Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1489 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1489 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16698/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME tutte elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrenti –
contro
I.N.R.C.A. , in persona del Direttore Generale pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Dirigenti medici -I.N.R.C.A. -Incarichi alta specializzazione -Conferimento -Blocco progressione stipendiale ex D.L. n. 78/2010 Applicabilità
R.G.N. 16698/2018
Ud. 19/12/2023 CC
studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente / ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 71/2018, depositata il 16/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/12/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 71/2018 del 16 marzo 2018, la Corte d’appello di Ancona, nella regolare costituzione delle appellate NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 247/2016 e, conseguentemente, ha respinto la domanda delle appellate, volta a conseguire l’accertamento del diritto ad ottenere l’incarico dirigenziale ex art. 27, lett. c), CCNL 6 giugno 2000 e la condanna della stessa INRCA alla corresponsione delle differenze retributive.
La Corte d’appello ha, in primo luogo, rilevato che era pacifico che le appellate – dirigenti medici -avessero ottenuto la valutazione positiva del loro operato e l’assegnazione dell’incarico dirigenziale di cui alla lett. b) dell’art. 27, del CCNL. oltre il primo quinquennio di attività, maturato nell’anno 2012, in distinte date.
Ha tuttavia rilevato che veniva nella specie ad operare il blocco delle progressioni stipendiali disposto dal D.L. n. 78/2010 (conv. con L. n. 122/2010), non potendosi qualificare come evento straordinario della dinamica retributiva la mera valutazione positiva di idoneità a conseguire incarichi dirigenziali (sopraggiunta in occasione del primo
quinquennio di anzianità di servizio), qualora ad essa non si accompagni l’effettivo conferimento di diverso incarico dirigenziale.
Ha quindi rilevato che le appellate erano state sottoposte a verifica professionale da parte del Collegio tecnico con riferimento al primo quinquennio di servizio, con la conseguenza che il dedotto ritardo nella valutazione non aveva inciso in termini negativi sulla progressione in carriera, atteso che tale valutazione si era risolta in una mera dichiarazione di idoneità a ricoprire incarichi dirigenziali, senza che tuttavia ad essa avesse fatto seguito l’attribuzione di uno specifico incarico dirigenziale, e che le appellate avevano proseguito nel proprio lavoro ‘senza soluzione di continuità’.
Osservato, quindi, che l’esito positivo della verifica professionale non aveva comportato una modificazione della prestazione lavorativa, la Corte territoriale ha escluso che tale evento potesse essere qualificato come ‘evento straordinario della dinamica retributiva’.
La Corte territoriale, infatti, ha argomentato che, essendo escluso che al dirigente con cinque anni di attività con valutazione positiva spetti il pieno diritto all’attribuzione di un incarico dirigenziale e non essendo stato conferito nel concreto alle appellate un incarico con attribuzione di funzioni superiori -conferimento che avrebbe integrato gli estremi dell’evento straordinario della dinamica retributiva , trattandosi di effettivo esercizio di funzioni superiori -risultava applicabile il divieto di superamento del trattamento economico ordinario spettante al dirigente per l’anno 2010.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona ricorrono ora NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Resiste con controricorso e ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Le ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla inammissibilità dell’atto di appello, già dedotta in quella sede dalle ricorrenti nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Le ricorrenti censurano la decisione impugnata, argomentando che la stessa si sarebbe limitata a riprodurre alla lettera precedenti decisioni della medesima Corte, senza in alcun modo esaminare le argomentazioni delle ricorrenti medesime, ed in particolare senza prendere posizione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 348bis c.p.c.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, commi 4 e 5; 3, comma 1bis D. Lgs. n. 502/92; 27 e segg. CCNL dirigenza medico-veterinaria 8 giugno 2000 nonché della DGR Marche n. 423/14.
Il ricorso impugna la sentenza della Corte d’appello di Ancona nella parte in cui la stessa ha affermato che, pur a seguito della maturazione del quinquennio di lavoro ed all’esito della valutazione positiva dell’attività svolta a cura del Collegio Tecnico, al dirigente medico non spetterebbe l’attribuzione di un incarico dirigenziale di diversa e maggiore portata anche retributiva, occorrendo ulteriormente una scelta discrezionale dell’Amministrazione, da adottarsi
compatibilmente con le risorse disponibili e con il limite del numero degli incarichi stabiliti nell’atto aziendale.
