Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4738 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4738 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9347/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , tutti elettivamente domiciliati in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende
– ricorrenti –
contro
– controricorrenti –
– ricorrente incidentale – contro
– controricorrenti incidentali –
– controricorrente incidentale –
nonché
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME NOME qualità di erede di COGNOME NOME ; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, NOME qualità di eredi di COGNOME NOME ; COGNOME
NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , tutti elettivamente domiciliati in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende
– ricorrenti incidentali – contro
contro
ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 2017/2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 12.10.2020;
udita la relazione svolta NOME camera di consiglio del 10.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti principali e incidentali sono tutti medici che -avendo frequentato almeno un corso di formazione specialistica in un arco di tempo compreso tra il 1991 al 2006 -si rivolsero al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per chiedere , nell’ordine: a) l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con le RAGIONE_SOCIALE presso le quali avevano frequentato i corsi di RAGIONE_SOCIALE, con condanna RAGIONE_SOCIALEe stesse al pagamento RAGIONE_SOCIALEe conseguenti differenze retributive rispetto alla borsa di studio percepita in applicazione del d.lgs. n. 257 del 1991, invocando l’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALEa più favorevole disciplina entrata in vigore nel 2007 (d.lgs. n. 368 del 1999); b) la condanna RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE adeguamenti periodici RAGIONE_SOCIALEe borse di studio previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; c) la condanna solidale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa Repubblica italiana -evocata attraverso la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE , il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE -al risarcimento dei danni subiti per il tardivo adempimento, da parte del legislatore italiano, de ll’obbligo, imposto dalle direttive europee, di garantire ai medici un adeguato trattamento economico durante lo svolgimento dei corsi di RAGIONE_SOCIALE comuni a tutti gli Stati membri RAGIONE_SOCIALEa (in allora) Comunità europea o comuni ad almeno due Stati membri.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, ritenuta la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE, rigettò, siccome infondate, tutte le domande dei ricorrenti.
I medici si rivolsero quindi alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, la quale respinse a sua volta l’impugnazione .
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C orte d’ Appello sono stati presentati tre separati ricorsi per cassazione, che sono qui ora riuniti per la decisione.
Il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e altri otto consorti hanno presentato ricorso articolato in cinque motivi e rivolto soltanto nei confronti RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato.
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME COGNOME ha proposto ricorso successivo (da qualificare come ricorso incidentale), anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, articolato in quattro motivi.
Un altro ricorso successivo (qualificato anch’esso come incidentale) è stato proposto, nei confronti RAGIONE_SOCIALEe sole amministrazioni centrali, dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e da altri 198 colleghi. Questo ricorso è articolato in due motivi.
L’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato ha difeso la RAGIONE_SOCIALE e i Ministeri con tre controricorsi, uno per ciascuno dei ricorsi.
Anche l’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso al ricorso del AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
I ricorrenti AVV_NOTAIO. COGNOME e AVV_NOTAIO. COGNOME e 198 consorti, nonché l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale denuncia «violazione e/o falsa applicazione de ll’ art. 36 Cost.».
Previa affermazione che il rapporto tra il medico specializzando e l’RAGIONE_SOCIALE va qualificato come rapporto di lavoro subordinato, i ricorrenti lamentano che la borsa di studio loro riconosciuta durante il corso di RAGIONE_SOCIALE non era «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità» del lavoro prestato.
Il secondo motivo di ricorso principale censura «violazione e/o falsa applicazione de ll’ art. 101, comma 2, Cost., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991».
Nella prima parte RAGIONE_SOCIALE‘illustrazione del motivo si imputa alla Corte d’Appello di non avere applicato la legge, ma di avere deciso la causa esclusivamente sulla base dei precedenti RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione. Nella seconda parte si censura il mancato riconoscimento del diritto all’aggiornamento triennale de lla borsa di studio sulla base RAGIONE_SOCIALE‘andamento RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva per il personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo si denuncia «violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 13 e 16 RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 82/76, nonché 3 Cost., 14 CEDU e artt. 37, 38 e 39 del d.lgs. n. 368 del 1999».
