Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32199 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32199 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 1050/22, proposto
da
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona rispettivamente del RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’RAGIONE_SOCIALE ;
– ricorrenti –
contro
– controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 3 giugno 2021 n. 4048; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 7 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alla scuola di specializzazione post lauream in anni successivi al 1991.
Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina
N.R.G.: 1050/22
Camera di RAGIONE_SOCIALE del 7 ottobre 2025
Unitamente ad altri attori, non più parti in causa, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, es ponendo che:
-) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d. lgs. 8.8.1991 n. 257;
-) l’importo percepito tuttavia non rappresentava quella ‘adeguata remunerazione’ che gli Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 93/16/CEE, né furono loro accordati i benefìci previsti per altri medici in termini di adeguamento periodico del compenso.
Chiesero pertanto la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria.
Con sentenza 24.10.2017 n. 20002 il Tribunale rigettò la domanda. La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 3 giugno 2021 n. 4048 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.
La Corte territoriale ritenne che lo RAGIONE_SOCIALE italiano diede attuazione alla Direttiva 82/1976 col d. lgs. 257/91, e che il diritto comunitario non imponeva alcun vincolo agli stati membri per quanto concerne il livello RAGIONE_SOCIALEa remunerazione.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenti. La RAGIONE_SOCIALE ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con controricorso.
Ambo le parti hanno depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di plurime disposizioni di legge e di cinque Direttive comunitarie (genericamente indicate senza ulteriori precisazioni).
Nella illustrazione del motivo sostengono che la borsa di studio da essi percepita durante la frequenza RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione non poteva ritenersi una ‘remunerazione adeguata’; che pertanto la misura di essa costituiva una violazione del diritto comunitario; che in ogni caso, quand’anche l’importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio fosse stato adeguato al momento in cui fu stabilito dalla legge, divenne inadeguato a causa del decorso del tempo e del mancato aggiornamento.
1.1 Il motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1 c.p.c..
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che ‘ la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui al d.lgs. cit. ‘ (così, con ampia motivazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 -01, e Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; la
sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L – , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 -01).
1.2. Non idonee a scalfire questo consolidato orientamento sono le deduzioni svolte dai ricorrenti alle pp. 1-6 RAGIONE_SOCIALEa memoria illustrativa.
Esse infatti trascurano nozioni istituzionali del diritto comunitario, e continuano a sostenere che da qualche parte, nell’ordinamento sovranazionale, esisterebbe una regola che stabilisca la soglia minima del compenso dovuto agli iscritti alle scuole di specializzazione.
Ma lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri , in quanto:
il rapporto dei frequentanti le scuole di specializzazione prima del 2007 non è equiparabile al rapporto di lavoro subordinato (Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 13.10.2023; Sez. lav. 19.11.2008, n. 27481; Sez. lav. 22.9.2009, n. 20403; Sez. lav. (ord.) 27.7.2017, n. 18670; Sez. lav. (ord.) 1.4.2021, n. 9103);
b) il diritto comunitario non ha imposto agli Stati membri alcun vincolo circa la misura RAGIONE_SOCIALEa remunerazione dovuta agli specializzandi in medicina (Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 12.10.2023).
Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno consistito nel fatto che la borsa di studio da essi percepita durante la scuola di specializzazione non bene ficiò né RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento periodico previsto dall’art . 6 d. lgs. 257/91.
2.1. Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, cui fu devoluta la questione di diritto oggi all’esame del collegio, con sentenza n. 20006 del 19/07/2024 hanno stabilito
(dando seguito alla giurisprudenza pressoché totalitaria di questa Corte) che l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all’adeguamento triennale, in virtù del blocco di tale aggiornamento previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 289 del 2002.
Alla suddetta decisione ha dato seguito Sez. 3, Ordinanza n. 29499 del 15/11/2024, ed alle rispettive motivazioni si può qui rinviare ex art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..
2.2. Non condivisibili sono le deduzioni svolte nelle pp. 6-12 RAGIONE_SOCIALEa memoria illustrativa, intese a mettere in discussione i princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 20006/24, già ricordata. La difesa dei ricorrenti torna a sostenere che il ‘blocco’ RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento triennale introdotto dalle misure di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica non avrebbe riguardato il periodo compreso tra il 1995 ed il 1997, e che la sentenza 20006/24 RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sarebbe ‘ non soddisfacente, per non aver reso, in modo esauriente, i chiarimenti invocati dal Collegio remittente ‘ . A tale singolare lettura RAGIONE_SOCIALEa decisione nomofilattica basterà replicare che nimium altercando veritas amittitur , e che la decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite cui spetta garantire ‘l’esatta applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge ‘ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 65 ord. giud. – non potrebbe essere più chiara: il combinato disposto del l’art. 7, comma quinto, d.l. 384/92, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge 449/97 bloccò ai livelli raggiunti nel 1992:
l’importo RAGIONE_SOCIALEe singole borse di studio;
‘ di ogni tipo di adeguamento’ RAGIONE_SOCIALEe borse di studio (Cass. S.U. 20006/24, passim , ma spec.te §§ 31 e ss.).
Le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate come segue.
La circostanza che, nelle more del giudizio, la questione RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento periodico RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio spettante agli specializzandi iscritti dopo il 1991 sia stata sottoposta alle Sezioni Unite non giustifica la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese.
Infatti la suddetta questione non formò mai materia di dubbio nella giurisprudenza di questa Corte, sino a quando – con decisione isolata l’ordinanza di rimessione alle SS.UU. sospettò un possibile contrasto con l’ordinamento comunitario.
Si aggiunga la rilevata singolarità del dissenso dalla stessa pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite.
Per queste ragioni reputa il Collegio che sia equo compensare le spese di lite nella misura di un sesto, ponendo i restanti cinque sesti a carico dei ricorrenti.
3.1. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di soccombenza il valore RAGIONE_SOCIALEa causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono senza distinzioni (§ 4 RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione) la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano al pagamento di euro 11.103 per ciascun anno di specializzazione ‘ oltre interessi e rivalutazione monetaria ‘.
Uno degli attori aveva conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (NOME COGNOME): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.515.
3.2. Tuttavia il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli ‘ interessi e RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria ‘, e la più elevata RAGIONE_SOCIALEe domande (quella proposta dal suddetto NOME COGNOME) concerneva una specializzazione conclusa nel 2002, al valore RAGIONE_SOCIALEa
domanda (come s’è detto, euro 55.515) si devono sommare ventitré anni di interessi e rivalutazione, e dunque:
euro 28.357,06 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1997 pari a 1,5108);
euro 28.204,87 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diem dal 2002 alla data RAGIONE_SOCIALEa presente decisione).
Il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.515 di capitale, più euro 28.357,06 di rivalutazione, più euro 28.204,87 di interessi, ovvero euro 112.076,93.
A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro.
3.3. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:
-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( 7 febbraio 2022, e quindi prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022);
-) individuando quale parametro il valore – prossimo al minimo – di euro 3.645 , in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura ormai ‘ settled’ RAGIONE_SOCIALEe questioni poste dai ricorrenti;
-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivi al primo fino al settimo (e quindi del 180%).
Il totale ascende dunque ad euro 3.645 + (3.645 x 180%), ovvero euro 10.206, che al netto RAGIONE_SOCIALEa compensazione di 1/6 si riducono ad euro 8.505, cui i ricorrenti vanno condannati in solido.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.505, oltre spese prenotate a debito;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 7 ottobre 2025.
Il RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME)