Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2902 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2902 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7831/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliato presso di lei in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME,
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-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
nonché
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato per legge presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di cassazione;
-controricorrente-
nonché
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata per legge presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di cassazione;
-resistente- nonché
nonché
NOME COGNOME;
-intimato-
RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-intimati- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Bologna, n. 849/2017, pubblicata il 30 agosto 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, medici specializzandi che avevano frequentato i relativi corsi nel periodo 1992-2007 hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e
RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Regione Emilia -Romagna.
Essi hanno chiesto il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘attività da loro prestata come contratto di formazione lavoro, con declaratoria del diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive tra quanto percepito a titolo di borsa di studio e l’ammontare RAGIONE_SOCIALE retribuzion e prevista per i medici specializzandi dal d.P.C.M. del 7 marzo 2007.
In via subordinata, hanno domandato pure il pagamento RAGIONE_SOCIALE rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di studio percepite, con condanna in solido RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni convenute a pagare le relative somme e/o il risarcimento del danno per mancata o ritardata attuazione RAGIONE_SOCIALE Direttiva 93/16/CEE.
Le Amministrazioni statali e l’RAGIONE_SOCIALE si sono costituite, eccependo il difetto di competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la prescrizione RAGIONE_SOCIALEe pretese e l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe domande.
La Regione Emilia-Romagna si è costituita, contestando la propria legittimazione passiva, la prescrizione e l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe richieste.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 424 del 2014, ha rigettato la domanda principale e accolto quella subordinata, condannando il RAGIONE_SOCIALE a pagare le somme corrispondenti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, alla rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALE borsa di studio percepita.
Le Amministrazioni statali e l’RAGIONE_SOCIALE hanno proposto appello.
I ricorrenti in primo grado si sono costituiti e hanno chiesto, in via incidentale, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘incremento automatico annuale RAGIONE_SOCIALEe borse di studio nella misura del tasso programmato di inflazione e, in via
incidentale condizionata, il risarcimento del danno mediante pagamento RAGIONE_SOCIALE differenza tra le borse di studio percepite ed il trattamento previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999, come attuato con d.P.C.M. del 2007.
La Regione Emilia-Romagna si è costituita tardivamente.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 849/2017, ha rigettato tutti gli appelli.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME sono COGNOME con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
NOME COGNOME ha depositato atto di costituzione.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la sentenza impugnata ha espressamente affermato la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE e che questa statuizione non è stata impugnata né dall’ente interessato né dai ricorrenti incidentali.
Pertanto, la legittimazione passiva del detto RAGIONE_SOCIALE non è più in discussione nella presente sede.
Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 11, comma 1, RAGIONE_SOCIALEe disp. sulla legge in generale, 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, 37, 39, 41 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999,1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge n. 266 del 2005, 234 e 249 del Trattato CEE, 13 RAGIONE_SOCIALE Direttiva n. 82/76 CEE, 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE Direttiva 93/16 (nonché RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/363 e 75/362), 7 del d.l. n. 348 del 1992, conv. dalla legge n. 438 del 1992, 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALE legge n. 537 del 1993, 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALE legge n. 549 del 1995, 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALE legge n. 449 del 1997, 22 RAGIONE_SOCIALE legge n. 488 del 1999 e 36 RAGIONE_SOCIALE legge n. 289 del 2002 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, con riferimento alle borse di studio spettanti ai medici specializzandi, la c.d. legislazione di blocco non si applicasse alla loro rideterminazione triennale.
La doglianza merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre individuare la normativa rilevante in materia.
Con riferimento alla posizione dei medici specializzandi in questione, si rileva che, in recepimento RAGIONE_SOCIALE direttiva 82/76/CEE, è stato emanato il d.lgs. n. 257 del 1991, in base al quale (art. 6, comma 1), ‹‹ Agli ammessi in relazione all’attuazione RAGIONE_SOCIALE‘impegno a tempo pieno per la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso una borsa di studio determinata per l’anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato dal tasso progra mmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del
ministro RAGIONE_SOCIALE sanità, di concerto con i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘università in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE ›› .
Inoltre, l’art. 6, comma 2, ha previsto che ‹‹ La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione ›› .
L’art. 8, comma 2, ha chiarito, poi, che ‹‹ Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall’anno accademico 1991 -92 ›› , con esclusione RAGIONE_SOCIALE iscritti dall’a.a. 1982/83 all’a.a. 1990/91.
In seguito, è stato approvato il d.lgs. n. 368 del 1999, che ha abrogato la precedente disciplina, salva la regola del tempo pieno, e ha prescritto, all’art. 37, comma 1, che ‹‹All’atto RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alle scuole universitarie RAGIONE_SOCIALE specializzazione in RAGIONE_SOCIALE, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione lavoro finalizzato esclusivamente all’acquisizione RAGIONE_SOCIALEe capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione RAGIONE_SOCIALEe competenze ›› .
Il successivo art. 38, commi 1-3, chiarisce che con la sottoscrizione del contratto de quo (nello schema tipo di cui ai successivi dd.PP.CC.MM. 07/0306/07-02/11-2007), lo specializzando ‹‹ si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione ›› con la ‹‹ partecipazione guidata alla totalità RAGIONE_SOCIALEe attività mediche RAGIONE_SOCIALE‘unità operativa presso la quale è assegnato›› .
Pertanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 39, commi 1 e 2, e 40, comma 1, ‹‹ Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo determinato nei limiti dei fondi previsti dall’articolo 6, comma 2, legge 29 dicembre 1990, n. 428, e RAGIONE_SOCIALEe quote del RAGIONE_SOCIALE ›› all’uopo destinate e ‹‹ al medico è inibito l’esercizio libero -professionale all’esterno RAGIONE_SOCIALEe strutture assistenziali ed ogni rapporto convenzionale o precario co n il RAGIONE_SOCIALE ›› .
L’art. 46 del d.lgs. da ultimo citato ha affermato, ad ogni modo, che, fino all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 428 del 1990, ‹‹ continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ›› .
In seguito, l’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge n. 266 del 2005 ha modificato il citato art. 39, prevedendo che il trattamento economico di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 era costituito da ‹‹ una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso ›› e da ‹‹ una parte variabile ›› , determinata annualmente con Decreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ‹‹ avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo RAGIONE_SOCIALE ultimi tre anni.
In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 20072008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa ›› ; Inoltre, in modifica al menzionato art. 46, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe ‹‹ disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 ›› veniva differita all’a.a. 2006 -2007, pertanto, ‹‹fino all’anno accademico 2005 -2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ›› .
Con riferimento specifico al tema del ‹‹ trattamento retributivo del pubblico impiego ›› (applicabile agli specializzandi ex art. 6, d.lgs. n. 257 del 1991), è stato introdotto, con l’art. 7, d.l. n. 384 del 1992, (modificato dalla legge n. 438 del 1992) il c.d. blocco RAGIONE_SOCIALE‘indicizzazione RAGIONE_SOCIALE adeguamenti su base annuale in relazione al tasso programmato d’inflazione nei seguenti termini:
comma 4: ‹‹Per l’anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento RAGIONE_SOCIALE‘efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l’anno finanziario 1991›› ;
comma 5: ‹‹ Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una
quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALE vita, sono corrisposti per l’anno 1993 nella stessa misura de ll’anno 1992›› , con la precisazione, fornita dall’art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALE legge n. 549 del 1995, che ‹‹ Le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 5 e 6, del decreto -legge 19 settembre 1992, n. 384, prorogate per il triennio 1994 -1996 dall’articolo 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257›› .
Con l’art. 36 RAGIONE_SOCIALE legge n. 289 del 2002, titolato ‹‹ Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALE vita ›› , il legislatore ha confermato il suddetto regime ai ‹‹ rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALE vita ›› maturati per il triennio 20032005.
La questione oggetto del contendere attiene alla portata del c.d. blocco RAGIONE_SOCIALE adeguamenti RAGIONE_SOCIALE borsa di studio prevista per i medici specializzandi come quelli coinvolti nel presente giudizio.
Infatti, l’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, ha previsto che fosse loro corrisposta ‹‹una borsa di studio determinata per l’anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato dal tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del ministro RAGIONE_SOCIALE sanità, di concerto con i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘università in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ›› .
L’importo così determinato era soggetto a due ordini di miglioramenti:
a-
il primo, annuale, collegato al tasso programmato d’inflazione;
b- il secondo, stabilito, ogni triennio ‹‹ in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE ›› .
Nella presente controversia, i ricorrenti in primo grado hanno domandato entrambe le due voci di incremento, ma la corte territoriale ha loro riconosciuto solo quella sub b). In effetti, la normativa succedutasi nel tempo ha prima disposto e, poi, di volta in volta, prorogato un blocco RAGIONE_SOCIALE aumenti RAGIONE_SOCIALE somma oggetto RAGIONE_SOCIALEe borse di studio de quibus .
Non è qui contestato che il primo, originario, congelamento dei detti aumenti, sia stato esteso fino al momento del completamento del periodo di specializzazione dei medici in questione con riferimento al miglioramento sub a), annuale e dipendente dal tasso programmato di inflazione.
La controversia concerne, invece, la spettanza o meno RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento sub), ossia quello dovuto ogni tre anni e che avviene ‹‹ in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE ›› .
Al riguardo, rileva questo Collegio che la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEC. si è già occupata RAGIONE_SOCIALE questione.
Infatti, Cass., Sez. L, n. 12624 del 18 giugno 2015 ha rilevato che la pretesa oggetto del contendere trae origine dalla previsione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, secondo cui l’importo RAGIONE_SOCIALE borsa corrisposta agli ammessi alle scuole di specializzazione ‹‹ viene annualmente, a partire dal 10 gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE Sanità, di concerto con i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘università e RAGIONE_SOCIALE ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE ›› .
Questa sentenza, che ha regolato proprio un caso relativo alla rideterminazione – triennale RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALE borsa da adottarsi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, ha richiamato giurisprudenza precedente, che ha risolto la questione enunciando il principio secondo cui, in materia di trattamento retributivo del pubblico impie go, l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992, ha bloccato gli incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica fino al 31 dicembre 1993, mentre il successivo comma 5 RAGIONE_SOCIALE norma ha stabilito il medesimo regime di blocco per tutte le indennità, compensi, gratifiche ed altri rimborsi spesa soggetti ad incrementi in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALE vita; detto regime mirato a contenere la spesa pubblica – è stato, limitatamente al blocco RAGIONE_SOCIALEe indicizzazioni stabilito dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto RAGIONE_SOCIALE artt. 3, comma 36, legge n. 537 del 1993, 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, 22 legge n. 488 del 1999 e 36 legge n. 289 del 2002.
Ne consegue, per la richiamata giurisprudenza, che, rientrando le borse di studio universitarie tra gli emolumenti ‹‹ di qualsiasi genere ›› ricompresi nel blocco temporaneo ai sensi de ll’art. 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, alle remunerazioni per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stato riconoscibile l’aumento del tasso programmato di inflazione fino al 31 dicembre 2005. Il blocco RAGIONE_SOCIALE incrementi contrattuali, invece, non sarebbe stato esteso successivamente al 31 dicembre 1993, riguardando solamente il biennio 1992-1993 (Cass., n. 16385 del 17 giugno 2008; Cass., n. 18562 del 29 ottobre 2012). In sostanza, secondo tali decisioni, l’aumento del tasso programmato di inflazione non sarebbe riconoscibile fino al 31 dicembre 2005, essendo state bloccate sino a tale data le indicizzazioni, ma non gli incrementi retributivi contrattuali, per i quali, in difetto di previsione di proroga esplicita, detto blocco sarebbe avvenuto sino al 31 dicembre 1993 e avrebbe riguardato, quindi, solo il biennio 1992/93.
Successiva giurisprudenza ha, però, rimeditato questo orientamento.
Infatti, Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018, occupandosi proprio RAGIONE_SOCIALE rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, ha evidenz iato che l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALE legge n. 449 del 1997 (Misure per la stabilizzazione RAGIONE_SOCIALE finanza pubblica), ha disposto che, a partire dal 1998, resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui al l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991.
Il dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, quindi, evidenzia che il legislatore ha fatto riferimento all’intero corpus normativo contenuto nell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d’inflazione sia alla rideterminazione triennale correlata al miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (comma 1).
Siffatta lettura trova conforto nella circostanza che l’intera quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio per la formazione dei medici specialistici, a far tempo dal 1998, è stata consolidata nell’importo pari a 31 5 miliardi di lire.
Il blocco RAGIONE_SOCIALE‘incremento annuale e RAGIONE_SOCIALE rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di studio previsto dal citato art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALE legge n. 449 del 1997 è stato confermato dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).
Tale disposizione, dopo avere stabilito che l ‘art . 7, comma 5, del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla legge n. 438 del 1992, come confermato e modificato dall’art. 1, commi 66 e 67, RAGIONE_SOCIALE legge n. 662 del
1996 e, da ultimo, dall’art. 22 RAGIONE_SOCIALE legge n. 488 del 1999, contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe indennità, dei compensi, RAGIONE_SOCIALEe gratifiche, RAGIONE_SOCIALE emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALE vita, continua ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005, prescrive che, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999, l’ammontare RAGIONE_SOCIALEe borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del d.lgs. n. 237 del 1991, a carico del RAGIONE_SOCIALE, rimane consolidato nell’importo previsto dall’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALE legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.
Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018 ha affermato, quindi, che, a partire dal 1998 e sino al 2005, le borse di studio dei medici specializzandi non erano soggette all’incremento triennale previsto dal comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
Si sottolinea, poi, come la RAGIONE_SOCIALE abbia altresì chiarito che il d.lgs. n. 368 del 1999, dal momento RAGIONE_SOCIALE propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006 -2007, ha riorganizzato l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole universitarie di specializzazione in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le RAGIONE_SOCIALE (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile.
Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (Cass., Sez. 3, n. 8503 del 6 maggio 2020; Cass., Sez. 6-3, n. 6355 del 14 marzo 2018).
Ritiene questo Collegio che la giurisprudenza del 2018 vada confermata, essendo fondata su una più ampia considerazione RAGIONE_SOCIALE normativa rilevante.
Deve essere esaminato il ricorso incidentale.
Con il primo motivo di ricorso incidentale i medici specializzandi controricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 257 del 1991.
Essi contestano la decisione di appello perché avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla loro doglianza relativa alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dei Ministeri convenuti e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
La censura è inammissibile.
Infatti, i ricorrenti incidentali hanno proposto il loro gravame non solo contro il RAGIONE_SOCIALE, ricorrente principale, ma anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dei Ministeri convenuti diversi dal RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , soggetti distinti dal RAGIONE_SOCIALE che non erano stati intimati da quest’ultimo nel termine previsto per l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello. Peraltro, siccome tutte queste Amministrazioni erano state convenute per esser condannate a pagare ai ricorrenti incidentali RAGIONE_SOCIALEe somme di denaro in via solidale o per quanto di competenza, venivano in rilievo RAGIONE_SOCIALEe posizioni processuali scindibili, non sussistendo fra le parti convenute in primo grado un litisconsorzio necessario, neppure processuale.
Ne consegue che i ricorrenti incidentali non potevano giovarsi, nei confronti RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni diverse dal RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE disciplina sul ricorso incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c., in quanto questa consente di sollevare contestazioni solo nei confronti del ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALEe parti intimate da quest’ultimo e dei litisconsorti necessari.
Il ricorso incidentale, per essere ammissibile, deve essere valutato, allora, ai fini RAGIONE_SOCIALE sua tempestività, come un normale ricorso per cassazione contro la sentenza di appello e, considerato che il contenzioso è stato introdotto in primo grado nel 2011, il termine d’impugnazione c.d. lungo davanti a questa Suprema Corte era di sei mesi.
La decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Bologna è stata pubblicata il 30 agosto 2017, mentre il ricorso incidentale è stato notificato il 9 aprile 2018 e, quindi, è tardivo in parte qua .
Con il secondo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti incidentali prospettano la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, RAGIONE_SOCIALE artt. 37-39 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, RAGIONE_SOCIALE Direttiva 93/16/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 del d.lgs. n. 370 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 189, comma 3, Trattato CEE e l’omessa pronuncia.
Essi censurano la sentenza impugnata ove non distingue i due profili risarcitori inerenti alla responsabilità per mancata decretazione ministeriale ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 e la fattispecie risarcitoria per responsabilità da inesatta attuazione del la normativa comunitaria nell’ordinamento RAGIONE_SOCIALE.
La doglianza è, innanzitutto, inammissibile per le ragioni esposte con riferimento al primo motivo di ricorso incidentale, investendo essenzialmente la posizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dei Ministeri convenuti diversi da quello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Per ciò che concerne il RAGIONE_SOCIALE, si rileva, oltre alla genericità RAGIONE_SOCIALE censura, che, come rilevato dalla Corte d’appello di Bologna e non contestato in questa sede, i ricorrenti incidentali avevano chiesto solo con appello incidentale condizionato il risarcimento del danno mediante pagamento RAGIONE_SOCIALE differenza tra le borse di studio percepite ed il trattamento previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999, come attuato con d.P.C.M. del 2007. Ne consegue che, essendo stato rigettato l’appello principale, la questione non poteva essere esaminata in secondo grado e non può essere riproposta in questa sede di legittimità.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti incidentali prospettano la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma
36, RAGIONE_SOCIALE legge n. 537 del 1993, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALE legge n. 449 del 1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALE legge n. 488 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALE legge n. 289 del 2002 nonché l’omessa pronuncia.
In particolare, chiedono il riadeguamento RAGIONE_SOCIALE borsa di studio per indicizzazione annuale, con condanna in solido RAGIONE_SOCIALE enti chiamati in causa.
La doglianza è inammissibile quanto alla posizione RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni diverse dal RAGIONE_SOCIALE per le ragioni già esposte.
Per il resto, si osserva che, per giurisprudenza ormai costante, gli iscritti a scuole di specializzazione anteriormente all’anno 2007 non vantano alcun diritto all’adeguamento RAGIONE_SOCIALE borsa di studio in base al tasso d’inflazione programmato (Cass., Sez. 1, n. 25664 del 4 settembre 2023; Cass., Sez. 3, n. 25319 del 28 agosto 2023).
Il ricorso principale è accolto, nei termini di cui in motivazione. Il ricorso incidentale è rigettato.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite.
Sussistono le condizioni per dare atto, ex art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per i ricorrenti incidentali, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugn azione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso principale, nei termini di cui in motivazione, e rigetta quello incidentale;
-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite;
-dà atto che sussiste l’obbligo , per i ricorrenti incidentali, ex art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il