Il motivo è volto a sostenere che solo con il d.lgs. n. 368 del 1999 -e poi, finalmente, con la sua attuazione mediante il d.P.C.M. 7.3.2007 -l’Italia ottemperò all’obbligo com unitario di garantire ai medici in formazione specialistica un adeguato trattamento economico, sicché tale trattamento, migliorativo rispetto alla borsa di studio fissata dal d.lgs. n. 257 del 1991, dovrebbe essere riconosciuto retroattivamente anche ai medici iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 2006/2007, eventualmente a titolo di risarcimento del danno.
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, perché la sentenza impugnata ha deciso le sottese questioni di diritto in modo conforme alla consolidata giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare siffatto orientamento (art. 360 -bis , n. 1, c.p.c.).
4.1. L ‘attività svolta dai medici iscritti alle scuole di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato o di quello autonomo, perché non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra tale attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore RAGIONE_SOCIALE specializzandi, dato che questi emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno RAGIONE_SOCIALE interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’RAGIONE_SOCIALE, ma alla formazione teorica e pratica RAGIONE_SOCIALE stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante; sono pertanto inapplicabili l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ivi contenuto (v, ex multis , Cass. nn. 35409/2023; 28552/2023; 9103/2021; 18670/2017; 20403/2009; 27481/2008; 6089/1998).
4.2. A partire dal 1998 e sino al 2005, le borse di studio dei medici specializzandi non erano soggette né all’indicizzazione in base al tasso di inflazione programmato, né all’incremento triennale proporzionato all’andamento RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a cagione del blocco di entrambi gli aggiornamenti disposto dalla legislazione successiva.
È sufficiente il rinvio -anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. -all’ampia motivazione di Cass. n. 4449/2018, ove è riportata in dettaglio la legislazione che, via via, ha disposto il blocco RAGIONE_SOCIALEe rivalutazioni di «Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere» (art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 1992) e ha stabilito che «A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all’articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991» (art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997).
Il dato letterale del citato art. 32 evidenzia che il legislatore ha fatto riferimento all’intero corpus normativo contenuto nell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d ‘ inflazione sia alla rideterminazione triennale correlata al miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE.
Il principio affermato da Cass. n. 4449/2018 è stato poi ribadito in numerose decisioni conformi (v., ex multis , Cass. nn. 28549/2023, 28496/2023; 28466/2023; 28441/2023; 20692/2023; 17936/2023; Cass. 17619/2023; 6894/2023; 30507/2022; 9104/2021; 13572/2019).
4.2.1. È il caso di precisare, dal momento che con il secondo motivo di ricorso si prospetta anche la violazione
RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, comma 2, Cost., che il richiamo, NOME sentenza impugnata, alla giurisprudenza di legittimità non è stato fatto per affermare un inesistente obbligo del giudice di merito di uniformarsi ai precedenti RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, anche se ritenuti contrari alla legge ( stare decisis ), bensì evidentemente per condividere l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa legge data in quei precedenti e semplificare la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, come consentito (ma, si può ben dire, consigliato, nel caso di questioni ripetitive) dall’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
4.3. Quanto all’idoneità RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio fissata dal d.lgs. n. 257 del 1991 ad adempiere l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa Repubblica italiana di riconoscere un’ade guata remunerazione ai medici specializzandi, si deve ribadire che:
« Il recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza RAGIONE_SOCIALEe scuole di RAGIONE_SOCIALE (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la legge 29 dicembre 1990 n. 428 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua), e non in forza del nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole di RAGIONE_SOCIALE di cui al d.lgs. n. 368 del 1999.
Quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole RAGIONE_SOCIALE, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato ‘contratto di formazione
lavoro’ e successivamente ‘contratto di formazione specialistica’) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra RAGIONE_SOCIALE (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.
Tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l ‘ attività RAGIONE_SOCIALE specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ivi contenuto (Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670) .
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005, gli effetti RAGIONE_SOCIALEe nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili … solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007.
…
Per gli iscritti alle scuole di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico.
La direttiva n. 93/16, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di RAGIONE_SOCIALE.
La previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l ‘ introduzione RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui al d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257.
…
Il nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE introAVV_NOTAIOo con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguame nto RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura RAGIONE_SOCIALEa remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore RAGIONE_SOCIALE, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi …
L’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991 » (così Cass. n. 8503/2020, alla cui più ampia motivazione si rinvia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c.; conformi, in precedenza, tra le altre: Cass. nn. 14168/2019, 24804/2018, 6355/2018, 4449/2018; allo stesso modo,
successivamente, tra le più recenti: Cass. nn. 36591/2023, 23122/2023, 16365/2023, 4082/2023, 3867/2023, 36427/2022, 31311/2022, 31112/2022, 30507/2022, 28665/2022).
Il quarto motivo è proposto per censurare «violazione e/o falsa applicazione de ll’ art. 92, comma 2, c.p.c.». I ricorrenti si lamentano di essere stati condannati alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa, ovverosia RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, accomunate da un’unica difesa.
Il quinto motivo del ricorso principale censura invece la «violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 e 132 c.p.c.», con riferimento ai motivi di appello ritenuti assorbiti NOME sentenza impugnata.
Entrambi i motivi sono palesemente inammissibili.
7.1. La condanna RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa non è altro che la piana applicazione del principio generale di soccombenza posto dall’art. 91 c.p.c. È l’eventuale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, in assenza di reciproca soccombenza parziale, che necessita di essere giustificata da «gravi ed eccezionali ragioni» (art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo ripristinato da Corte cost. n. 77 del 2018), di cui si deve dare conto NOME motivazione.
A prescindere da quali possano essere i limiti di sindacabilità con il ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE ‘esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di compensare le spese (v. Cass. n. 21400/2021), sicuramente non è sindacabile la scelta di non fare uso di quel potere e di applicare semplicemente il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza (v. Cass. n. 2730/2012).
7.2. Quanto al dichiarato assorbimento RAGIONE_SOCIALEe questioni relative alla legittimazione passiva dei Ministeri e alla prescrizione dei diritti azionati, i ricorrenti denunciano una omessa pronuncia e una assenza di motivazione.
Ma è di tutta evidenza l’inutilità di affrontare tali questioni, una volta accertata -secondo il criterio RAGIONE_SOCIALEa ragione ritenuta più liquida -l’assenza de i presupposti per il sorgere stesso del diritto di credito. Senza contare che l’estinzione del diritto per intervenuta prescrizione non può essere considerata una questione pregiudiziale rispetto al l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di quel diritto, mentre la legittimazione passiva dei singoli Ministeri nulla aggiungerebbe all’accertamento (in questo caso negativo) RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato prospettata nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Il primo ricorso incidentale inizia con la censura di «violazione RAGIONE_SOCIALEe direttive del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea n. 75/362/CEE e 82/76/CEE, come assorbite dalla direttiva n. 93/16/CEE. Illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005. Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 37 e 41 del d.lgs. n. 368 del 1999 e dei relativi regolamenti attuativi (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
8.1. Il motivo, in quanto volto ad affermare che solo con il d.lgs. n. 368 del 1999 -e non con il d.lgs. n. 257 del 1991 -l’Italia ottemperò all’obbligo comunitario di garantire ai medici in formazione specialistica un adeguato trattamento economico, ha contenuto corrispondente a quello del terzo motivo di ricorso principale , sicché esso è inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1, c.p.c., per quanto sopra esposto al paragrafo 4.3.
Con il secondo motivo il primo ricorso incidentale censura «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per omesso esame del motivo proposto alla lettera D) RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello relativamente alla condanna alle spese, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
Il terzo motivo denuncia invece «violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 2 , n. 3, c.p.c. per omessa integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del primo e secondo grado di giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni statali e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sussistendo gravi ed eccezionali ragioni».
Con questi due motivi il ricorrente incidentale contesta alla Corte d’Appello :
da un lato, di non avere aAVV_NOTAIOato alcuna decisione sul motivo d’appello volto a c ensurare la condanna -pronunciata nei suoi confronti in primo grado -alla rifusione di metà RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore dei Ministeri convenuti e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (la restante metà venne compensata);
dall’altro lato, di averlo condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese anche per il grado d’appello, nonostante egli non avesse riproposto in quella sede le domande nei loro confronti, essendosi limitato a chiedere la riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione sulle spese, mentre la domanda principale era stata rivolta, in secondo grado, solo nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
11.1. Anche questi motivi sono inammissibili.
11.1.1. Per quanto riguarda il motivo d ‘ appello contro la decisione sulle spese aAVV_NOTAIOata in primo grado, esso è stato implicitamente respinto, sicché non può ravvisarsi una omessa pronuncia, ma semmai un’omessa motivazione sul punto. In ogni caso, essendo contestata dal ricorrente una (parziale) condanna coerente con il principio di soccombenza, vale quanto scritto sopra, al paragrafo 7.1., in merito alla insindacabilità di siffatte decisioni. Del resto, il difetto di legittimazione passiva di Ministeri e RAGIONE_SOCIALE nulla toglie alla infondatezza RAGIONE_SOCIALEe domande svolte nei loro confronti dal ricorrente, ma semmai aggiunge una ulteriore ragione di soccombenza.
11.1.2. Per quanto concerne, poi, la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del grado d’appello, anch’essa è coerente con il principio di soccombenza, posto che il ricorrente aveva promosso contro l’RAGIONE_SOCIALE una impugnazione infondata, sia pure limitata alla sola pronuncia sulle spese.
Lo stesso vale per i Ministeri, con riferimento ai quali si aggiunge la carenza di interesse del ricorrente ad impugnare una condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese che è unica ed indistinta anche in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, senza che si dia l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘aumento dei compensi per la difesa di più soggetti.
12. Infine, il quarto e ultimo motivo a sostegno del primo ricorso incidentale censura di «violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2934, 2935, 2943 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi sulla prescrizione e sulla decorrenza del termine prescrizionale».
12.1. Tale motivo è palesemente inammissibile, perché è rivolto -non contro la sentenza d’appello, ma contro la sentenza di primo grado, che aveva affermato la prescrizione del diritto del ricorrente. La motivazione non è stata ripresa d alla Corte territoriale, avendo essa accertato l’inesistenza del diritto e dichiarato assorbita la questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del diritto soggettivo. Sicché riproporre la questione in sede di legittimità non può essere di alcun ausilio ai fini RAGIONE_SOCIALE‘auspicata cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello.
13. Il secondo ricorso successivo (e quindi incidentale) denuncia innanzitutto, con il primo motivo, testualmente: «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 5/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, RAGIONE_SOCIALE artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del d.lgs. n. 517 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005, dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31.12.2005 per effetto RAGIONE_SOCIALE artt. 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993, 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, 22 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 488 del 1999 e 36 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 549 del 1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.».
14. Il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 5 e 189 del Trattato
CEE, RAGIONE_SOCIALEe direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 5/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, RAGIONE_SOCIALE artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del d.lgs. n. 517 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.».
15. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, per la stretta connessione logica e giuridica, e devono essere del pari dichiarati inammissibili ex art. 360 -bis , n. 1, c.p.c.
15.1. Il tema di fondo è sempre quello RAGIONE_SOCIALEa ritenuta inadeguatezza del trattamento economico fissato dal d.lgs. n. 257 del 1991 e, in particolare, del successivo perdurante blocco di qualsiasi adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘assegno, che avrebbe reso necessario anche il secondo intervento di cui al d.lgs. n. 368 del 1999, che andrebbe conseguentemente applicato anche ai medici specializzatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore.
15.2. Valgono, pertanto, a confutazione del ricorso, gli argomenti già spesi nei precedenti paragrafi 4.2. e 4.3. e, soprattutto, NOME giurisprudenza ivi richiamata.
Con l ‘ulteriore precisazione che nei citati precedenti è già stato affrontato e risolto anche il problema RAGIONE_SOCIALEa compatibilità RAGIONE_SOCIALEe normative richiamate con il dettato costituzionale e con il diritto RAGIONE_SOCIALE ‘U nione europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l ‘ inutilità di una remissione RAGIONE_SOCIALE atti alla Corte di giustizia (Cass. nn. 36591/2023; 28565/2023; 9104/2021; 18106/2020; 29124/2020; 13572/2019; 31922/2018; 17051/2018; 15520/2018).
Dichiarati inammissibili il ricorso principale e i due ricorsi incidentali, le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto , in base all’esito del giudizio, che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibili il ricorso principale e i due ricorsi incidentali;
condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
condanna il primo ricorrente incidentale al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500, oltre alle spese prenotate a debito, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, e in € 2.500 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
condanna i secondi ricorrenti incidentali in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, liquidate in € 10.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater , dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, del primo ricorrente incidentale e dei secondi ricorrenti incidentali, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto, per ciascun ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 -bis , se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 10.1.2024.