Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32730 Anno 2023
ORDINANZA
sul ricorso 24599/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso l’ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato da cui sono difesi per legge;
-ricorrente –
contro
NOME, NOME Tutto NOME, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati-
nonché contro
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32730 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 1930/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME ed altri medici specializzati, i quali avevano iniziato i corsi di specializzazione in epoca successiva all’anno accademico 1991/1992, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, nonché l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio ai sensi del d. lgs. n. 257 del 1991. Il Tribunale adito, dichiarato il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rigettò la domanda per l’intervenuta prescrizione quinquennale, salvo che per il dott. COGNOME. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 15 marzo 2021 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, ritenuta la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decennale, accolse l’appello, condannando l a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento di quanto dovuto sulla base del parametro di Lire 21.500.000, pari ad Euro 11.103, 83.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, premesso che gli appellanti avevano frequentato corsi di specializzazione in epoca successiva all’anno accademico 1991/1992, che la specializzazione di neurofisiologia era stata inserita nelle tabelle allegate al decreto del
RAGIONE_SOCIALE relativo alle discipline equipollenti previste per l’accesso ai livelli dirigenziali del personale medico del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., mentre RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni impartite presso gli istituti di istruzione universitaria.
quella di psicologia clinica era stata inserita nell’elenco Aggiunse che si doveva comunque sottolineare che le suddette scuole di specializzazione dovevano essere considerate come equivalenti a quella di neurologia (indicata specificatamente nella direttiva 75/363) e che erano di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, e quindi sostanzialmente equipollenti rispetto all’area di neurologia, prevista in numerosi Paesi RAGIONE_SOCIALE‘UE.
Ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi e resistono con controricorso le parti indicate in epigrafe come controricorrenti, mentre le altre ivi indicate sono rimaste intimate . E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, d. lgs. n. 257 del 1991, dei d.m. 31/10/1991 e 30/10/1993, nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 101 e 111 Cost., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che i medici specializzati per cui è causa, tutti iscrittisi a corsi fra l’anno accademico 1993/1994 e 1999/2000, non avevano beneficiato di alcuna borsa di studio perché i corsi non erano previsti dal d. lgs. n. 257 del 1991 e dai decreti ministe riali vigenti all’epoca di immatricolazione. Aggiunge che la rilevanza comunitaria per il corso di neurofisiopatologia è stata riconosciuta solo con il d.m. 31/1/1998, mentre quanto al corso di psicologia clinica non vi è mai stato un decreto attuativo del d. lgs. n. 257. Osserva ancora che il giudizio di equipollenza è consentito al giudice soltanto per i medici iscrittisi ai corsi di specializzazione prima
RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d. lgs. n. 257 del 1991, ma, una volta entrato in vigore tale provvedimento legislativo, la valutazione di equipollenza è consentita solo ai decreti ministeriali attuativi.
Il motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis n. 1 cpc. In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un’RAGIONE_SOCIALE, nell’elenco RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 275 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore RAGIONE_SOCIALEo specializzando, del diritto alla borsa di studio quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri (Cass. n. 19730 del 2019 e n. 21798 del 2016; Cass. sez. U. n. 29345 del 2008). Il giudice del merito ha fatto correttamente applicazione di tale principio di diritto, procedendo al giudizio di equipollenza.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 6 d. lgs. n. 257 del 1991, 11 l. n. 370 del 1999, 1226 cod. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha illegittimamente applicato l’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991, che prevede per ciascun anno di frequenza un indennizzo pari ad Euro 11.103, 83, invece di applicare l’art. 11 l. n. 370 del 1999, che prevede per ciascun anno l’importo di Euro 6.713,94.
Il motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis n. 1 cpc. In materia di trattamento economico dei medici specializzandi, l’art. 8, comma 2, del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (“le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall’anno accademico 1991-1992”), si interpreta nel senso che il precedente art. 6, il quale aveva tardivamente attuato il diritto comunitario, era applicabile soltanto ai medici che si fossero iscritti ad un corso di specializzazione a decorrere
dall’anno accademico 1991-1992, esclusi, quindi, gli specializzandi che, alla data di entrata in vigore del decreto, già frequentavano corsi di specializzazione, per essersi iscritti in un anno precedente senza averli terminati, e ciò non solo per gli anni accademici pregressi, ma anche per i successivi (Cass. n. 6469 del 2015). Poiché i medici specializzandi in questione si sono iscritti ad un anno accademico successivo a quello 1991-1992, correttamente il giudice del merito ha fatto applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma sulla borsa di studio prevista dal l’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Trattandosi di Amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato, non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il giorno 18 ottobre 2023 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza sezione civile.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME