Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 2526 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2526 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17450-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMAINDIRIZZO
Pec:
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la Funzione Affari Legali di RAGIONE_SOCIALE;
Pec:
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 558/2020 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 18/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE convenne davanti al Giudice di Pace di Trieste RAGIONE_SOCIALE esponendo di aver intrattenuto con la convenuta un rapporto di conto corrente e di aver successivamente sottoscritto un modulo di richiesta di apertura del Conto RAGIONE_SOCIALE, con annessi servizi di collegamento telematico e mandati elettronici di pagamento. In costanza dei suddetti rapporti RAGIONE_SOCIALE, tramite RAGIONE_SOCIALE, aveva disposto un bonifico dell’importo di € 2600 in favore di NOME COGNOME NOME. In seguito la beneficiaria, non avendo ricevuto il pagamento, chiese spiegazioni ed apprese che il bonifico domiciliato era stato incassato a suo nome presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Propose denuncia querela e RAGIONE_SOCIALE accertò che il bonifico era stato portato all’incasso da un soggetto falsamente identificatosi come NOME COGNOME a mezzo esibizione di carta d’identità. La società attrice espose di aver, dunque, dovuto effettuare un nuovo bonifico e chiese a RAGIONE_SOCIALE la restituzione di quanto indebitamente pagato.
il Giudice di Pace adito ritenne applicabile alla fattispecie l’art. 43 L.A., affermò l’inadempimento contrattuale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed accolse la domanda condannando la convenuta al pagamento della somma di € 2600.
Il Tribunale di Trieste ha invece ritenuto che il bonifico domiciliato fosse assimilato ad una delegazione di pagamento consistendo nell’incarico al terzo (ordinante) dato all’istituto depositario di accreditare al beneficiario la somma oggetto della provvista, con una sostanziale differenza rispetto all’assegno bancario. Conseguentemente ha ritenuto che il mandatario che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato non è liberato dalla propria obbligazione dovendo dimostrare la diligenza nell’adempimento ovvero dovendo nuovamente pagare al mandante o all’ordinatario esattamente individuato l’importo dell’assegno. Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la condotta di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse stata diligente in quanto la stessa ha pagato al beneficiario del bonifico individuato nella persona che aveva esibito un documento di identità con le generalità del destinatario, che aveva fornito un codice fiscale non contenuto nella comunicazione della password e che era in possesso della password per l’incasso.
In riforma dell’impugnata sentenza il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento di inadempimento e condanna di RAGIONE_SOCIALE ed ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a restituire la somma corrisposta da RAGIONE_SOCIALE in esecuzione della sentenza impugnata, disponendo sulle spese del doppio grado in ragione della soccombenza.
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
ha resistito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spA con controricorso;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380bis cod. proc. civ.;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 43, s econdo co. r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 (legge Assegni) e dell’art. 12 disp. prel. c.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; la ricorrente assume che l’impugnata sentenza abbia illegittimamente escluso di dover applicare in via analogica le disposizioni in materia di assegni, pur in presenza di numerosi elementi di somiglianza. Lamenta che, sia in ossequio all’art. 43 L.A., sia in applicazione della regola generale di cui all’art. 1218 c.c. il giudice avrebbe dovuto ritenere che RAGIONE_SOCIALE non avesse adempiuto la propria obbligazione né adottato le cautele doverose nella fase dell’esecuzione richieste dalla natura del servizio e dalla sua peculiare funzione socio-economica.
con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1366 e 1370 c.c. 1218, 1175 e 1176, II co. c.c. , 2697 c.c. 35, co. 2 del D.P.R. n. 445 del 2000 ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. in tema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra le parti e in tema di regime della prova liberatoria dell’inadempimento gravante sul debitore relativamente al grado di diligenza richiesto e alla non imputabilità dell’impossibilità della prestazione. Tema della falsità materiale ictu oculi riconoscibile del documento d’identità.
La ricorrente contesta che il Tribunale abbia ritenuto osservato da parte della banca il criterio della diligenza, potendo censurare in cassazione il giudizio sulla diligenza e dovendosi, piuttosto ritenere la presenza di gravi lacune nell’esercizio dei
contro
lli richies ti nell’esecuzione della prestazione contrattuale soprattutto in ordine alla identificazione del soggetto che aveva incassato il bonifico.
Ad avviso del Collegio il giudizio dev’essere rinviato alla pubblica udienza in relazione ai profili di novità delle questioni trattate e, in particolare, al vaglio della compiuta applicabilità della giurisprudenza di cui a Cass., 19/12/2019, n. 34107, in ordine alla verifica processuale della diligenza nell’identificazione del soggetto pagante (così anche Cass. n. 24183/2022 pronunciata in identica fattispecie);
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa alla Pubblica Udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-