Argomenta in senso contrario il ricorso -anche sulla scorta di una ricostruzione della genesi degli istituti in esame -che il dato normativo risulterebbe invece chiaro nel prevedere che il superamento della valutazione con esito positivo alla maturazione del quinquennio comporta l’assegnazione del singolo dirigente ad incarichi di diversa e maggiore portata, con correlata attribuzione del relativo trattamento retributivo.
Ne deriva, secondo le ricorrenti, che l’attribuzione di incarichi ex art. 27, lett. c), CCNL 6 giugno 2000 costituisce atto dovuto all’esito della valutazione positiva da parte del Collegio Tecnico, non essendo necessario che l’incarico sia contemplato nell’atto aziendale, e che quindi, pur non essendo l’incarico assegnato contestualmente alla valutazione positiva – in quanto deriva da successiva determinazione aziendale – tuttavia la sua attribuzione prescinde sia da qualsiasi forma di discrezionalità sia dalla disponibilità di incarichi.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15quater , commi 1 e 5, D. Lgs. n. 502/92; 9, comma 1, D.L. n. 78/10; 5, comma 5, CCNL 8 giugno 2000; 31 e segg. CCNL 8 giugno 2000; 28, comma 2, CCNL 3 novembre 2005.
Il ricorso impugna ulteriormente l’affermazione contenuta nella decisione impugnata, secondo cui l’emolumento rivendicato dalle ricorrenti sarebbe soggetto al c.d. blocco stipendiale disposto dal D.L. 78/10.
Argomenta, in contrario, il ricorso, che detto emolumento non è correlato ad alcuna progressione di carriera ma costituisce una ‘voce stipendiale intimamente ed esclusivamente connessa al carattere
esclusivo del rapporto di lavoro ed al maturare di una determinata (e, per così dire, certificata) esperienza professionale’ , con la conseguenza che lo stesso verrebbe a costituire evento straordinario connesso semplicemente al maturare di una certa anzianità di servizio ed all’esito della valutazione positiva termine del quinquennio.
Ciò varrebbe sia per l’indennità di esclusività del rapporto in quanto il passaggio alla fascia superiore è conseguenza della valutazione positiva del primo quinquennio lavorativo operata dal Collegio Tecnico -sia per l’incidenza economica conseguente all’attribuzione di incarico dirigenziale ex art. 27, lett. c), CCNL 8 giugno 2000 -in quanto la straordinarietà dell’evento deriverebbe dal fatto che al dirigente è assegnato un incarico dirigenziale di livello superiore e, quindi, del tutto eccezionale -con la conseguenza che sarebbe inoperante il blocco di cui al D.L. n. 78/2010.
Con l’unico motivo, il ricorso incidentale di I.N.R.C.A. deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte dalla ricorrente incidentale per effetto della decisione di prime cure.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Ciò per due ragioni.
La prima è che la formulazione del motivo non rispetta i necessari oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366, n. 6) e 369, n. 4), c.p.c., in quanto la parte si è limitata a riprodurre il contenuto della comparsa di costituzione e risposta in appello ma ha omesso di riprodurre il ricorso in appello, e cioè proprio l’atto di cui si sarebbe dovuta valutare la conformità o meno all’art. 342 c.p.c.
L’indeterminatezza del motivo preclude a questa Corte l’esercizio della facoltà di procedere all ‘esame diretto degli atti, dovendosi
rammentare che la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo , che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021).
È necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso che discende l’esercizio del potere -dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012; Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 27368 del 01/12/2020).
La seconda è che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 10422 del 15/04/2019; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 25154 del 11/10/2018; Cass. Sez. 2 –
Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013).
4. Il secondo motivo è infondato.
Questa Corte ha recentemente affermato il principio per cui, in tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all’esistenza di posti disponibili (secondo l’assetto organizzativo dell’ente fissato dall’atto aziendale), alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 11574 del 03/05/2023).
In tale precedente -alla cui motivazione, comunque, si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.- questa Corte ha escluso che il dato testuale delle norme di legge induca ad un’interpretazione tale per cui al compimento positivamente valutato del quinquennio il dirigente medico abbia diritto, comunque, ad un incarico o di direzione di struttura semplice o di alta professionalità ed assimilati, di cui all’art. 27 CCNL 28.6.2000-quadriennio 1998-2001 lettere b) e c), ed ha anzi concluso che anche con l’attuale formulazione delle previsioni di legge l’attribuzione di quelle funzioni più qualificate costituisce comunque una mera possibilità come desumibile, peraltro, dall ‘art. 15 -ter D. Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che gli incarichi medico-dirigenziali siano attribuiti ‘compatib ilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1bis’ e quindi esclude che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, dipendendo invece il
conferimento degli incarichi dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative della p.A.
Si è ulteriormente osservato che anche la contrattazione collettiva nel regolare ex art. 15, comma 1, seconda parte, D. Lgs. n. 502/1992 le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l’affidamento, meccanismo evidentemente incompatibile con il conferimento automatico di un incarico a tutti coloro che abbiano superato il quinquennio con valutazione positiva.
La decisione della Corte territoriale, nell’escludere che al dirigente medico, a seguito della maturazione del quinquennio di lavoro ed all’esito della valutazione positiva dell’attività svolta a cura del Collegio Tecnico, spetti automaticamente l’attribuzione di un incarico dirigenziale di diversa e maggiore portata, anche retributiva, risulta pertanto conforme a detti principi, da ciò derivando l’infondatezza del motivo di ricorso.
Il terzo motivo è, parimenti, infondato.
Anche in questo caso, infatti, la decisione della Corte d’appello di Ancona risulta pienamente conforme ai principi enunciati da Cass. Sez. L – Sentenza n. 10990 del 26/04/2023, la quale ha chiarito che l’indennità di esclusività – prevista dall’art. 15quater , comma 5, D. Lgs. n. 502/1992 e dalla successiva contrattazione collettiva di attuazione – non costituisce evento straordinario della dinamica retributiva e, perciò, non si sottrae al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 (conv. con mod. con L. n. 122/2010) ed all’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 122/2013, nemmeno nel caso in cui sia poi attribuito al medico un incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo (ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D. Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 27 lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.), in quanto il riconoscimento dell’indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell’emolumento non muta per la loro sopravvenienza.
Come rilevato in tale decisione -alla cui motivazione anche in questo caso si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. -deve ribadirsi l’autonomia che sussiste tra incarichi attribuibili ed incremento della fascia dell’indennità di esclusività, dal momento che quest’ultima è attribuita alla sola condizione del verificarsi di una valutazione positiva dell’attività precedentemente svolta, con la conseguenza che a tale profilo della dinamica retributiva non può essere attribuito quel carattere di ‘straordinarietà’ che la verrebbe a sottrarre al blocco stipendiale di cui al D.L. 78/2010.
6. Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile.
Giova premettere che questa Corte, armonizzando col rito del lavoro i principi enunciati in numerosi precedenti con riferimento al rito ordinario (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 7144 del 15/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 26/01/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16152 del 08/07/2010), ha chiarito che ‘la richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l’esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione di tale impugnazione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la
comparsa conclusionale (per il rito lavoro “note conclusionali”), trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi, in senso contrario, l’avvenuta messa in esecuzione della decisione di primo grado tra l’udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse’ (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2292 del 2018).
Alla luce di tale principio, tuttavia, si deve ritenere che la parte che in sede di legittimità venga a dolersi della declaratoria, da parte del giudice di appello, di inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, abbia l’onere , a pena di ammissibilità del motivo di ricorso, di allegare, in ossequio al principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., la precisa sede processuale nella quale la domanda è stata formulata, provvedendo altresì alla trascrizione essenziale dell’atto o degli atti -ove la domanda è situata, in modo da consentire la verifica non solo della sua effettiva formulazione ma anche della sua tempestività rispetto al termine ultimo individuato da questa Corte.
Nel caso ora in esame, invece, si deve rilevare che la ricorrente incidentale non ha rispettato detto onere, essendosi limitata (pag. 32 del ricorso incidentale) ad indicare due sedi processuali nelle quali la domanda sarebbe stata formulata, senza procedere alla minima riproduzione del contenuto degli atti, e senza neppure specificare -al di là di anodine indicazioni ( ‘note autorizzate’ , ‘verbale della udienza collegiale’ ) -il momento temporale della formulazione medesima.
La genericità del motivo di ricorso non solo preclude a questa Corte l’esercizio del potere-dovere di esame diretto degli atti processuali -valendo sul punto i già richiamati principi di Cass. Sez. L – Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 – Ordinanza n.
24048 del 06/09/2021 -ma comporta anche, e conseguentemente, l’inammissibilità del motivo medesimo.
In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso principale deve essere respinto, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente declaratoria di integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia delle ricorrenti principali sia della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 19 dicembre 2023.
La Presidente NOME COGNOME