Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22485 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22485 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
O R D I N A N Z A
sui ricorsi riuniti nn. 325/22 e 2838/22 proposti:
il primo (r.g. 325/22)
da
-) COGNOME Mauro COGNOME domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
nonché da
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrenti –
nonché da
-) COGNOME NOME e COGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrenti –
contro
-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell’Università e della Ricerca; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute;
– intimati – il secondo (r.g. 2838/22)
Oggetto:
danno
da
tardiva
attuazione
direttive
comunitarie
in
tema
specializzazione
medicina
-) Abbondati NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Giuseppe MicheleCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, Caporale NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Giuseppe, COGNOME Giuseppe, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, Chierego CarmenCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Corato NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME, D’amico NOME, COGNOME‘COGNOME NOME, Da Rold Alb, Dalla NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, Dell’anna NOME, Dell’uomo NOME, Della Casa COGNOME NOME, Della COGNOME NOME, Dellorusso NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, Di Giacobbe NOME, Di Gregorio Omar, Di Marsico NOME, COGNOME NOME, Di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell’Università e della Ricerca; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute;
– intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 17 giugno 2021 n. 4456; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Tutti gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alla scuola di specializzazione post lauream a partire dal 1991.
Nel 2014 convennero (unitamente ad altri attori, nel numero complessivo di duecentonovanta) dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che:
-) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio dell’importo di lire 21.500.000, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. 8.8.1991 n. 257;
-) tale importo non rappresentava quella ‘adeguata remunerazione’ che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE.
Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria, quantificata in euro 20.000 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione per ciascuno degli attori.
Con sentenza 9.4.2018 n. 7244 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che:
-) ‘ unico soggetto passivamente legittimato’ era la Presidenza del Consiglio (p. 9);
-) la domanda di risarcimento del danno era infondata, perché gli attori avevano percepito una remunerazione da ritenersi ‘adeguata’, e la scelta del legislatore di incrementare tale remunerazione solo a partire dall’anno accademico 2006 -2007 era un atto sovrano libero nel fine e non sindacabile;
-) le domanda di condanna delle amministrazioni convenute al pagamento dell’incremento annuale e della rideterminazione triennale della borsa di studio, ex art. 6 d. lgs. 257 del 1991, dovevano essere formulate nei confronti delle Università degli Studi, sedi delle Scuole di Specializzazione frequentate dai singoli attori ( ibidem ).
La sentenza fu appellata da una parte dei soccombenti.
Con sentenza 17.6.2021 n. 4456 la Corte d’appello di Roma accolse in parte il gravame.
La Corte territoriale condivise gli argomenti del giudice di primo grado quanto all’infondatezza della domanda, ma ritenne di dover compensare le spese di lite del primo grado di giudizio.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione con quattro diversi ricorsi, in ordine cronologico:
da NOME COGNOME con ricorso fondato su tre motivi notificato il 16.12.2021;
da un gruppo di 149 ricorrenti analiticamente indicati in epigrafe (d’ora innanzi, per brevità, il ‘gruppo Abbondati’) , con ricorso autonomo fondato su due motivi notificato il 14.1.2022;
da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso in seno al ricorso proposto dal COGNOME, fondato su quattro motivi e notificato il 17.1.2022 alle ore 12:56;
da NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso in senso al ricorso proposto dal COGNOME, fondato su due motivi e notificato il 17.1.2025 alle ore 17:06.
Le amministrazioni sono rimaste intimate.
Con separata ordinanza interlocutoria pronunciata all’esito dell’odierna adunanza camerale è stata disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso n.r.g. 2838 del 2022 al presente ricorso n.r.g. 325 del 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
Va rilevata ex officio l’avvenuta formazione del giudicato interno sul difetto di legittimazione passiva dei tre Ministeri qui intimati. La relativa statuizione infatti, contenuta nella sentenza di primo grado, non è stata impugnata.
1.1 . Va dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti di NOME COGNOME il cui difensore con atto depositato il 18.2.2025 ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
2. Il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME.
Col primo motivo di ricorso NOME COGNOME denuncia la violazione di diciotto diverse disposizioni di legge (artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.; art. 6 d. lgs. 257/91; art. 11 l. 370/99; artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d. lgs. 368/99; art. 8 d. lgs. 517/99; art. 1 l. 266/05; art. 10 Cost.; art. 5 e 189 del ‘Trattato CEE’ ), nonché di cinque Direttive comunitarie genericamente indicate senza ulteriori precisazioni
Nella illustrazione del motivo sostiene che la borsa di studio da lui percepita durante la frequenza della scuola di specializzazione non poteva ritenersi una ‘remunerazione adeguata’; che pertanto la misura di essa costituiva una violazione del diritto comunitario; che in ogni caso, quand’anche l’importo della borsa di studio fosse stato adeguato al momento in cui fu stabilito dalla legge, divenne inadeguato a causa del decorso del tempo e del mancato aggiornamento.
2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis n. 1 c.p.c..
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che ‘ la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit. ‘ (così, con ampia motivazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 -01, e Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L – , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 -01).
3. Il secondo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME.
Col secondo motivo è denunciato sia il vizio di nullità della sentenza per ‘ omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione’ , sia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.
Il ricorrente deduce che:
la sentenza sarebbe nulla per avere motivato la propria decisione richiamando precedenti di questa Corte non pertinenti;
la Corte d’appello non ha esaminato il ‘fatto decisivo’ del progressivo deprezzamento della moneta, che fu tale da rendere in progresso di tempo ‘inadeguata’ la remunerazione accordata ai ricorrenti nel lontano 1991.
3.1. La prima censura è infondata.
Innanzitutto la Corte d’appello non si è limitata a motivare la propria decisione richiamando precedenti conformi (il che, beninteso, sarebbe stato di per sé sufficiente: v. l’art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.); ma ha espresso in modo cristallino la ratio decidendi : nessuna norma e nessun principio imponeva allo Stato una soglia minima della remunerazione spettante agli iscritti alle scuole di specializzazione.
In secondo luogo i precedenti richiamati dalla Corte d’appello sono pertinenti ed esatti: in particolare, questa Corte con la sentenza 18670/17 (tra centinaia di altre conformi) ha escluso che agli iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 spettasse l’adeguamento triennale e l’indicizzazione annuale .
Tale sentenza è stata richiamata dalla Corte d’appello per giustificare il rigetto della domanda di risarcimento del danno per mancato adeguamento triennale: non è dunque esatto quanto allegato dal ricorrente a p. 22 del ricorso, ovvero che la Corte capitolina non avrebbe motivato il rigetto concernente ‘ l’irragionevolezza o meno del differimento dell’indicizzazione annuale del compenso e dell’adeguamento triennale della borsa di studio’ .
3.2. La seconda censura è doppiamente inammissibile.
In primo luogo è inammissibile perché i l vizio di omesso esame d’un fatto decisivo non è denunciabile in sede di legittimità quando nei due gradi di merito siano state pronunciate due decisioni conformi.
3.3. In secondo luogo è inammissibile perché la domanda di risarcimento del danno per mancato adeguamento triennale in primo grado fu rigettata sul presupposto che essa si sarebbe dovuta proporre nei confronti delle Università, non dei Ministeri, e tale statuizione non è stata impugnata. Sul difetto di legittimazione passiva dei Ministeri si è dunque formato il giudicato interno.
3.4. Amor di verità impone di aggiungere che la censura proposta dal ricorrente è anche manifestamente infondata.
Per essere ‘risarciti’ d’un danno ingiusto occorre una condotta illecita. Ma se nessuna norma comunitaria imponeva agli Stati membri una misura minima della remunerazione, è impossibile ritenere ‘illecita’ la scelta legislativa di postergare l’adeguamento della borsa di studio dovuta agli iscritti alle scuole di specializzazione.
4. Il terzo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME.
Col terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
Espone che la Corte d’appello non ha motivato il rigetto della domanda di risarcimento del danno subìto dal ricorrente (che, curiosamente, la difesa continua a declinare al plurale: ‘ i medici specializzandi’ ) e conseguente ‘ alla mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera (ex art. 45 d. lgs. 368/99) ed alla mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex d. lgs. 368/99, artt. 34, nonché previsti dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa ‘ .
4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per le ragioni già indicate al § 3.3.
Non sarà superfluo aggiungere, con riferimento al preteso ‘danno’ da ‘ mancata applicazione dei benefìci contributivi ‘, che sinanche la Corte EDU, sez. I, 29.8.2023, COGNOME c. Italia, in causa 362/18, ha ritenuto che ‘ i diritti ad una pensione di vecchiaia o ad una prestazione sociale non rientrano tra i diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli ‘ .
5. Sull’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Nulla c’è da chiarire su come debba interpretarsi la direttiva 82/76: e dunque va rigettata l’istanza di cui a p. 15 del ricorso, con cui il ricorrente chiede che questa Corte demandi alla Corte di Lussemburgo di stabilire se la Direttiva suddetta imponga agli Stati membri di ‘ mantenere nel tempo l’adeguatezza della remunerazione’ . Ciò per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte in identiche fattispecie, alle quali può rinviarsi ex art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).
6. Il primo motivo del ricorso proposto da l ‘gruppo RAGIONE_SOCIALE .
Il primo motivo di ricorso del gruppo RAGIONE_SOCIALE prospetta una censura identica a quella proposta dal primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME ed è inammissibile per la medesima ragione già indicata al precedente § 2.1.
7. Il secondo motivo del ricorso proposto da l ‘gruppo RAGIONE_SOCIALE .
Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno consistito nel fatto che la borsa di studio da essi percepita durante la scuola di specializzazione non beneficiò né dell’indicizzazione annuale, né dell’adeguamento triennale.
Deducono che la scelta del legislatore nazionale di non aggiornare l’importo della borsa di studio rese quest’ultima, con l’andare del tempo,
‘inadeguata’, e di conseguenza incoerente con le previsioni del diritto comunitario.
7.1. Il motivo è inammissibile per la medesima ragione già indicata al precedente § 3.3.
E’ doveroso aggiungere che l e Sezioni Unite di questa Corte, cui fu devoluta la questione di diritto oggi all’esame del collegio, con sentenza n. 20006 del 19/07/2024 hanno stabilito (dando seguito alla giurisprudenza pressoché totalitaria di questa Corte) che l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all’adeguamento triennale, in virtù del blocco di tale aggiornamento previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 della l. n. 289 del 2002. Alla suddetta decisione ha dato seguito Sez. 3, Ordinanza n. 29499 del 15/11/2024, ed alle rispettive motivazioni si può qui rinviare ex art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..
8. Sull’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
L’istanza va respinta per le medesime ragioni già esposte al § 5.
9. Il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME ed altri.
Il primo motivo denuncia il vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
9.1. Il motivo è temerario, per le ragioni già esposte al § 3.1.
Il secondo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME ed altri.
Col secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/16, dell’art. 3 cost. e degli artt. 37, 38 e 39 del d. lgs. 368/99.
L’illustrazione del motivo è così concepita:
-) esordisce sostenendo che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che la Direttiva 82/76 non imponesse agli Stati membri una misura minima della retribuzione da ritenere ‘adeguata’;
-) poi prosegue che tale statuizione fu erronea ‘ alla luce delle compiute critiche rinvenibili nei paragrafi centrali dell’appello in questa sede da intendersi richiamati ed integralmente trascritti’ (p. 7 del ricorso);
-) quindi si dilunga a discorrere di prescrizione del diritto al risarcimento (pp. 7-13);
-) infine la censura si conclude richiamando quattro decisioni di merito (App. Roma, Trib. Roma, Trib. Genova e Trib. Palermo) concernenti il tema della prescrizione (pp. 13-20).
10.1. La inescusabile temerarietà dei propri ricorsi, già ripetutamente dimostrata in subiecta materia dal difensore degli odierni ricorrenti, ha in data odierna passato il segno.
Il difensore dei ricorrenti infatti non solo ha preteso di motivare il proprio ricorso ‘ richiamando l’atto d’appello da intendersi integralmente trascritto’ , in spregio totale dell’art. 366 n. 4 c.p.c., ma per di più ha dedicato l’ intera illustrazione del motivo a discorrere d’una questione (la prescrizione) che mai ha fatto parte del thema decidendum , non è stata posta a base della decisione ed anzi è rimasta assorbita, tanto è vero che la difesa erariale ne fa oggetto di ricorso oggettivamente condizionato.
Il difensore dei ricorrenti, in pratica, ha proposto una impugnativa ricorrendo al più cieco ‘copia ed incolla’, totalmente incurante del contenuto effettivo della sentenza impugnata.
11. Il terzo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME ed altri.
Col terzo motivo i ricorrenti lamentano il rigetto della domanda di condanna al pagamento delle misure di adeguamento e rivalutazione monetaria della borsa di studio da essi percepita.
11.1. Il motivo è tanto inammissibile quanto infondato, per le ragioni già indicate nei §§ 3.3 e 7.1..
12. Il quarto motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME ed altri.
Il quarto motivo denuncia la ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 cost.’.
L’illustrazione del motivo esordisce sostenendo che l’attività svolta dagli specializzandi deve essere qualificata come ‘lavoro subordinato’, e prosegue affermando che la borsa di studio da essi percepita durante la frequentazione della scuola di specializzazione non costituì una ‘retribuzione proporzionata’ ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione.
12.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c., alla luce del principio – costantemente ribadito da questa Corte da oltre diciassette anni in qua secondo cui l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato né del lavoro parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, è inapplicabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (Sez. 3, Ordinanza n. 16270 del 17/06/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 13.10.2023, pronunciata su identica fattispecie, identico motivo ed identico difensore rispetto all’odierno ricorso; Sez. lav. 19.11.2008, n. 27481; Sez. lav. 22.9.2009, n. 20403; Sez. lav. (ord.) 27.7.2017, n. 18670; Sez. lav. (ord.) 1.4.2021, n. 9103).
13. Il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
I due motivi del ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME ricalcano alla lettera i due motivi del ricorso proposto dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘, e sono inammissibili per le medesime ragioni.
Non è luogo a provvedere sulle spese, non essendo state attività difensive delle controparti.
P.q.m.
(-) dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia, limitatamente all’impugnazione proposta da NOME COGNOME;
(-) dichiara inammissibili per il resto tutti i ricorsi;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti, ad eccezione di NOME COGNOME, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile