Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7488 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7488 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14249-2019 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Borsa di studio specializzanda
R.G.N. 14249/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 05/12/2024
CC
avverso la sentenza n. 24/2019 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 02/03/2019 R.G.N. 199/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Trento-sezione distaccata di Bolzano rigettava l’appello proposto dalla dottoressa NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano avente ad oggetto la domanda di opposizione al decreto assessorile, nonché di accertamento negativo formulata dalla odierna ricorrente nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano che aveva richiesto la ripetizione ex art 2033 c.c. del 70% degli emolumenti erogati nel periodo dal 1992 al 1999, come borsa di studio per la specializzazione medica in ginecologia ed ostetricia, in considerazione del mancato svolgimento dell’obbligo di lavorare, a specializzazione conseguita, entro il decennio successivo e per un periodo non inferiore a 5 anni presso il servizio sanitario altoatesino.
Ad avviso della Corte d’appello, l’obbligo restitutorio del medico specializzando troverebbe fonte nella sottoscrizione dell’atto di impegno ai sensi dell’art. 3 L.P. n. 1/1986 con cui il medico si sarebbe obbligato, a specializzazione conseguita, a lavorare entro il successivo decennio per un periodo non inferiore a 5 anni presso il servizio sanitario altoatesino con la possibilità di optare in caso di inosservanza totale o parziale dell’obbligo per la soluzione alternativa consistente nella restituzione con interessi dell’importo massimo di 70% dei contributi erogati; l’amministrazione, verificato l’inadempimento colposo dell’obbligazione assunta, avrebbe esperito la condictio indebiti
ex articolo 2033 c.c. a nulla rilevando che nel frattempo è stata abrogata la normativa sulla quale tale dichiarazione di impegno si sarebbe fondata. La Corte, inoltre, respingeva l’eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria individuando il dies a quo di decorrenza del periodo entro il quale la COGNOME avrebbe in ipotesi dovuto compiere il servizio medico quinquennale in Alto Adige nell’aprile 1997, data di erogazione dell’ultimo rateo della borsa di studio. La Corte distrettuale, inoltre, non riconosceva l’attività volontaria e non retribuita svolta nel corso della specializzazione presso l’ospedale di Bolzano per il periodo dal 1° novembre 1996 all’11 Aprile 1997, idonea a rappresentare neppure parziale assolvimento dell’impegno da essa assunto. La Corte d’appello accoglieva, viceversa, l’appello incidentale svolto dalla Provincia autonoma di Bolzano, affermando che la decorrenza degli interessi dovuti sull’importo da restituire inizia dalla data del pagamento da parte dell’ente e non dal momento della richiesta di rimborso, applicando al caso di specie la disciplina in tema di risoluzione di contratto per inadempimento dell ‘ accipiens.
Avverso tale sentenza la signora COGNOME ha proposto ricorso per cassazione assistito da sei motivi, cui ha resistito con controricorso la Provincia autonoma di Bolzano.
La ricorrente ha altresì depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 7 legge provinciale n. 1/1986, nonché dell’articolo unico del D.P.G.P. n. 6/1988, degli articoli 1218, 1453 e 2697 c.c. in combinato disposto con l’articolo 25 Cost., art. 1, comma 2, legge n. 689/1981, art 12 e 14 preleggi c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c..
La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che l’obbligo restitutorio della borsa di studio sorga non solo nell’ipotesi del mancato espletamento del quinquennio di attività lavorativa a favore del servizio sanitario provinciale, ma anche nell’ipotesi del mancato conseguimento della specialità per la quale la borsa di studio è stata erogata.
In particolare, l’obbligo restitutorio del beneficiario troverebbe la sua fonte nella sottoscrizione dell’atto di impegno con il quale il medico si obbliga a specializzazione conseguita a lavorare entro il successivo decennio e per un periodo da determinare con apposito regolamento di esecuzione presso il servizio sanitario locale con tuttavia possibilità di optare in caso di inosservanza totale o parziale dell’obbligo per la soluzione alternativa consistente nella restituzione con interessi di una parte dei contributi erogati. La decisione della Corte di appello sarebbe erroneamente imperniata su una ricostruzione del rapporto in termini di rapporto contrattuale sinallagmatico non ravvisandosi viceversa alcuna relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività del beneficiario della borsa di studio e gli emolumenti previsti dalla legge provinciale nonché dal regolamento di esecuzione al tempo in vigore. L’attività professionale presso il servizio sanitario provinciale non costituisce l’adempimento di un obbligo contrattuale all’interno di un rapporto sinallagmatico, ma adempimento di un onere conseguente alla concessione di una prestazione patrimoniale all’interno di un rapporto sostanzialmente liberale di diritto pubblico.
Pertanto, ne conseguirebbe la inapplicabilità delle disposizioni generali sulla responsabilità del debitore, nonché sulla risoluzione del contratto applicate dalla Corte distrettuale al caso di specie. Ad avviso della ricorrente sarebbero viceversa
applicabili i principi di diritto pubblico in materia di sanzioni amministrative rilevando al riguardo la successiva abrogazione delle norme sulla base delle quali è stato conferito l’assegno formativo e sulle quali è fondata la pretesa restitutoria dell’amministrazione.
In secondo luogo, la ricorrente rileva che anche ove si considerasse irrilevante la natura pubblicistica del rapporto giuridico e si ritenesse ancora applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento del conferimento della borsa di studio si dovrebbe comunque ritenere che il comportamento contestato non rientra tra quelli sanzionati. Ciò in quanto dalla normativa applicata, nonché dall’atto di impegno intercorso fra le parti non è desumibile l’obbligo o la sanzione della restituzione della borsa di studio per mancato conseguimento del titolo medico specialistico.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 7 L.P. n. 1/1986, dell’articolo unico del D.P.G.P. n. 6/1988, degli articoli 2727, 2728, 2729 e 2946 c.c. e degli articoli 99, 100 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e 5 c.p.c..
Ad avviso della ricorrente in materia di sanzioni amministrative spetta all’ente pubblico provare i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre spetta all’opponente provarne i fatti estintivi; nel caso di specie, la Provincia autonoma di Bolzano non ha fornito alcuna prova del fatto costitutivo della propria pretesa, secondo cui anche la mancata conclusione del percorso formativo mediante conseguimento della specializzazione avrebbe potuto far sorgere l’obbligo restitutorio.
Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 3 e 7 L.P. n. 1/1986, dell’articolo unico del D.P.G.P.
n. 6/1988, nonché dell’articolo 2946 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1 n. 3 e 5 c.c..
La Corte di appello avrebbe errato nel l’individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione nella data di erogazione dell’ultimo rateo del contributo versato dall’amministrazione , nella misura in cui avrebbe dovuto essere individuato, sulla scorta della normativa in vigore e dell’atto di impegno, dal giorno di conseguimento del titolo medico specialistico che, viceversa, non è mai stato conseguito dalla ricorrente, sicché il termine prescrizionale non sarebbe ancora cominciato a decorrere.
Con il quarto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ed artt. 1241 e seguenti c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c..
La Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di compensazione tra l’asserito obbligo restitutorio e quanto dovuto alla ricorrente per l’attività volontaria da essa svolta durante la specializzazione medica.
Con il quinto motivo ci si duole della violazione e/o falsa applicazione degli articoli3 e 7 l.p. n. 1/1986, dell’articolo unico del D.P.G.P. n. 6/1988 nonché degli articoli 1218 e ss. c.c., 1284 c.c., 1282 e ss. c.c., 1453 e ss. c.c. e 2033 c.c. e art. 2697 c.c.. La Corte territoriale avrebbe errato nel riconoscere alla Provincia gli interessi dal giorno del pagamento delle singole erogazioni rilevando che la accipiens non poteva considerarsi in malafede, per cui gli interessi avrebbero potuto decorrere a partire dalla comunicazione dell’intimazione di pagamento, in quanto solo con tale comunicazione l’odierna ricorrente sarebbe venuta a conoscenza dell’esatto importo capitale da restituire.
Con il sesto ed ultimo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e dell’articolo 13,
comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 rilevando l’erroneità della statuizione di condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il ricorso è fondato.
