Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34658 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34658 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26650/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2596/2018 depositata il 01/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti e ragioni della decisione
NOME COGNOME, divenuto proprietario di un compendio immobiliare in virtù di un decreto di trasferimento reso in data 1/08/2005 dal G.E. nell’ambito del procedimento di espropriazione immobiliare promosso in danno del fallimento di RAGIONE_SOCIALE, dal quale risultava che l’indicato compendio era stato interessato da un
incendio divampato nel 1999 che aveva determinato una contaminazione da amianto, conveniva in giudizio il Comune di RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Avellino, chiedendo l’accertamento dell’idoneità dell’intervento di bonifica eseguito dal Comune in suo danno e l’accertamento del credito vantato dallo stesso, nella misura di € 119.922,20, contestando la congruità dell’importo.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 87/2015 del 12 -16/01/2015, disposta ed espletata una C.T.U., accoglieva parzialmente la domanda del COGNOME, ritenendo idoneo l’intervento di bonifica e riducendo la misura del credito vantato dal Comune in € 45.402,01.
Proponevano appello il COGNOME ed il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello di Napoli, riunite le due impugnazioni, con la sentenza n. 2596/2018, pubblicata il 01/06/2018, indicata in epigrafe, respingeva l’appello del COGNOME accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Comune RAGIONE_SOCIALE ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava che il credito vantato dall’ente nei confronti del comune RAGIONE_SOCIALE era pari all’importo ingiunto -€ 119.992,20 -.
In particolare, la Corte di appello evidenziava che in materia ambientale colui che subentra nella proprietà o possesso di un sito contaminato succede anche nella situazione connessa all’onere reale di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza, in presenza di un provvedimento dell’autorità competente che li prescriva all’esito dell’approvazione del progetto di bonifica. Tanto era accaduto con l’ordinanza n. 13689 del 22/11/2005 con cui era stata ordinata al COGNOME l’esecuzione dei lavori, con l’avvertenza che in difetto si sarebbe provveduto all’esecuzione in danno e al recupero delle somme anticipate, ai
sensi dell’art. 17, c. 10, D. Lgs. n. 22 del 1997. Rilevava ancora la Corte di appello che il COGNOME si era volontariamente assunto gli oneri per la bonifica del complesso industriale spettanti all’originario proprietario e soggetto responsabile dell’inquinamento, per cui la sua responsabilità era di natura risarcitoria ed andava quantificata nell’importo di € 119.992,20, pari a quello richiesto dal Comune. La Corte di appello aggiungeva ancora che sarebbe stato onere del COGNOME dedurre e provare un concorso colposo dell’Amministrazione danneggiata, ai sensi dell’art. 1227 c.c.. ed ancora che il prezzo corrisposto dall’Amministrazione alla impresa appaltatrice dei lavori era incongruo rispetto a quello che si sarebbe potuto e dovuto spendere, ovvero che erano stati appaltati lavori eccessivi rispetto al risultato da raggiungere.
Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, pure chiedendo la trattazione in pubblica udienza.
Il comune di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Le parti private hanno depositato memorie ed il ricorrente ha depositato istanza di trattazione in pubblica udienza.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 28 novembre 2023.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., nonché del principio dell’intangibilità del giudicato interno, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte di appello si sarebbe pronunziata ex officio su questioni non dedotte con l’atto di appello riformando la sentenza di primo grado anche nei capi non impugnati. In particolare, il Comune di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto applicabile al costo dell’intervento di bonifica il nuovo Prezzario Regionale; e nella parte in cui la sentenza di primo
grado aveva accertato e riconosciuto il dovere del Comune di valutare l’offerta in relazione a quanto previsto dall’art. 2 del D. Lgs 163/06 e dagli obblighi imposti alla stazione appaltante dagli artt. 89 e 133 dello stesso decreto, non potendo peraltro procedere all’aggiudicazione dell’intervento a fronte di offerte incongrue. Ne deriva che le statuizioni della sentenza di secondo grado andrebbero cassate in quanto contrarie alle controvertibili statuizioni della sentenza di primo grado, poiché la Corte d’appello avrebbe dichiarato inesistente il diritto del ricorrente di contestare la congruità del costo dell’intervento di bonifica, inapplicabile il Prezzario Regionale al costo dell’intervento, e ha accertato come inesistente l’obbligo del Comune di provare l’effettiva debenza e congruità del prezzo dell’intervento di bonifica ponendo a carico del ricorrente l’obbligo di provare il concorso colposo dell’amministrazione danneggiata sotto tale profilo e di dimostrare che altre imprese avrebbero potuto eseguire lo stesso lavoro ad un importo inferiore.
Premesso che il ricorso può essere deciso con il rito camerale, non involgendo profili nomofilattici, il motivo è inammissibile.
Giova rilevare che la doglianza è costituita da censure che in un unico contesto ed inscindibilmente contestano la violazione del principio del giudicato interno in ragione della mancata impugnazione di statuizioni espresse dal giudice di primo grado, la violazione di parametri normativi da parte della Corte di appello ed il contrasto delle statuizioni del giudice dell’impugnazione con il quadro probatorio raccolto, esponendosi alla critica in ordine alla aspecificità dei motivi che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte – Cass. S.U. n. 9100/2015, Cass. n. 39169/2021-, pur potendo essere proposte all’interno di un’unica censura, richiedono, ai fini dell’ammissibilità, che gli stessi permettano di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde
consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati. Ciò che si riscontra nel caso di specie, nel quale la censura ha esaminato congiuntamente profili processuali e sostanziali in assenza, peraltro, del requisito di autosufficienza in quanto il ricorrente ha prospettato la formazione del giudicato interno -pag. 29 ricorso per cassazione – senza riportare il contenuto dell’atto di appello del Comune dal quale poter desumere, a contrario, la mancata impugnazione di taluni capi della sentenza di primo grado. Occorreva, pertanto, che il ricorrente accompagnasse la denunzia del vizio con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto dell’atto che sorreggeva la censurae segnatamente dell’atto di appello proposto dal Comune al fine di verificare che l’impugnazione non avesse riguardato il Prezzario generale, dato che questa Corte non è legittimata a procedere a una autonoma ricerca degli atti denunciati come viziati ma solo a una verifica del contenuto degli stessi. (Cass. n. 7499/ 2019, Cass.n.26191/2020, Cass.n.11738/2016).
Per altro verso il primo motivo è inammissibile per aver il ricorrente introdotto questioni fattuali che non risultano essere state esaminate dalla Corte di appello e si agganciano ad una ricostruzione fattuale diversa da quella considerata dalla Corte di appello, impingendo con i limiti del sindacato riservato a questa Corte, come puntualmente evidenziato dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte depositate- ove si è richiamato in modo pertinente il diritto vivente di questa CorteCass. n. 12568 del 2019, in motivazione; Cass. n. 13881 del 2015; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6694 del 2009-.
Anzi, non può tralasciarsi di considerare che proprio la Corte di appello ebbe a riconoscere che l’oggetto della controversia esaminato dalla stessa era costituito dal ‘diritto della parte a
contestare l’entità del rimborso richiesto dalla Amministrazione, trattandosi di prestazione patrimoniale di natura civilistica sia pure dipendente dallo svolgimento di attività amministrativa che, non impugnata nelle sedi competenti non è in questa sede sindacabile’ -cfr. pag. 3 ult. periodo sent. impugnata-.
Per altro verso, osserva il Collegio che l’iter motivazionale percorso dalla Corte distrettuale non fa riferimento ai vincoli dell’azione amministrativa derivanti dall’art. 1 della L. n. 241/90 e al dovere di uniformare l’espletamento delle funzioni amministrative ai principi di legalità, trasparenza efficienza, economicità nonché ai principi disciplinati dall’art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e agli obblighi imposti alla stazione appaltante dagli art. 89 e 113, c.8, del D.Lgs. n. 163/2006 ed inoltre non fa riferimento ai canoni di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 c.c. pag. 28-29 ricorso per cassazione-.
D’altra parte, è stato più volte ritenuto che il ricorrente in cassazione, al fine di evitare una statuizione di inammissibilit à̀ per novit à̀ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al Giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ” ex actis ” la veridicit à̀ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (vedi Cass. 22/4/2016 n. 8206, Cass. 18/10/2013 n. 23675). Del resto, questa Corte è ferma nel ritenere che nel giudizio di cassazione, infatti, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarit à̀ formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono prospettabili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi
di fatto dedotti (Cass. 26/3/2012 n. 4787, Cass. n. 21612/2013). Onere in parte qua non assolto.
Con il secondo motivo il COGNOME deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio della domanda, di quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato e del principio tantum devolutum quantum appellatum , in relazione all’art. 360 c.1 n. 4 c.p.c.
La Corte di appello avrebbe esaminato questioni non devolute al suo esame senza pronunziarsi sul secondo motivo di appello proposto dallo stesso ricorrente e comunque decidendo in contrasto con il giudicato interno formatosi.
Il motivo è inammissibile quanto alla questione del giudicato interno per come già esposto in occasione dell’esame del primo motivo e parimenti inammissibile rispetto alle altre censure laddove non consentono di cogliere in modo chiaro ed analitico l’oggetto delle plurime violazioni di natura processuale prospettate in via concorrente senza alcuna specificazione degli elementi posti a fondamento delle medesime censure.
Quanto al vizio di omesso esame del secondo motivo di appello pure prospettato, la censura non coglie nel segno, poiché la Corte di appello ha affermato, da un lato, con riguardo alla riduzione ulteriore del credito -pag. 6 sentenza d’appello -che qualificando la responsabilità del COGNOME come risarcitoria essa è riconducibile all’importo di € 119.992,20 quale esborso complessivo documentato sostenuto dall’Amministrazione a titolo di corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di bonifica. E quanto alla questione dell’inversione dell’onere della prova -pag. 6 sentenza d’appello -la Corte di appello ha ritenuto che spettava al COGNOME provare un concorso colposo dell’Amministrazione danneggiata ed ancora che spettava al COGNOME provare e dedurre che il prezzo corrisposto dall’Amministrazione all’impresa appaltatrice dei lavori
era incongruo rispetto a quello che si sarebbe potuto e dovuto spendere, ovvero che erano stati appaltati lavori eccessivi rispetto al risultato da raggiungere, concludendo – pag. 7 della sentenza di appello – che non risultava né dedotto né provato che erano stati svolti lavori in più rispetto a quelli resi necessari dallo stato dei luoghi. Ciò che impedisce di potere ritenere che ricorra il vizio di omesso esame di un motivo di appello prospettato dalla ricorrente.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1227, 2043 c.c. e dell’art. 17, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 22/1997, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata non avrebbe fatto applicazione dei principi espressi da questa Corte con la sentenza n. 5705/2013, secondo i quali il proprietario del suolo che non ha apportato nessun contributo causale, neppure incolpevole, all’inquinamento è tenuto a sostenere solo i costi connessi all’intervento di bonifica esclusivamente in relazione all’esistenza dell’onere reale sul sito, configurandosi, pertanto solo una responsabilità da posizione. Ne discenderebbe che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, la disposizione applicabile sarebbe quella contenuta nel comma 10 dell’articolo 17 del D. Lgs. n. 22/1997, essendo il ricorrente tenuto unicamente all’obbligo di rimborsare all’Amministrazione il costo dell’intervento di bonifica nei limiti del giusto, del congruo e dell’effettivamente eseguito e dovuto e ragguagliato all’obiettivo perseguito e sostenuto.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1218, 1223, 2697, 1175 c.c., 1 della L. n. 241/90 e degli artt. 2, 13, 57, 89, 133 del D. Lgs. n. 163/2006 in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3. La sentenza impugnata sarebbe errata sia perché l’amministrazione comunale, in violazione dell’art. 2697 c.c., non avrebbe fornito prova della congruità del prezzo corrisposto
all’impresa esecutrice, né dell’effettiva esecuzione dei lavori pagati all’impresa esecutrice; sia perché, il Comune, in piena violazione degli obblighi discendenti dall’art. 1175 c.c., invece di indire una gara pubblica, ha promosso una trattativa privata, alla quale aveva invitato solo sei ditte, all’esito della quale è stata formulata un’unica offerta della RAGIONE_SOCIALE, alla quale la bonifica era stata affidata senza eseguire alcuna verifica.
Il terzo motivo è inammissibile.
La censura non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha fatto derivare la responsabilità del COGNOME dal fatto di essersi questi assunto volontariamente l’obbligo di eseguire gli oneri della bonifica subentrando, in tal modo, direttamente nella responsabilità dell’autore. Ed infatti la Corte di appello ha ritenuto che -pag. 5, ultimo periodo della sentenza d’appello -nella fattispecie il COGNOME essendosi ‘volontariamente assunto gli oneri per la bonifica del complesso industriale spettanti all’originario proprietario, è gravato da una responsabilità, ancor prima che da posizione, ovvero in relazione alla attuale qualità di proprietario del sito contaminato, identificabile nella stessa responsabilità che gravava sulla società fallita, quale autrice dell’inquinamento e responsabile dell’illecito’. Si tratta di un’affermazione che recupera quanto ritenuto dalla stessa Corte a pag. 4 2^ periodo, allorché la Corte di appello aveva ritenuto assorbente, per disattendere il primo motivo di appello, ‘il rilievo che la vendita all’asta nella procedura fallimentare, come emerge da tutti gli atti inerenti e in particolare dal decreto di trasferimento dell’1.8.2005, aveva ad oggetto un complesso immobiliare contaminato il cui valore d’asta era stato ribassato proprio in considerazione dei lavori di bonifica che avrebbe dovuto eseguire l’aggiudicatario e di cui alla stima del c.t.u. NOME COGNOME del 24.9.2004′ quantificati in euro 90.814,61. La Corte di appello prosegue affermando che ‘l’aggiudicatario del
complesso immobiliare contaminato aveva quindi assunto anche l’onere di provvedere alla bonifica del sito; ed è irrilevante che poi, ad esito di rilanci, il prezzo definitivo di aggiudicazione sia lievitato fino all’importo di 363.000,00 euro, dovendo questo prezzo sempre essere considerato al netto del costo delle operazioni di bonifica’ aggiunge poi che il subentrante nella proprietà di sito contaminato succede nella situazione connessa all’onere reale di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ai sensi dell’art. 17, c.10 d. lgs. n.22/1997 e successivamente, dell’art. 253 del d. lgs. n. 152/2006 nei limiti del valore di mercato.
Orbene, la contestazione formulata dal ricorrente nel terzo motivo attiene unicamente alla ritenuta applicabilità in linea graduata, della responsabilità nascente dall’art.17 d.lgs. n. 22/1997, ma non ha in alcun modo attinto la ragione ritenuta assorbente per la responsabilità e la natura della stessa ritenuta dalla Corte di appello, per l’appunto agganciata alla rilevata assunzione di responsabilità diretta in sede di aggiudicazione da parte del COGNOME di ripristino del sito inquinato.
Tanto rende inammissibile la censura, essendosi formato il giudicato sulla autonoma ratio decidendi posta a base della decisione, come detto non impugnata dal ricorrente.
Il quarto motivo è inammissibile.
Ed invero, il ricorrente ha prospettato sotto l’apparente censura per violazione di legge una doglianza volta a ricostruire in modo alternativo i fatti accertati o tenuti in considerazione dalla Corte di appello, in tal modo sollecitando un sindacato che questa Corte non può in alcun modo compiere, trattandosi appunto di censura meritale, tralasciando di confrontarsi in modo specifico come la censura avrebbe richiesto con la motivazione addotta dalla Corte di appello ha specificamente rappresentato le ragioni che non giustificavano la indizione di una gara secondo le norme dell’evidenza pubblica rendendo adeguato per lo svolgimento dei
lavori di recupero del suolo la previsione di una gara ufficiosa tra diversi soggetti invitati ad un prezzo considerato corrispondente a quello indicato nella c.t.u. svolta per conto della procedura fallimentare, sia alla diminuzione del prezzo base nell’ordinanza di vendita del giudice delegato -pagg.6 e 7 sent.impugnata -.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquidai n favore de del controricorrente in euro 7.200,00 per compensi, comprensivi di esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis , se dovuto.
Così deciso il 28 novembre 2023 nella camera di consiglio della