Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4919 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4919 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA n. 211/2020, depositata il 14/02/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 06.07.2011, il giudice di Pace di Villa San NOME emetteva decreto ingiuntivo n. 59/11 nei confronti del condòmino NOME COGNOME, avente ad oggetto la somma di €. 2.548,88 da questi dovuta al RAGIONE_SOCIALE per lavori straordinari.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29478/2020 R.G. proposto da:
CONDOMINIO dall’avvocato NOME COGNOME;
QUADRIFOGLIO, rappresentato e difeso
– ricorrente –
contro
Il condomino debitore proponeva opposizione al decreto, rigettata dal Giudice di Pace di Villa San NOME.
COGNOME proponeva, quindi, appello innanzi al Tribunale di Reggio Calabria che accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, con sentenza n. 211/2020 revocava il decreto ingiuntivo.
A sostegno della sua decisione, il giudice di seconde cure osservava che dai bilanci consuntivi successivi a quello dal quale era dedotto il debito dell’opponente aventi tutti medesima denominazione risultava, invero, un debito inferiore a quello ingiunto, addirittura divenuto un credito per il condòmino ingiunto (sebbene di soli €. 30,00) in un momento di poco antecedente al ricorso monitorio.
Avverso la suddetta pronuncia il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
E’ rimasto intimato il COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 ) cod. proc. civ. Sostiene il RAGIONE_SOCIALE ricorrente che il Tribunale ha errato nell’applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in quanto, pur muovendo dalla corretta premessa sulla ripartizione dell’onere probatorio dettata dall a pronuncia n. 13331/2001 delle sezioni unite, ha poi considerato come prova del fatto estintivo della pretesa la produzione in giudizio da parte del COGNOME dei bilanci consuntivi successivi a quello di approvazione dei lavori straordinari. Il ricorrente richiama il principio secondo cui i bilanci consuntivi non costituiscono né una ricognizione di debito né una confessione e, quindi, non sono in grado di provare alcun fatto estintivo della pretesa creditoria avanzata dal RAGIONE_SOCIALE. A dire del ricorrente, occorreva invece una quietanza di pagamento a fronte della
delibera di approvazione dei lavori straordinari mai impugnata nonché dell’allegazione del pagamento parziale, mai contestato.
2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. per motivazione irriducibilmente contraddittoria e incomprensibile. Ad avviso del ricorrente, la sentenza non risulta essere motivata adeguatamente ed è priva del c.d. minimo costituzionale di cui al comma 4 dell’art. 111 Cost. In particolare, si evidenzia la mancata motivazione circa l’assunto per cui il bilancio straordinario posto alla base del giudizio monitorio non potesse qualificarsi tale solo ed esclusivamente a causa della sua denominazione letterale, e come la circostanza che tale denominazione coincidesse con quella dei bilanci ordinari fosse elemento sufficiente. La Corte, in sintesi, non ha dato alcuna rilevanza all’oggetto dei consuntivi, focalizzandosi solamente sulla loro denominazione formale.
3. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che il Tribunale è giunto alla decisione impugnata attraverso un chiaro errore di percezione, non avendo colto la fondamentale circostanza per cui il bilancio relativo al periodo 01.10.2006-31.12.2006, diversamente dai successivi, riguardava lavori straordinari di rifacimento dello stabile condominiale. Tanto si deduce dal contenuto delle delibere assembleari, in particolare dal verbale del 19.06.2007, in cui si parla espressamente di lavori straordinari, e financo dagli atti di parte avversa, laddove in più passaggi veniva ammesso e riconosciuto che oggetto del monitorio erano le spese per i lavori straordinari. Di contro, il giudice di secondo grado ha limitato la sua valutazione alla denominazione formale del documento di riparto di gestione 01.10.2006-31.12.2006, assegnando
a tale dato valore di prova certa della natura di detto bilancio, senza analizzare il contenuto dell’atto stesso.
Il primo e il terzo motivo sono fondati.
Dispone l’art. 63 disp. att cc al primo comma (nel testo vigente ratione temporis) che ‘ per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione ‘ .
Nel caso in esame vi era il bilancio 1.10.2006-31.12.2006 per lavori straordinari e riparto di spese straordinarie approvato dall’assemblea 19.6.2007 e sulla base di esso è stato chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo.
A questo punto spettava al debitore di provare il fatto estintivo (cioè il pagamento del debito per i lavori straordinari) con la quietanza di pagamento e il relativo accertamento non risulta compiuto dal giudice di merito. Infatti, a parte che non risulta mai impugnata la delibera 19.6.2007 di approvazione di quel bilancio avente ad oggetto lavori straordinari, resta il fatto che nessuna indagine è stata compiuta sull’oggetto specifico degli altri bilanci prodotti e sul raffronto con quello posto a base del D.I.
Del resto, il bilancio consuntivo non è configurabile né come ricognizione di debito, essendo quest’ultima un negozio unilaterale recettizio volto a rafforzare la posizione del creditore destinatario della dichiarazione, né come confessione, in quanto non sorretta dall’ animus confitendi , avendo finalità meramente informative in ordine alla situazione patrimoniale del RAGIONE_SOCIALE (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11842 del 18.06.2020).
Il giudice di seconde cure ha invece tratto la prova (gravante sul condòmino debitore) del fatto estintivo della pretesa creditoria dalla
lettura dei consuntivi del RAGIONE_SOCIALE successivi a quello relativo alla gestione 01.10.2006-31.12.2006 (dal quale risultava la somma a debito in capo al COGNOME), prodotti in giudizio dal debitore.
La decisione non è conforme ai citati principi e va pertanto cassata, con logico assorbimento del secondo motivo.
Il giudice di rinvio (che si individua nel medesimo Tribunale in persona di diverso magistrato) riesaminerà la vicenda e deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME