Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34908 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34908 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22712/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, telematicamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato dal suo procuratore generale NOME COGNOME, telematicamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 119/2023 depositata il 13 aprile 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il signor NOME COGNOME ricorreva ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. al Tribunale di Sassari, esponendo che la società RAGIONE_SOCIALE aveva emesso nei suoi confronti una fattura il 4 novembre 2014 per l’importo di euro 17.974,24 in relazione alla fornitura d’acqua dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2014, e chiedendo perciò che fosse dichiarato prescritto il credito per il periodo anteriore al 4 novembre 2009 e fosse dichiarato non dovuto il quantum complessivamente preteso con la fattura per la ‘illegittimità del criterio di ripartizione dei consumi, effettuato in assenza di parametri … oggettivi e riscontrabili’; chiedeva pure che fosse dichiarato illegittimo l’addebito dei costi per ‘accesso’, essendone stata documentalmente provata l’assenza; in subordine, chiedeva di determinare le somme effettivamente dovute.
Controparte si costituiva, resistendo.
Con ordinanza del 4 aprile 2019 il Tribunale dichiarava nulla dovuto dal ricorrente per la suddetta fattura, con sua vittoria di spese.
NOME proponeva appello, cui NOME COGNOME resisteva.
La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 13 aprile 2023 rigettava il gravame.
NOME ha presentato ricorso, basato su due motivi, da cui si è difeso con controricorso NOME COGNOME in persona del suo procuratore generale NOME COGNOME, che ha pure depositato memoria.
Considerato che:
Il primo motivo è così rubricato: ‘art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. violazione dell’art. 1218 c.c.’.
1.1 La ricorrente si duole che il giudice d’appello non abbia ‘correttamente inquadrato’ il rapporto di responsabilità contrattuale tra le parti: il contratto di utenza genererebbe ‘una
relazione sinallagmatica’ nel cui ambito l’utente, ‘nell’ottica di una collaborazione equa … e leale’, dovrebbe, ‘a seguito di diligente verifica e il controllo, comunicare eventuali anomalie e problemi nell’erogazione del servizio’, questo essendo ‘il senso attraverso il quale devono essere lette le disposizioni … contenute nella Carta e nel Regolamento del SII’, rappresentando il ‘reciproco rispetto dei principi di correttezza e buona fede contrattuale’ di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. Tali principi sarebbero diretti ‘a permeare il rapporto contrattuale di una reciproca lealtà tesa a preservare … gli interessi dell’altra parte’. Perciò un comportamento che violi la buona fede avrebbe ‘la forza di determinare un danno per l’altra parte, come quello che potrebbe essere imputato al comportamento omissivo dello COGNOME il quale, non ottemperando alla <> di provvedere alla autolettura del misuratore, ai sensi dell’art. 6.1 e 6.2 della Carta SII … ed alla sua comunicazione al Gestore, avrebbe, in ipotesi, tratto lui stesso un vantaggio dal ritardo della fatturazione contribuendo a far decorrere la prescrizione di parte dei consumi … non comunicati’. I ‘medesimi principi’ governerebbero pure l’articolo B.35 del Regolamento SII: ‘È diritto dovere dell’utente di verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d’acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso’.
Ne deriverebbe che l’utente, qualora non provi che il mancato adempimento dei suoi doveri contrattuali sia derivato da cause a lui non imputabili, sarebbe incorso nella violazione dell’art. 1218 c.c.
1.2 Si riportano, dopo questa che viene definita ‘premessa’, alcune frasi estratte da sentenze di altre cause in tema pronunciate dal Tribunale di Cagliari dal 2020 al 2023, per dedurne ‘evidente’ l’ingiustizia apportata in questa causa da entrambe le sentenze di merito, ingiustizia che, ‘nonostante l’avvenuta fornitura del
servizio, ha legittimato l’esenzione dell’utente dall’obbligazione di corrispondere il dovuto’.
Si sostiene, poi, che ‘l’eventuale violazione della periodicità prescritta’ per le letture non costituirebbe un ‘inadempimento legittimante l’esenzione dell’utente … dall’obbligazione di pagamento dei consumi’. E ‘quanto alla ritenuta mancata prova del consumo’, controparte non avrebbe mai ‘messo in discussione la regolarità del servizio’; inoltre ‘a questo dato di fatto’ si aggiungerebbe il fatto ulteriore, e indiscusso, che nel periodo contestato (dal 31 dicembre 2005 al 4 giugno 2014) il Gestore avrebbe ‘correttamente assicurato allo COGNOME la fornitura’.
1.3 Ancora, non sarebbe fondata la motivazione qualificante arbitraria ‘la distribuzione del consumo in maniera costante nel periodo’ seguendo ‘il criterio del consumo medio pro die ‘, trattandosi di applicazione della delibera n. 209/2021 dell’RAGIONE_SOCIALE, ‘ulteriormente avallata da un parere del RAGIONE_SOCIALE sull’uso delle risorse idriche’. E non costituirebbe ‘ragione contraria’ l’impossibilità di individuare, per violazione della periodicità prescritta, i consumi caduti in prescrizione, o ‘in quali periodi il consumo abbia avuto un picco’ rispetto a un altro con diversa applicazione della tariffa, perché ‘tali considerazioni potrebbero essere fatte valere a favore o sfavore reciproco di entrambe le parti, legittimando, così, il carattere obiettivo e di miglior favore del criterio applicato in assenza di letture periodiche’.
1.4 Il motivo è eterogeneo.
1.4.1 Con la prima parte si persegue la dimostrazione dell’inadempimento in cui sarebbe incorso il somministrato, consistente nel mancato pagamento della bolletta per cui è stata esercitata l’azione di accertamento negativo, in relazione agli obblighi del somministrato stesso di correttezza e buona fede contrattuale, i quali si concretizzerebbero nelle verifiche del
contatore, che non rientrano però nella formazione dell’importo ‘ordinario’ consumo, bensì derivano dalle anomalie e dai consumi eccessivi dovuti a perdite. Né, d’altronde, la facoltà di effettuare lettura deve essere ‘ottemperata’, ictu oculi non essendo – al contrario – un obbligo.
Irrilevanti, evidentemente, sono le frasi estratte dalle motivazioni di sentenze relative ad altre cause che vengono artificiosamente inserite nel motivo.
Quanto poi alla parte finale di quest’ultimo – qualificabile proprio un’autonoma parte -, presenta palesemente una natura fattuale, che conduce sine dubio al l’inammissibilità.
Per il secondo motivo viene offerta la seguente rubrica: ‘art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. <>: piena legittimità della componente tariffaria e della relativa misura applicata’.
2.1 La c orte d’appello avrebbe ‘superficialmente travisato’ il significato e la finalità’ di tale componente tariffaria, ‘erroneamente considerata come ancorata agli accessi del Gestore’ per rilevare i consumi, mentre essa non costituirebbe il corrispettivo per tali accessi, bensì ‘un costo fisso, normativamente determinato’, in precedenza denominato ‘nolo contatore’.
2.2 Il motivo si appalesa, in parte, generico/assertivo – come, per esempio, dove inserisce la qualificazione ‘normativamente determinata’, senza indicare quale sarebbe la norma coinvolta e, in altra parte, inammissibile perché direttamente fattuale – così a proposito del significato interpretativo del contratto nella parte pertinente-.
Patisce, pertanto, sotto entrambi i profili un’evidente inammissibilità.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.
La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00 ( di cui euro 3.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 3.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME