Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26960 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26960 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
Oggetto:
titoli di credito
AC – 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 01489/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende con l’AVV_NOTAIO, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 358/2021, pubblicata in data 11 giugno 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Trieste ha riformato la sentenza del Giudice di Pace della stessa sede n. 721/2019 del 28/12/2019, che aveva accolto la domanda di risarcimento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con cui la ricorrente intratteneva un rapporto di conto corrente, in relazione a un bonifico domiciliato di importo pari ad € 2.000,00 disposto a favore di NOME COGNOME, ma in effetti incassato da ignoti presso uno sportello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Marano di Napoli.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Tribunale, per quanto ancora in questa sede interessa, ha ritenuto: a) che il bonifico domiciliato è assimilabile a una delegazione di pagamento che si inserisce nel rapporto di mandato sotteso a quello di conto corrente, ma che non consente una completa assimilazione con la disciplina dei titoli di credito contenuta nell’art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, come erroneamente ritenuto dal primo giudice; b) che, pertanto, nella specie la responsabilità contrattuale della mandataria andava esclusa, essendosi RAGIONE_SOCIALE attenuta alle istruzioni ricevute e avendo espletato con diligenza gli obblighi sulla stessa incombenti per la identificazione del soggetto beneficiario del pagamento, nonché nel rispetto delle condizioni generali di contratto (avendo acquisito in copia e annotato nella quietanza patente di guida e certificato di attribuzione del codice
fiscale del soggetto presentatosi all’incasso , su cui non risultavano anomalie; verificato la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sul documento di riconoscimento presentato; acquisito dal beneficiario del codice fiscale la password e verificato la sua coincidenza con i dati presenti nel flusso del mandato elettronico, in assenza di altri elementi identificativi forniti dal disponente il bonifico).
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
Primo motivo «1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge Assegni) e dell’art. 12 Disp. sulla legge in generale, a’ sensi dell’art. 360, I comma n. 1. c.p.c.» deducendo la piena sussumibilità del c.d. ‘ bonifico domiciliato ‘ nell’alveo della Legge Assegni.
b. Secondo motivo «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ.; 1218, 1175 e 1176, II comma, cod. civ.; 2697 cod. civ.; 35, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000), a’ sensi dell’art. 360, I comma n. 3 cod. proc. civ., in tema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra le parti e in tema di regime della prova liberatoria dell’inadempimento gravante sul debitore relativamente al grado di diligenza richiesto ed alla non imputabilità dell’impossibilità della prestazione» , deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, assumendo che la sua condotta sarebbe stata diligente.
Il ricorso va respinto, dovendo darsi continuità alla condivisibile e consolidata giurisprudenza di questa Corte, resa in analoghi
contenziosi (solo nel corrente anno: Sez. 1, Ordinanza n. 12802 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n. 12801 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n. 12799 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2113 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2112 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2110 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2110 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2002 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 209 del 2024), laddove si è evidenziato, con argomentazioni che per brevità in questa sede espressamente si richiamano e che devono essere considerate parte integrante della presente pronuncia, l’inammissibilità delle due censure, laddove sottendono accertamenti in fatto non deducibili in questa sede, e la loro infondatezza , risultando l’attività posta in essere nella fattispecie da RAGIONE_SOCIALE coerente con i principi ordinamentali e con gli standard valutativi sociali della diligenza professionale dell’ argentarius in tema di identificazione dei beneficiari del pagamento di un bonifico bancario domiciliato.
La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna RAGIONE_SOCIALE a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e
agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre