Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7237 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 7237 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33343/2019 proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME ITALIANO NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME MAGISTRO COGNOME COGNOME NOME COGNOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME NOME NOME NOMENOMENOME9> COGNOME NOMENOME NOMENOME9> NOME NOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME NOME elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, pr lo RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende unitamente agli COGNOME NOME NOMENOME NOME COGNOME e NOME COGNOME; COGNOME NOME , NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro twor2,,, ra2prsentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti COGNOME NOME -Rrad elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Co di Cassazione;
– controricorrente –
nonché contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso l’RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e
REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante p.t.
-intimata- avverso la sentenza n. 942/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Ba depositata il 30.04.2019, N.R.G. 1192/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.01.202 Consigliere dott.ssa NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, per quello che ancora rileva, dichi l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, con riferim alla domanda di risarcimento del danno per mancato e/o errone recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 93/2016/CEE da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa Regione Puglia, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE rigettava nel merito tutte le altre domande proposte dai medici specializ indicati in epigrafe che avevano chiesto accertarsi:
– la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’RAGIONE_SOCIALE e la conseguente condanna dei resistenti pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive dovute a titolo di “retribu adeguata” nella misura di cui alla direttiva n. 93/2016 mediante applicaz retroattiva RAGIONE_SOCIALEa disciplina entrata in vigore solo a decorrere dal 2007;
– in subordine la condanna RAGIONE_SOCIALEe parti convenute in solido, ai sensi RAGIONE_SOCIALE del d.lgs. n. 257 del 1991 al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘incremento annuale RAGIONE_SOCIALEe bo di RAGIONE_SOCIALEo in relazione al tasso di inflazione programmato e rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale mini previsto dal c.c.n.l. del SSN per i medici neoassunti, nonché al risarci del danno per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 93 del 2016 sino al 2 Avverso detta pronunzia proponevano ricorso per cassazione gl specializzandi con quattro motivi.
Resistevano con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
Resisteva altresì con separato controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria di discussione.
Restava intimata la Regione Puglia.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e f applicazione, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: RAGIONE_SOCIALE‘art. n. 384 del 1992, conv. in 1. n. 438 del 1992; RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALE 537 del 1993; RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALEa 1. n. 549/1995; RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, 66 e 67, RAGIONE_SOCIALEa 1. n. 662 del 1996; RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa 1. n. 1999; RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 RAGIONE_SOCIALEa 1. n. 289 del 2002.
I ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento del borsa di RAGIONE_SOCIALEo per rideterminazione triennale in funzione del migliorame stipendiale tabellare minimo previsto dalla c.c.n.l. del personale medic SSN di prima nomina, ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991.
Sostengono che sarebbe maturato il giudicato sulla pronunzia di primo gra con la quale era stato riconosciuto il diritto all’adeguamento triennal
base del rilievo che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe chiesto la riforma RAGIONE_SOCIALEa senten esclusivo riguardo alla “condanna RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione in favore dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE importi conseguenti alla rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALEo percepite” e che le altre parti pubbliche, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avrebbero posto appello incidentale condizionato nei segue termini: “il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello relativamente alla questione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione p determinerebbe l’assenza di interesse all’impugnazione in capo alle Amministrazioni epigrafe in relazione a qualsiasi capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza. Tuttavia, nella denegata ipotes Codesta Corte adita dovesse riconoscere una legittimazione passiva in capo alla Preside RAGIONE_SOCIALE e ai RAGIONE_SOCIALE in epigrafe, in via esclusiva ovvero in sol l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si propone appello incidentale in merito all’avvenuto riconosci del diritto alla rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo”.
Dai passaggi innanzi ricordati RAGIONE_SOCIALE atti di appello rispettiv RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe altre parti pubbliche innanzi indicate (ger. pag. 14 del ricorso per cassazione), i medici specializzandi traggono la conclusione sia maturato il giudicato sul loro diritto all’adeguamento triennale.
Insistono che l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non abbia mai riguardato il diri rideterminazione, ma solo i soggetti legittimati, di tal che la riform Corte territoriale anche sull’an del diritto sarebbe erronea, s proposizione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE d appello incidentale condizionato (qualificato a pag. 14 ultimo capove anche come tardivo).
Si insiste nel diritto alla rideterminazione triennale, chieden mutamento di giurisprudenza rispetto alla via tracciata da Cas 4449/2018.
Con il secondo mezzo, in relazione ai n. 3 e 5 RAGIONE_SOCIALE‘art 360 c.p rappresenta esservi stata omessa pronunzia e violazione e falsa applicaz RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948 c.c.
Si sostiene che la Corte territoriale, quanto alle posizioni dei medici is anni anteriori al 1998, abbia errato nel non ritenere la prescrizione dec dei crediti derivanti dalla rideterminazione triennale, oltre che nel c del termine a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Viene lamentato che il giudice di merito avrebbe ritenuto la prescrizio assenza di eccezione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, essendo st sollevata l’eccezione solo dai RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE.
Ci si duole altresì che nelle fasi di merito non sarebbero stati valori atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione anteriori alla notifica del ricorso.
3. La terza doglianza, relativa all’adeguamento per indicizzazione annua lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 RAGIONE_SOCIALEe seguenti norme: art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991; art. 7, 5, del d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992; art. 3, comma 36 537/1993; art. 1, comma 33, 1. n. 549/1995; art. 32, comma 12, 1. n. 449 1997; art. 221. n. 488 del 1999; art. 3, comma 36,1. n. 289 del 2002.
Viene contestato il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento RAGIONE_SOCIALEa borsa di RAGIONE_SOCIALEo per indicizzazione annuale in funzione di adeguamento al costo de vita, ex art. 6 del d.lgs. n. 257/1991.
Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c.; RAGIONE_SOCIALE‘ d.lgs. n. 368 del 1999; RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 257 del 199
Viene lamentata l’omessa pronunzia in merito ad un fatto decisivo pe giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione alla ma declaratoria di legittimazione passiva e responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, dei RAGIONE_SOCIALE convenuti in giudi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo di appello presenta profili di inammissibilità e pro infondatezza.
5.1. Va in primo luogo rilevato come la questione RAGIONE_SOCIALEa maturazione giudicato interno non sia in alcun modo collegata con le norme di cu assume la violazione ed indicate al punto 1), di modo che essa ris erroneamente formulata.
5.1. In ogni caso la doglianza è altresì del tutto infondata alla luce di dagli stessi ricorrenti in cassazione rappresentato attraverso la trasc RAGIONE_SOCIALEe conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello dei RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa Preside RAGIONE_SOCIALE.
Dette parti pubbliche, infatti, hanno presentato appello incide condizionato, per il caso che fosse stata ritenuta legittimata passiva esse.
Ebbene, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, puntualmente esaminat questione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva, negata quella RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa Regione, ha affermato essere legittimata passiva, rispett domande proposte la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, sicché – ritenuta legittimazione di detta parte – correttamente il giudice di secondo gra poi proceduto all’esame RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale, negando in radice il d alla rideterminazione triennale.
Dunque nessun giudicato si è formato sul punto.
5.2. Quanto alla mera affermazione RAGIONE_SOCIALEa tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello condizio compiuta, sembra, del tutto tralaticiamente nel corso a – ingw”:” ; -) del motivo, senza alcun altra esplicitazione o chiarimento (cfr. pag. 14 u capoverso del ricorso per cassazione), si osserva, in armonia c consolidato orientamento sul punto del giudice di legittimità, che detto del motivo è inammissibile.
Esso infatti avrebbe dovuto essere fatto valere dal ricorrente non, ai se n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., con la denuncia RAGIONE_SOCIALEa violazione di una norma di sostanziale (peraltro nemmeno individuata – cfr. le norme innanzi richiam al punto 1 che attengono tutte alla questione sostanziale RAGIONE_SOCIALEa quale s infra e non alla questione processuale che qui si sta esaminando), com’è st erroneamente fatto, ma piuttosto ex art. 360 n. 4 c.p.c. Quest’ultimo, i è il solo canale di accesso al giudice di legittimità attraverso i
consentito alla parte di chiedere alla RAGIONE_SOCIALEC. – in tal caso giudice anche d processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, RAGIONE_SOCIALE atti del di merito e, così, anche RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello e di quello incidentale specie, RAGIONE_SOCIALEa tardività di quest’ultimo; pertanto, alla mancata deduzio vizio nei termini indicati, che si traduce in un difetto di identifica preteso errore del giudice del merito che impedisce il riscontro “ex RAGIONE_SOCIALE‘assunta omissione (la tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale), co l’inammissibilità del motivo, quanto agli aspetti di cui si sta discut termini, si veda, tra le tante, la recentissima Sez. L. n. 29952/2022, s riferita alla deduzione del mancato esame da parte del giudice di seconde di alcuni motivi RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello).
5.3. Resta da esaminare nel merito la questione se spetti o meno ai me specializzandi la rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEa borsa di RAGIONE_SOCIALEo.
Il tema è stata affrontato e risolto di recente da numerose pronunzie.
Fra le massimate si ricordano, Sez. L. n. 4449/2018, ma anche Sez. 3-6 13572/2019.
Il Collegio condivide il percorso ermeneutico e le conclusioni di decisioni, sicché, non essendovi ragioni che imponganodna rirneditazione, esse si riporta anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c., 41 ‘ ffermando che l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo dei medici specializzandi iscritti ai specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è sogget all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa 1. n. 449 del 1997, con disposi confermata dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa 1. n. 289 del 2002, ha consolida quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe bors RAGIONE_SOCIALEo ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6.
5.4. Ne consegue il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di adeguamento triennale propos da NOME i medici specializzandi, eccezion fatta per COGNOME NOME, i ricorrente in cassazione iscritto alla scuola di specializzazione anterio al 1997, la cui posizione sarà esaminata al punto che segue.
Con il secondo motivo, in relazione alla sola posizione del dott. COGNOME cui sarebbe spettato l’adeguamento triennale in armonia con l’insegnamen del giudice di legittimità innanzi ricordato, in quanto iscrittosi al pe specializzazione in anni anteriori al 1998, viene lamentata, come v l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione di merito, quanto alla ritenuta prescrizione.
6.1. Il mezzo non merita accoglimento in tutte le sue articolazioni.
6.2. Quanto al primo aspetto, l’aver ritenuto l’operatività RAGIONE_SOCIALEa presc quinquennale, anziché decennale, il motivo non si confronta affatto co decisum, atteso che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso per cassazi la Corte di Appello ritiene proprio l’operatività, nel caso di speci prescrizione decennale (si veda pag. 11 prima parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa C di Appello), ne consegue l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa doglianza nel suo comples 6.3. Quanto alla seconda questione proposta, del pari essa si pr inammissibile in quanto non coglie il percorso motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sente di appello (cfr. pag. 6), laddove viene esclusa la legittimazione passiva di tu
le altre parti pubbliche convenute in giudizio nella fase di meri eccezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, di modo che a nu rileva che l’eccezione di prescrizione non sia stata proposta dall’RAGIONE_SOCIALE atteso che essa è stata ritualmente proposta proprio dal legittimato pas ovvero dalla RAGIONE_SOCIALE.
6.4. Del pari l’ultimo capo in cui è articolato il motivo è, infine, inamm per difetto di specificità e conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 c.p essendo stato allegato, né quale documentazione sarebbe stata versata in al fine di dimostrare l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, né quando sarebbe prodotta nelle fasi di merito.
La genericità RAGIONE_SOCIALEa deduzione ridonda in inammissibilità.
7. Il terzo motivo di ricorso insiste nella pretesa RAGIONE_SOCIALE‘adeguamen indicizzazione annuale RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo dei medici specializzandi.
Detto aspetto è stato anch’esso affrontato di recente dalla S.C. conclusioni ed al percorso motivazionale seguito, tra le massimate, a sia da Sez. L. n. 9104/2021 e, più di recente, da Sez. L, n. 9104/2021, il Colle riporta, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., riaffermando che in trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento al domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l’importo RAGIONE_SOCIALEa bor di RAGIONE_SOCIALEo prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è sog incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita per gl accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto dispost dall’art. 7 del dl. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi i manovra di politica economica riguardante la generalità RAGIONE_SOCIALE emolument retributivi in senso lato erogati dallo Stato.
Non vi sono ragioni insomma per discostarsi da detto orientamento, di mod che anche il terzo motivo va rigettato.
8. Il quarto mezzo, si ricorda, insiste sulla sussistenza di una ipo responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE evocati in giudizio e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
La questione, come si è innanzi ricordato, è stata proposta sia sotto il RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 che sotto quello del n. 5 c.p.c.
Ebbene, il mancato accoglimento dei primi tre motivi, esonera dall’esa RAGIONE_SOCIALEa questione relativa alla legittimazione passiva, pur osserva sinteticamente che il mezzo, già inammissibile quanto alla prospettazi compiuta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 c.p.c. non venendo in alcun modo in riliev fatto”, è altresì infondato, condividendosi le argomentazioni spese Corte territoriale (cfr. pag. 6) nella individuazione del soggetto legi passivo.
9. conclusivamente il ricorso va rigettato, le spese seguono la soccomben tra le parti costituite; nulla per le spese quanto alla parte pubblica intimata.
10. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, c modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza
condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contr unificato, se dovuto dai ricorrenti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del gi di legittimità, liquidate:
in C 200,00 per esborsi ed C 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15`)/0 ed agli accessori di legge in f RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
in 200,00 per esborsi ed C 5000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge in favore d RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto d sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovut
Così deciso nella Adunanza camerale del 10.1.2023