Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8105 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8105 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/03/2025
Oggetto: specializzandi in medicina ‘adeguatezza’ della borsa di studio – violazione del diritto comunitario – esclusione liquidazione delle spese – criteri.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 21230/22 proposto da:
-) ACQUARONE NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME PALAMEDE, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOMENOME COGNOME NOME COGNOME COGNOMENOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME DE NOBILI NOME DE NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME, DI NOME, DI NOMECOGNOME DI NOME COGNOME DI NOME COGNOME, DI NOME, DI COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME IMPERATORE NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME RUSSO NADIACOGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME PROVVIDENZA, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell’Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell’Economia e delle Finanze , in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri
R.G.N. 21230/22
Camera di consiglio del 18 febbraio 2025
e dei ministri pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 3 febbraio 2022 n. 746; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2024 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero ad una scuola di specializzazione post lauream dopo il 1991 (due di essi nel 1991). In data non precisata nel ricorso essi convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’ Economia, esponendo che:
-) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio dell’importo di lire 21.500.000, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. 8.8.1991 n. 257;
-) tale importo non rappresentava quella ‘adeguata remunerazione’ che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE.
Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria. Quantificarono tale pregiudizio nella misura di euro 20.000 per ogni anno di durata del corso di specializzazione.
La domanda fu rigettata sia in primo grado (Trib. Roma 10.6.2016 n. 11802) che in appello (App. Roma 3.2.2022 n. 746, la quale accolse il gravame limitatamente alla quantificazione delle spese di lite). La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai soggetti indicati in epigrafe, con ricorso unitario fondato su due motivi. Le Amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso.
R.G.N. 21230/22
Camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il ricorso fu fissato per la discussione nell’adunanza camerale del 18 aprile 2024. Con ordinanza interlocutoria 28 giugno 2024 n. 17919 la causa fu rinviata a nuovo ruolo in quanto una delle questioni prospettate dai ricorrenti (la spettanza dell’adeguamento triennale della borsa di studio) era stata nelle more del giudizio sottoposta alle Sezioni Unite di questa Corte.
Depositata dalle Sezioni Unite la sentenza 19/07/2024, n. 20006, il ricorso è stato nuovamente fissato per la trattazione nell’odierna camera di consiglio.
I ricorrenti hanno depositato una seconda memoria illustrativa in vista dell’odierna camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto nei riguardi di NOME COGNOME che con atto ritualmente depositato il 5.2.2025 ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di diciassette diverse disposizioni di legge (artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.; art. 6 d. lgs. 257/91; art. 11 l. 370/99; artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d. lgs. 368/99; art. 8 d. lgs. 517/99; art. 1 l. 266/05; art. 10 Cost.; art. 5 e 189 del ‘Trattato CEE’ e di cinque Direttive comunitarie genericamente indicate senza ulteriori precisazioni).
Nella illustrazione del motivo sostengono che la borsa di studio da essi percepita durante la frequenza della scuola di specializzazione non poteva ritenersi una ‘remunerazione adeguata’; che pertanto la misura di essa costituiva una violazione del diritto comunitario; che in ogni caso, quand’anche l’importo della borsa di studio fosse stato adeguato al momento in cui fu stabilito dalla legge, divenne inadeguato a causa del decorso del tempo e del mancato aggiornamento.
2.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis n. 1 c.p.c..
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che ‘ la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del
Camera di consiglio del 18 febbraio 2025
d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit. ‘ (così, con ampia motivazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; nello stesso senso, ex permultis , Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 -01, e Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L – , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 -01).
Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno consistito nel fatto che la borsa di studio da essi percepita durante la scuola di specializzazione non beneficiò né dell’indicizzazione annuale , né dell’adeguamento triennale.
Deducono che la scelta del legislatore nazionale di non aggiornare l’importo della borsa di studio rese quest’ultima, con l’andare del tempo, ‘ inadeguata’ , e di conseguenza incoerente con le previsioni del diritto comunitario.
3.1. Il motivo è infondato.
R.G.N. 21230/22
Camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Le Sezioni Unite di questa Corte, cui fu devoluta la questione di diritto oggi all’esame del collegio, con sentenza n. 20006 del 19/07/2024, hanno stabilito (dando seguito alla giurisprudenza pressoché totalitaria di questa Corte) che l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all’adeguamento triennale, in virtù del blocco di tale aggiornamento previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 della l. n. 289 del 2002.
Alla suddetta decisione ha dato seguito Sez. 3, Ordinanza n. 29499 del 15/11/2024, ed alle rispettive motivazioni si può qui rinviare ex art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..
Le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate come segue.
4.1. Nei confronti di NOME COGNOME le spese vanno compensate integralmente, in ragione della rinuncia al ricorso.
4.2. Quanto agli altri ricorrenti, la circostanza che, nelle more del giudizio, la questione della spettanza dell’adeguamento triennale sia stata sottoposta alle Sezioni Unite non giustifica la compensazione integrale delle spese, come richiesto dai ricorrenti con la memoria.
Infatti la suddetta questione non formò mai materia di dubbio nella giurisprudenza di questa Corte, sino a quando – con decisione isolata l’ordinanza di rimessione alle SS.UU. sospettò un possibile contrasto con l’ordinamento comunitario.
Per questa ragione reputa il Collegio che sia equo compensare le spese di lite nella misura di un sesto, ponendo i restanti cinque sesti a carico dei ricorrenti (ad eccezione, come detto, di NOME COGNOME).
R.G.N. 21230/22
Camera di consiglio del 18 febbraio 2025
4.3. Le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue:
-) determinando il valore della causa in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato; tale importo, avendo gli attori chiesto un risarcimento di euro 20.000 per ciascun anno di corso più interessi e rivalutazione’ dal 1991 è di euro 80.000 maggiorati di interessi e rivalutazione, e dunque euro 310.859 (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367);
-) assumendo quindi a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 260.000 e 520.000 euro;
-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (e cioè dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22 , entrato in vigore il 28.8.2022; il controricorso dell’Avvocatura è datato 12.9.2022);
-) individuando quale parametro il valore – prossimo al minimo – di euro 5.200 , in considerazione della natura ormai ‘ settled’ delle questioni poste dai ricorrenti;
-) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio;
-) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e quindi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 30°, e così complessivamente del 470%.
4.4. Il totale ascende dunque ad euro 5.200 x 470%, ovvero euro 29.640. Al netto della compensazione di un sesto tale importo si riduce ad euro 24.700, cui saranno tenuti in solido, ex art. 97 c.p.c., tutti i ricorrenti ad eccezione di NOME COGNOME.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
R.G.N. 21230/22
Camera di consiglio del 18 febbraio 2025
(-) condanna i ricorrenti in solido, ad eccezione di NOME COGNOME alla rifusione in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 24.700, oltre spese prenotate a debito;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile