Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10032 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10032 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21891/2023 R.G. proposto da
La società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso tutti domiciliati ex lege come da pec: EMAIL
– ricorrenti – contro
Oggetto:
Somministrazione
energia
elettrica – PDA
–
Opposizione – Inammissibilità.
CC 18.12.2024
Ric. n. 21891/2023
Pres L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso, domiciliato ex lege come da pec: EMAIL;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 3539/2023, della CORTE D’APPELLO di NAPOLI pubblicata in data 25 luglio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre
2024 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME.
Ritenuto che
la Corte d’appello di Napoli con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, con cui era stata rigettata l’opposizione dai predetti proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2204/2016 del medesimo tribunale, con cui era stato loro ingiunto dalla società RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di € 58.280,28, oltre interessi di mora e competenze di giudizio;
per quanto ancora qui di rilievo, il Tribunale evidenziava come: – il credito azionato col ricorso monitorio derivasse dal mancato pagamento di una fattura emessa in data 9/12/2012 per un importo di €. 58.280,00 con la quale la compagnia elettrica chiedeva la differenza rispetto ai consumi già fatturati, a seguito di una verifica effettuata il 14/10/2010 nel corso della quale veniva accertato un allaccio diretto alla rete di distribuzione che alimentava l’albergo gestito dalla società; -l’opponente avev a contestato di essere stato assolto dal reato di furto di energia elettrica mentre NOME COGNOME, titolare del bar ubicato al piano terra della struttura ove si trova l’albergo, aveva dichiarato di essere l’unico responsabile della manomissione; che l’Enel servizio
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RAGIONE_SOCIALE sottolineava, l’irrilevanza dell’identificazione dell’autore della manomissione del contatore ai fini della elaborazione della fattura sulla scorta della ricostruzione dei consumi;
il Tribunale da va atto dell’esistenza di un diretto collegamento, tramite un cavo elettrico, della rete energetica dell’albergo alla cassetta di derivazione, con alimentatori destinati a registrare i consumi del bar e dell’albergo; che NOME COGNOME, escusso come testimone, confermava la presenza di allacci abusivi per entrambi i contatori, del bar e dell’albergo, e che era stato Chianese a chiedergli di addossarsi ogni responsabilità; che fosse del tutto irrilevante identificare l’autore dell’allaccio sicché l’assoluzione del Chianese Claudio dal reato di furto di energia elettrica non spiegava alcuna efficacia nei rapporti con la compagnia elettrica e specificava che la fattura azionata col ricorso monitorio era stata elaborata sulla scorta della ricostruzione dei consumi effettuata da Enel Distribuzione spa;
avverso la sentenza d ella Corte d’ appello, RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi d’impugnazione. Ha resistito il RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione Civile di questa Corte e la nominata Consigliera Relatrice, dr.ssa NOME COGNOME in data 10/05/2024 ha formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ravvisando l’inammissibilità del ricorso e di essa veniva data comunicazione alle parti in data 13/05/2024;
4.1. parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione depositata in data 18/06/2024, corredata di nuova procura;
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la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
la parte ricorrente e quella controricorrente hanno depositato distinte e rispettive memorie.
Considerato che
con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la ‘ violazione degli articoli 625 c.p. e 652 c.p.p. a norma dell’art.360, n.3, c.p.c. ‘ ; in particolare , assumono l’erroneità della sentenza impugnata posto che l’assoluzione del legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE a seguito di un allaccio abusivo alla rete elettrica compiuto da un terzo, comportava anche ed inevitabilmente l’accertamento della mancata fruizione di eventuale energia non contabilizzata (Cassazione civile sez. III, 12/09/2022, n.26811) opponibile alla parte resistente ai sensi dell’articolo 652 c.p.c. ;
con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la ‘ violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 2727 e 2729 c.c., a norma dell’art.360, n.3, c.p.c. ‘; nello specifico, contesta no la sentenza impugnata ‘ per aver il Giudice del Gravame, senza neppur essere a tanto stimolato dalla parte appellata ‘ , ha ritenuto ‘sussistente la mala fede e la dimostrazione dell’apprensione di energia elettrica sulla scorta di presunzioni svolte in base ad un ragionamento assolutamente illogico e contraddittorio ‘ ;
con il terzo motivo, lamentano la ‘ violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 1334 c.c., a norma dell’art.360, n.3, c.p.c.’ posto che la Corte territoriale, ritenendo che la fattura bolletta n. NUMERO_CARTA emessa in data 9/12/ 2012 dall’Enel (prodotta sotto il numero 4 nel fascicolo di parte di essa opposta con la costituzione in giudizio), costituisse un valido elemento di prova in quanto asseritamente non contestata, e non un mero indizio;
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I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché logicamente connessi, sono inammissibili;
i ricorrenti, pur muovendo dalla formale denuncia della sentenza sotto il profilo della violazione di norme di diritto, propongono nella sostanza un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ritenere fondato, per un verso, l’invocato e preteso valore probatorio della sentenza penale del 29.09.2016 e, per l’altro, l’assunto sulla valenza della fattura emessa a dimostrazione del credito che avrebbe potuto, al più, valere come mero indizio;
essi attengono dunque a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territoriale, la quale, con valutazione insindacabile perché a lei riservata, ha motivatamente ritenuto, per un verso, che la allegata sentenza di assoluzione di Chianese Claudio non esplica alcuna efficacia preclusiva rispetto al procedimento civile, trattandosi comunque di una assoluzione ex art. 530, comma II, c.p.p. con conseguente non rilevanza giuridica del giudicato penale nel procedimento civile; per l’altro verso , che riguardo al valore della documentazione posta a fondamento del credito monitorio, la Corte d’appello h a ritenuto che il RAGIONE_SOCIALE avesse fornito idonea e sufficiente prova del credito azionato, ritenendo a tal fine idonee le fatture prodotte in fase di opposizione e la corrispondenza intercorsa con l’appellante, questa mai contestata, il verbale di verifica redatto alla presenza dei Carabinieri, nonché la ricostruzione dei consumi effettuata nel rispetto della normativa vigente a seguito di manomissione del contatore;
al riguardo, va osservato che, secondo la giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, consiste nella deduzione di una
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erronea ricognizione, contenuta nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta disciplinata da una norma di legge, e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è viceversa estranea alla esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U, 5/05/2006 n. 10313);
dalle argomentazioni svolte dai ricorrenti risulta chiaro che le plurime violazioni di legge sostanziale e processuale sono state lamentate attraverso la contestazione della ricognizione della fattispecie concreta effettuata dalla sentenza impugnata a mezzo delle risultanze di causa; è evidente che tale prospettazione miri a sostituire la propria tesi all’apprezzamento motivatamente raggiunto dal giudice di merito ed in quanto tale, va disattesa;
6. il ricorso va dichiarato inammissibile;
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme ex art. 96, 3° co., c.p.c. ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento in favore della parte
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controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore.; della somma di euro 3.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione