SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 13 2025 – N. R.G. 00032810 2022 DEL 02 01 2025 PUBBLICATA IL 02 01 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 32810/2022 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, dott. elettivamente domiciliato in INDIRIZZO NOME COGNOME INDIRIZZO, COGNOME, presso lo studio dell’avv. COGNOME )COGNOME che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di riassunzione, unitamente all’avv. COGNOME ( P. C.F. C.F.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
contro
C.F. , in persona del Direttore affari legali dott. elettivamente domiciliato in INDIRIZZO MILANO, presso lo studio dell’avv. COGNOME che lo rappresenta e difende per procura notarile allegata alla comparsa di costituzione e risposta, P. C.F.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l’attore :
Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, -accertare che ha illegittimamente bloccato i telefoni cellulari di proprietà di utilizzando arbitrariamente ed indebitamente il codice IMEI degli stessi; -condannare alla
restituzione in favore di dell’importo di €617,00 indebitamente pagato a per lo sblocco dei telefoni cellulari; -condannare in persona del legale rappresentante al pronto ed immediato risarcimento del danno in favore di parte attrice, come provato nel presente giudizio, ed indicativamente quantificabile in €30.000,00 quale danno emergente per non aver potuto utilizzare i telefoni di proprietà e in €35.000,00 quale lucro cessante per mancata conclusione dei due contratti prodotti in causa, o di quell’altra somma che dovesse risultare in corso di causa; con gli interessi moratori da calcolarsi dalla data di sblocco al saldo e col favore delle spese competenze ed onorari del giudizio.
Per il convenuto
:
Voglia il Tribunale adito, reiectis contrariis , così provvedere: 1. nel merito, rigettare le domande proposte nei confronti di , perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte e, in ogni caso, perché non provate; 2. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta una qualche responsabilità da parte di in relazione agli asseriti danni ex avverso lamentati, accertare e dichiarare, ai sensi dell’art.1227 c.c. la partecipazione colposa totale, ovvero parziale, dell’attrice nella cassazione da pretesi danni dalla stessa patiti e/o evitabili usano l’ordinaria diligenza e, per l’effetto, anche per quanto detto in atti, rigettare le domande attoree; 3. in via istruttoria, si chiede al Tribunale adito di ordinare a controparte la produzione del contratto integrale e completo stipulato inter partes , ai sensi dell’art.210, comma 1, c.p.c.; senza inversione dell’onere probatorio, la difesa di insiste per l’ammissione della prova testimoniale sui capitoli di seguito formulati, eventualmente volti in positivo, espunta ogni eventuale connotazione valutativa preceduti dalla locuzione ‘Vero che’: 1. Vero che in data 14.04.17 inviava missiva a per richiedere lo sblocco del cellulare con cod. IMEI n.NUMERO_DOCUMENTO? (si rammostri al teste il doc.4 di . 2. Vero che il predetto cellulare le era stato regalato dalla ditta ? (si rammostri al teste il doc.4 di . 3. Vero che svolge la professione di architetto? Su tutte le circostanze oggetto di prova indica a teste: 1) Arch 17, INDIRIZZO Domodossola (VB) 4. Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi all’Avv. NOME COGNOME che si dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione notificata a controparte in data 01.09.2022 -a seguito di ordinanza del 27.04.22, comunicata in data 03.05.22, con cui il Tribunale di Verbania ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore di questo Tribunale , con sede in Domodossola (VCO), ha convenuto avanti a questo Tribunale la , deducendo di avere stipulato P
con la convenuta, nel 2005, un contratto di telefonia fissa e mobile, che prevedeva l’utilizzo di numerosi apparecchi mobili e correlativi numeri telefonici, dati in dotazione ai dipendenti, che svolgevano anche attività di protezione civile antincendio, tramite elicottero, in più regioni italiane; altresì, che, in data 10.05.2016, ha dato disdetta negoziale, ma , allegando un residuo debito dell’attore per fatture rimaste insolute, nell’aprile 2017 ha bloccato l’uso di tre cellulari, tramite codice IMEI -uno, codice 355422075464781 e un altro, codice 355425075574681, in data 13 aprile, il terzo, codice 358685055867309, in data 19 aprile -pretendendo il pagamento del debito quale condizione per lo sblocco dei tre cellulari; che, quindi, ha pagato l’importo di euro 617,00 per lo sblocco, che ha avuto luogo in data 19 aprile.
Agisce, perciò, per la condanna di controparte alla restituzione dell’importo pagato per lo sblocco, sul presupposto che il blocco sia stato realizzato in modo illegittimo, trattandosi di codici di telefoni in proprietà dell’attore, perciò adoperati illegittimamente dal convenuto, e, altresì, al ristoro del danno derivato dal blocco, quantificato in 30 mila euro per danno emergente, per non avere potuto utilizzare i propri telefoni, e 35 mila per lucro cessante, per mancata conclusione di due contratti, con
Costituitosi, il convenuto ha allegato la correttezza della propria condotta, avendo controparte un residuo debito, al momento del recesso e della migrazione presso altro operatore telefonico, di quasi 5 mila euro, anche per recesso anticipato, ed ha, altresì, contestato l’avversa pretesa risarcitoria, ritenendola infondata nell’ an debeatur e pure nel quantum , rilevando, tra l’altro, che i due documenti che controparte pone a fondamento della pretesa per lucro cessante (cioè, i docc.36,37) ‘riportano date distanti oltre un anno dai fatti accaduti e prive di alcun riscontro documentale’ (comparsa par. 4 pag.8).
Ciò posto, reputa questo giudice che la domanda attorea sia fondata solo con riferimento alla pretesa restitutoria dell’importo di euro 617,00 versato per ottenere lo sblocco dei codici IMEI, trattandosi di codici non correlati al traffico telefonico, bensì in dotazione agli apparecchi telefonici di proprietà attorea -anche se nella materiale disponibilità di collaboratori o dipendenti dell’attore, per mera ragione di lavoro o servizio -sui quali il convenuto non risulta avere alcun diritto di operare, dovendo, piuttosto, agire per via giudiziale per il recupero di quanto preteso.
Per contro, il danno lamentato da è del tutto privo di adeguato supporto probatorio: per un verso, non risultano qui prodotti i documenti sub nn.36 e 37 indicati come allegati all’atto di citazione avanti al Tribunale di Verbania (ivi, pag.5) -con la comparsa di riassunzione risultano prodotti, quali documenti in fascicolo di parte avanti al Tribunale di Verbania, i documenti sub numeri 1,2,7,8,9 formati da 14 pagine, recanti i contratti tra le parti e la corrispondenza per lo sblocco, ma non anche i
detti docc.36,37 -e, per altro verso, i capitoli per prova orale articolati in seconda memoria ex art.183 sesto comma cpc, datata 12.04.23 (sub numeri da 5) a 9), sono inammissibili, poiché formulati genericamente, in violazione del disposto dell’art.244 cpc.
La domanda risarcitoria attorea non può, perciò, essere accolta (in tema, ex multis , Cass.n.2358/’19).
In punto spese di lite, infine, per i rilievi che precedono, si configurano ragioni idonee, ex art.92 cpc, per la totale compensazione delle medesime tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)
in parziale accoglimento della domanda proposta dall’attore condanna
al pagamento, in favore dell’attore, dell’importo di euro 617,00, oltre interessi moratori ex art.1284 cc, dal 19.04.2017 al saldo; respinge nel resto la domanda attorea;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Milano, 02 gennaio 2025
Il Giudice
NOME COGNOME