Il primo motivo di censura è fondato per i seguenti motivi di ordine assorbente anche delle successive censure.
L’articolo 7 della l.p. n. 1/1986 e l’articolo unico del D.P.G.P. n. 6/1988 sulla scorta dei quali l’amministrazione ha chiesto la restituzione degli importi pagati alla dottoressa COGNOME stabiliscono la restituzione fino al massimo del 70% dell’assegno o contributo complessivo da parte del beneficiario per il solo ed esclusivo caso in cui il medico, una volta conseguito il titolo medico specialistico, non presta nell’arco di 10 anni dal conseguimento del titolo medico specialistico il quinquennale servizio medico professionale presso strutture sanitarie locali.
Anche l’atto di impegno intercorso fra l’amministrazione e la odierna ricorrente prevede testualmente. ‘ tale impegno rimane vincolante ed il predetto servizio va assolto entro il periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione di cui sarà data comunicazione all’ufficio formazione aggiornamento del personale sanitario della ripartizione VIII dell’amministrazione provinciale ‘ .
Conseguentemente, a prescindere dalla natura contrattuale o pubblicistica del rapporto, è da ritenere che sia la normativa provinciale che l’atto di impegno intercorso fra le parti non prevedevano la restituzione della borsa di studio in caso di mancato conseguimento del titolo medico specialistico, come avvenuto nel caso in esame.
Tale specifica fattispecie non era prevista all’atto di inizio del corso di specializzazione di cui è causa; tale interpretazione letterale della normativa vigente al momento di inizio del
rapporto fra la specializzanda e l’amministrazione è suffragata dall’intervento normativo successivo con cui è stata ritenuta necessaria l’integrazione della disciplina normativa in materia aggiungendo che ‘I n caso di interruzione della formazione i beneficiari devono restituire (…)’ ( art. 3, comma 5, DPP numero 4/2008.
In altri termini, l’obbligo restitutorio non nasce, sulla base della normativa richiamata e dell’atto di impegno, dal mancato conseguimento del titolo di specializzazione, ma dalla mancata prestazione di attività lavorativa a favore del servizio sanitario nazionale per 5 anni nel decennio successivo al conseguimento della specializzazione, conseguimento del titolo che costituisce un presupposto logico/fattuale ai fini dell’insorgenza del conseguente obbligo all’esercizio dell’attività sanitaria presso l’amministrazione. Altrimenti detto, il conseguimento del titolo di specializzazione costituisce un presupposto di fatto ai fini della insorgenza dell’obbligo di prestazione dell’attività lavorativa presso l’ente, per cui mancando tale presupposto non può ritenersi sorto il diritto dell’amministrazione alla restituzione in quanto lo stesso derivante dal mancato adempimento all’obbligo di prestare l’attività lavorativa nel termine di 10 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione che, nel caso di specie, non risulta essere stato mai conseguito.
Tale profilo assume carattere dirimente in ordine ad ogni altra questione sollevata nei successivi motivi di ricorso che devono ritenersi assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso . In via conclusiva il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando l’insussistenza del diritto della Provincia autonoma di Bolzano a pretendere la restituzione delle somme
corrisposte dalla ricorrente alla Provincia stessa e condannando la Provincia medesima a restituire a NOME COGNOME le somme trattenute o eventualmente da trattenere al riguardo, con gli accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sia con riferimento ai gradi di merito che di legittimità.
Non ricorrono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara l’insussistenza del diritto della Provincia autonoma di Bolzano a pretendere la restituzione delle somme corrisposte alla dottoressa NOME COGNOME condanna la Provincia autonoma di Bolzano a restituire a NOME COGNOME le somme trattenute o eventualmente da trattenere al riguardo, con gli accessori di legge.
Condanna la Provincia autonoma di Bolzano al pagamento delle spese dei gradi di merito in favore della ricorrente che liquida rispettivamente in € 12.000,00 per il giudizio di primo grado ed € 11.000,00 per il giudizio di appello per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Condanna la Provincia autonoma di Bolzano al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite per il presente giudizio di cassazione che liquida in € 8.000,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso
forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione