SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 719 2026 – N. R.G. 00003403 2019 DEPOSITO MINUTA 19 03 2026 PUBBLICAZIONE 19 03 2026
NNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
– seconda sezione civile –
VERBALE
RAGIONE_SOCIALE causa iscritta al n. 3403/2019 RRAGIONE_SOCIALE.
tra
e
, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
COGNOME; – attori –
E
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. – convenuta –
Oggi 19 marzo 2026 , davanti alla AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell’art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù RAGIONE_SOCIALE delibera adottata dal RAGIONE_SOCIALE in data 1/10/2025, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 3403/2019 R.G.
E’ presente per l’attrice l’AVV_NOTAIO. Per la parte convenuta è presente l’AVV_NOTAIO.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
L’AVV_NOTAIO si riporta ai propri scritti. Chiede in via preliminare ce la causa venga rimessa in istruttoria e solo in subordine che venga decisa. L’AVV_NOTAIO si oppone alla rimessione in istruttoria RAGIONE_SOCIALE causa, si riporta di propri scritti difensivi e insiste per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Il giudice
si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo.
Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e RAGIONE_SOCIALE esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, applicata a distanza ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù RAGIONE_SOCIALE delibera adottata dal RAGIONE_SOCIALE in data 1/10/2025, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, all’esito RAGIONE_SOCIALE discussione orale ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3403/2019 R.G.A.C. proposta da
(c.f. ) e (cf. ) rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata all’atto di citazione, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cagliari, alla INDIRIZZO; attori –
CONTRO
in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla INDIRIZZO. -convenuta-
Causa decisa all’udienza del 19 marzo 2026, mediante lettura del dispositivo e RAGIONE_SOCIALE concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALE decisione, all’esito RAGIONE_SOCIALE discussione orale delle parti.
Conclusioni delle parti
Per gli attori (conclusioni rassegnate nelle note conclusive autorizzate del 14/2/2026): ‘Accertare e dichiarare l’illegittimità delle pretese creditorie avanzate da nei confronti degli attori con le fatture N. NUMERO_DOCUMENTO e N. NUMERO_DOCUMENTO; – Per l’effetto, accertato il malfunzionamento e/o l’inaffidabilità dei misuratori e la condotta inadempiente del gestore, provvedere alla ricostruzione dei consumi fatturati sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento AATO Sardegna e accertati dal CTU, determinando il credito dovuto dal Sig. in € 993,85 e procedendo a analoga ricostruzione per il Sig. , comunque stornati gli importi eventualmente già versati a titolo di acconto; – Disporre un’adeguata diminuzione dell’entità del credito in via equitativa, in misura proporzionale all’accertata gravità RAGIONE_SOCIALE condotta colposa del gestore; – Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario’.
Per la convenuta (conclusioni rassegnate nelle note conclusive autorizzate del 9/2/2026): ‘Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l’effetto accertare e dichiarare dovuta dal sig. la somma di € 8.872,75 (ovvero quell’altra minore o maggiore che risulterà in corso di causa), e dal sig. la somma di € 8.381,50 (ovvero quell’altra minore o maggiore che risulterà in corso di causa). In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di lite ed accessori di legge’.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno premesso di essere proprietari il p m adibita a civile abitazione sita in Quartu Sant’Elena, alla INDIRIZZO, servito dall’utenza idrica n. 35115666 con contatore matricola n. AG066491/96 e il secondo dell’unità immobiliare pure adibita a civile abitazione sita in Quartu Sant’Elena, alla INDIRIZZO, servita dall’utenza idrica n. 35115655 con contatore matricola n. AG066487/96. A sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda gli attori hanno dedotto che le pretese creditorie avanzate da con la fatture n. 201202361860 del 9/7/2012, pari ad € 8.872, arico del a saldo del periodo di fornitura 8/5/2007-31/1/2012 e la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 9/7/2012, pari ad € 8.381,50, emessa a carico del a saldo del periodo di fornitura 7/5/2007-31/1/2012, devono considerarsi illegittime perché riportanti consumi anomali, errati ed incompatibili con le caratteristiche delle loro abitudini domestiche.
Hanno sostenuto che dagli accertamenti tecnici effettuati sugli impianti interni è emersa l’efficienza delle tubazioni a servizio delle rispettive abitazioni sia l’assenza di perdite idriche, pertanto, l’anomalia dei consumi sarebbe da ricondursi al malfunzionamento dei RAGIONE_SOCIALE dovuto ai lavori sulla rete idrica pubblica che nel periodo maggio 2007-novembre 2011 hanno interessato la INDIRIZZO, risultando verosimile che durante detti lavori siano state incamerate notevoli quantità di aria che hanno indotto i misuratori a rilevare consumi ( pro die 2,22/2,13) circa tre volte superiori rispetto a quelli successivamente registrati. Hanno riferito, altresì, che il ha proposto reclamo in data 8/8/2012, lamentando l’anomalia delle misurazioni con richiesta di sopralluogo e di aver inoltrato, infruttuosamente, istanza di accesso agli atti al volta ad acquisire la documentazione relativa ai lavori di manutenzione alla rete idrica eseguiti sulla INDIRIZZO nel periodo interessato. Hanno aggiunto, infine, che nel periodo oggetto di contestazione, la stessa società convenuta ha spostato i misuratori dall’interno delle rispettive abitazioni all’esterno RAGIONE_SOCIALE proprietà, in ottemperanza al Regolamento Pertanto, nel lamentare la condotta omissiva posta in essere dal Gestore, per la violazione degli obblighi di lettura periodica
dei RAGIONE_SOCIALE e di segnalazione dei consumi anomali secondo le cadenze previste dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, hanno convenuto in giudizio per sentire accertare l’illegittimità delle pretese creditorie di cui alle indicate fatture, con conseguente ricostruzione dei consumi fatturati in base ai criteri di cui al Regolamento stornati degli importi già versati, disponendo, in ogni caso, un’adeguata diminuzione dell’entità del credito proporzionale alla gravità RAGIONE_SOCIALE condotta del Gestore, oltre al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda di cui ha chiesto l’integrale rigetto, sul presupposto RAGIONE_SOCIALE piena legittimità delle fatture, in quanto basate sulle letture di RAGIONE_SOCIALE perfettamente funzionanti; ha dedotto che le doglianze attoree sono sprovviste di qualsivoglia supporto probatorio e che, in relazione alle fatturazioni, gli attori non hanno mai corrisposto alcun importo, neanche limitatamente alla quota che ritenevano dovuta. Ha escluso, altresì, qualsiasi tipo di anomalia nei consumi registrati e fatturati, sostenendone la compatibilità con la presenza di una perdita occulta successivamente riparata. Ha dedotto, inoltre, l’insussistenza in capo al Gestore dell’obbligo di comunicare tempestivamente l’esito delle letture e che è, in ogni caso, onere dell’utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali in virtù di quanto previsto dall’art. B35 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Alla prima udienza di comparizione del 19/9/2019, il precedente magistrato titolare del ruolo ha concesso alle parti il termine per esperire il tentativo di negoziazione assistita, non andato però a buon fine. Alla successiva udienza del 28/1/2021 ha concesso i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.
La causa è stata istruita attraverso le produzioni documentali delle parti e l’espletamento di una c.t.u., redatta dall’ing. depositata in data 2/3/2023.
Con provvedimento del 16/11/2023, il precedente magistrato titolare del ruolo ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., proponendo il pagamento da parte degli attori ad degli importi rateizzati meglio indicati dal c.t.u. a pag. 11 RAGIONE_SOCIALE relazione, con spese di lite compensate.
Con le note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell’art. 127ter c.p.c., in vista dell’udienza del 21/11/2024, entrambe le parti hanno dichiarato di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice e l’udienza è stata rinviata al 18/3/2026 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 19/1/2026, lo scrivente magistrato, applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù RAGIONE_SOCIALE delibera adottata dal RAGIONE_SOCIALE in data 1/10/2025, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e l’eventuale discussione orale ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c., l’udienza del
19/3/2026, da tenersi in collegamento audiovisivo mediante piattaforma Teams.
Con le note conclusive del 14/2/2026, l’attore ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare l’illegittimità delle pretese creditorie e, accertato il malfunzionamento dei misuratori e la condotta inadempiente del gestore, provvedere alla ricostruzione dei consumi fatturati sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento e accertati dal CTU, determinando il credito dovuto dal in € 993,85 e procedendo ad analoga ricostruzione per il , stornati gli importi eventualmente già versati a titolo di acconto, oltre che disporre una adeguata diminuzione dell’entità del credito in via equitativa, in misura proporzionale all’accertata gravità RAGIONE_SOCIALE condotta colposa del gestore. Dal suo canto, parte convenuta ha chiesto di accertare e dichiarare come dovute le somme indicate nelle contestate fatture.
All’odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell’art. 127-bis c.p.c., le parti si sono riportate alle proprie richieste, insistendo per l’accoglimento delle rispettive pretese .
Va preliminarmente osservato che, per costante insegnamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE corte di cassazione, l’onere RAGIONE_SOCIALE prova del corretto funzionamento del contatore è a carico del somministrante (cfr., ex multis , cass. n. 13193/2011 secondo cui ‘in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell’ipotesi in cui l’utente lamenti l’addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell’utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore’ ; cass. n. 23699/2016 secondo cui ‘può quindi affermarsi che, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l’onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l’onere di provare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell’impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi’ ).
È altrettanto pacifico in giurisprudenza che in caso di sostituzione unilaterale del contatore ‘l’impossibilità di fornire la prova tecnica liberatoria, ovvero la prova che il contatore sostituito non fosse malfunzionante a vantaggio del fruitore RAGIONE_SOCIALE prestazione, se è determinata dal comportamento del creditore che ha sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificarne il malfunzionamento al momento RAGIONE_SOCIALE sostituzione e lo ha distrutto o comunque reso non più idoneo ad una verifica in corso di giudizio, non può che andare a discapito del creditore, che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore
nell’impossibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse gravato’ (cfr. cass. n. 23699/2016).
Tanto premesso, si osserva che il c.t.u. nominato ha potuto eseguire l’accertamento relativo al regolare funzionamento del solo contatore matricola AG066491/96 connesso all’utenza n. 35115666 intestata a non anche di quello avente matricola NUMERO_DOCUMENTO connesso all’utenza n.
35115655 intestata a
Con riguardo a tale ultima utenza, deve ritenersi, alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza sopra citata, oltre che in forza del principio stabilito dall’art. 2697 c.c. sulla ripartizione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, che a fronte RAGIONE_SOCIALE contestazione di parte attrice, ricadesse su l’onere di provare il corretto funzionamento del contatore n. NUMERO_DOCUMENTO. E però, non avendo messo il contatore a disposizione del c.t.u. per l’accertamento sul regolare funzionamento, visto che il contatore è risultato irreperibile, tale onere non può dirsi adempiuto.
Il quantum dovuto da per il periodo oggetto di contestazione va dunque determinato sulla base dei soli consumi medi così come ricostruiti dal c.t.u.
In particolare, tali consumi sono stati ricostruiti in ossequio a quanto disposto dall’art. B.35.1 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato in forza del quale, in caso di malfunzionamento del contatore essi devono essere ricostruiti ‘sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione RAGIONE_SOCIALE tipologia di utenza’ . Nella specie, in mancanza di consumi anteriori certi, il c.t.u. ha proceduto alla ricostruzione sulla base dei consumi rilevati sul nuovo contatore installato l’8/6/2015 che alla data del 2/12/2022 e cioè 2.734 giorni dopo la sua installazione, forniva una lettura pari a 1.234,415 mc., con pro die rilevato pari a 0,452 mc/g. Sulla base di questo consumo giornaliero, la fattura per il periodo compreso tra il 7/5/2007 e il 3/1/2012 è stata ricalcolata in € 993,85 IVA inclusa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il credito vantato da nei confronti di deve essere determinato in € 993,85 IVA inclusa, oltre interessi dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE presente sentenza al saldo effettivo.
Per contro, con riferimento al contatore matricola AG066491/96 connesso all’utenza n. 35115666 intestata a il c.t.u. nominato, le cui conclusioni risultano esenti da vizi logici e dalle quali, pertanto, il giudice non ha motivo di discostarsi, ha accertato, tramite verifica tecnica del contatore presso il centro accreditato di Asti (RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sito in Asti, alla INDIRIZZO), il malfunzionamento del misuratore analizzato (di portata nominale pari a 1,5
m 3 /h e di classe B), segnalando, tuttavia, che consistendo il malfunzionamento nella misurazione di consumi nettamente inferiori rispetto a quelli effettivi, esso si è risolto in un vantaggio per l’utente e non per la società erogatrice dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il c.t.u. ha, in particolare, evidenziato che il contatore si è rivelato non funzionante per le basse portate pari a 30,00 l/h, in cui è stato rilevato un errore del – 99,62% a fronte di una soglia di tolleranza prevista dalla Carta del servizio idrico pari a ± 5%. Il misuratore si è rivelato malfunzionante in difetto anche con riferimento alla portata di transizione che per i RAGIONE_SOCIALE del tipo di quello installato sull’utenza del Piga è pari a 120 l/h, rilevandosi un errore del – 5,48% a fronte di una soglia di tolleranza pari al 2%.
Una volta esclusa l’esistenza di malfunzionamenti del contatore a svantaggio dell’utente, il c.t.u. ha provveduto ad accertare il credito vantato da quantificandolo nell’importo indicato in fattura pari ad € 8.872,75 IVA inclusa.
L’importo non può essere diminuito per la mancata ottemperanza del Gestore all’obbligo di procedere a letture periodiche. E invero, pur consapevole che in un’occasione il tribunale di Cagliari, nella decisione richiamata da parte attrice nelle note conclusive, ha ridotto l’importo del corrispettivo dovuto dall’utente per l’inadempimento del Gestore all’obbligo di procedere alle letture periodiche ed alla conseguente fatturazione due volte all’anno, appare preferibile ritenere che, nel caso di omesse o irregolari letture o fatture, l’utente non è autorizzato a rifiutarsi di pagare la somma dovuta, che costituisce prestazione legata dal vincolo di corrispettività alla continua ed ininterrotta fornitura d’RAGIONE_SOCIALE, oggetto dell’obbligazione principale assunta dal Gestore, e non può opporre nei suoi confronti, perciò, l’eccezione d’inadempimento, a meno che non lamenti la temporanea sospensione del servizio.
Né l’utente può invocare, ove siano mancate le letture o le fatture alle scadenze stabilite, la diminuzione del corrispettivo per concorso del fatto colposo del creditore, poiché detta eccezione serve a commisurare alla gravità RAGIONE_SOCIALE colpa ed all’entità delle conseguenze il risarcimento del danno da inadempimento, e non l’entità dell’obbligazione dedotta in contratto, riguardante il versamento del corrispettivo, a cui il debitore è periodicamente tenuto, in ragione del quantitativo d’RAGIONE_SOCIALE somministrato, sia esso precisamente misurato o ragionevolmente presunto (cfr. trib. Nuoro, 3 aprile 2023, n. 181; trib. Oristano 9/3/2022, n. 134; trib. Oristano, 12 gennaio 2019, a cui si rinvia sulla ricostruzione del complesso di obblighi, principali ed accessori, derivanti dal rapporto di utenza per fornitura d’RAGIONE_SOCIALE, con particolare riferimento alla disciplina del Servizio Idrico Integrato nel territorio RAGIONE_SOCIALE Sardegna). Ciò a maggior ragione se si considera che il ha addirittura escluso, sin dal reclamo operato in data 8/8/2012, oltre che nell’atto di citazione, il verificarsi di perdite occulte nelle condutture idriche a servizio RAGIONE_SOCIALE sua abitazione.
Del resto, lo stesso Regolamento del Servizio Idrico Integrato stabilisce all’art. B35.1 che ‘È diritto dovere dell’utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d’RAGIONE_SOCIALE, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso’ e che ‘È, in ogni caso, cura dell’utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento RAGIONE_SOCIALE fattura da parte del Gestore’ .
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese fra le parti in ragione RAGIONE_SOCIALE reciproca soccombenza.
Le spese di c.t.u. restano a carico di che vi ha dato causa.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
-accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l’effetto, condanna al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE somma di € 993,85 IVA inclusa, oltre interessi dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE presente sentenza al saldo effettivo;
-rigetta la domanda proposta da
-compensa integralmente le spes
-pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di che vi ha dato causa.
Cagliari, 19 marzo 2026
Il giudice
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME