Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3616 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3616 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 449/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6613/2022 depositata il 21/10/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3364/2020, accoglieva parzialmente la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, ritenendo sussistente un patto fiduciario, trasfuso nella scrittura privata del 5 maggio 2012, con cui la COGNOME aveva riconosciuto che un immobile sito in Roma, INDIRIZZO, era intestato a lei solo fiduciariamente e si impegnava quindi a restituire al COGNOME, all’epoca dei fatti suo marito, a semplice richiesta di lui, «la piena proprietà dell’immobile in questione, la somma di denaro ricavata in caso di vendita dello stesso e/o la piena proprietà degli immobili» acquistati con il ricavato dalla vendita; la condannava altresì a trasferire al COGNOME la proprietà dell’immobile sito in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, di proprietà della COGNOME, ovvero a restituirgli la somma di euro 438.480,00 spettantegli per la vendita da parte della COGNOME dell’immobile di INDIRIZZO.
A detta conclusione il Tribunale giungeva dopo aver ritenuto ammissibile il deposito, da parte del COGNOME, di una scrittura privata del 5 maggio 2012, allegata alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., non avendo questa ad oggetto un fatto nuovo e diverso rispetto ai fatti allegati all’atto di citazione, ma essendo diretta a dimostrare la causa petendi sottesa alla domanda attorea, e dopo avere rilevato che la COGNOME aveva disconosciuto, con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., il solo contenuto e non anche la sottoscrizione della scrittura privata, adducendo di aver sottoscritto un foglio bianco riempito abusivamente; però, non essendo stato avviato un procedimento di querela di falso né dimostrato i suoi assunti, doveva presumersi la paternità dell’atto in capo alla COGNOME, dopo aver escluso che al COGNOME potesse essere attribuita la proprietà dell’immobile di INDIRIZZO, essendo stato detto immobile venduto a terzi.
Con sentenza n. 6613/2022, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il conseguente gravame della COGNOME, ribadendo che la querela di falso è necessaria per denunciare l’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco e che la sottoscrizione di un documento avente i caratteri della scrittura privata ingenera una presunzione relativa di consenso del sottoscrittore al contenuto dell’atto e di assunzione della paternità della scrittura; osservato che sarebbe spettato alla COGNOME, dato che la scrittura privata documentava una promessa di pagamento, ex art. 1988 c.c., provare l’inesistenza del rapporto fondamentale, ha inoltre escluso che il deposito in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della scrittura privata, con cui il COGNOME aveva fornito la prova di quanto assunto con l’atto di citazione, integrasse un fatto nuovo e avesse comportato una lesione del diritto di difesa, avendo avuto la COGNOME la possibilità di replicare con la terza memoria.
NOME COGNOME ha proposto ricorso, fondato su due motivi, cui ha resistito il COGNOME con controricorso, illustrato con memoria. In data 17 gennaio 2026 la COGNOME ha fatto pervenire un’istanza di sospensione del giudizio.
Ritenuto che:
1.1 Va dichiarata preliminarmente l’inammissibilità dell’istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, proposta per la prima volta in Corte di Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla sua funzione istituzionale, limitato al sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (Cass. SU 21/12/2020 n. 35496; Cass. 18/6/2001 n. 8193; Cass. 31/5/2006 n. 13001; Cass. 7/5/2009 n. 10487).
1.2 Va respinta altresì la richiesta di rinvio della trattazione in attesa che il Tribunale di Roma si pronunci sulla querela di falso avente ad oggetto la scrittura privata contenente il patto fiduciario, dato che, secondo il costante e condiviso orientamento di questa Suprema Corte quanto ai provvedimenti di rinvio dell’udienza di discussione della causa, le ragioni
poste a fondamento della richiesta devono evidenziare reali benefici (cfr. S.U. 3/11/2008 n. 26373)
La giustificazione addotta dalla ricorrente -l’eventuale accoglimento della querela di falso avente ad oggetto il documento contenente il patto fiduciario non può fondare l’accoglimento dell’istanza di rinvio, dato che la COGNOME potrebbe chiedere la revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 395, quarto comma, c.p.c. (cfr. Cass. 16/5/2023 n. 13376).
2.1 Tanto premesso, il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2932 e 2702 c.c. nonché degli artt. 214 e 215, comma 1, n. 2, c.p.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 3 o in alternativa nn. 4 o 5 c.p.c., perché la Corte d’appello, ritenendo necessaria la querela di falso, piuttosto che il mero disconoscimento di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. della scrittura privata asseritamente contenente il patto fiduciario, sarebbe incorsa in errore: avrebbe infatti dovuto essere riconosciuta la facoltà di scegliere se disconoscere la scrittura privata o se proporre la querela di falso.
Ciò per le seguenti ragioni: 1) Cass. n. 2152/2021 insegna che la querela di falso può essere proposta anche quando il documento sia stato oggetto di giudizio di verificazione, in forza del principio già enunciato da Cass. n. 19727/2003: «Alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve ritenersi consentita – oltre alla facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio – anche la possibilità alternativa di proporre, senza con ciò riconoscere né espressamente né tacitamente la scrittura medesima, querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento … più gravoso ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte»; 2) Cass. n. 7409/2014 afferma
che la parte che intenda disconoscere la scrittura privata deve farlo a pena di decadenza alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Parimenti erronea sarebbe la statuizione con cui la Corte d’appello ha negato che la ricorrente avesse fornito una qualche spiegazione «in ordine alle circostanze dell’asserito riempimento abusivo del foglio in bianco sottoscritto dalla medesima e che non era stata proposta querela di falso»; ha altresì negato che la ricorrente avesse fornito «alcun chiarimento, sia pure a livello di mera deduzione difensiva, in ordine alle dette circostanze». Al contrario, effettuato il disconoscimento, secondo quanto assunto sarebbe spettato al COGNOME dimostrare che la firma in calce era stata apposta su un foglio già riempito e non lasciato in bianco.
Né la corte territoriale avrebbe esaminato il comportamento processuale del COGNOME che, alla prima difesa, ovvero al l’udienza del 30.10.2018, aveva dichiarato «di volersi avvalere del documento NUMERO_DOCUMENTO della propria produzione, denominato Atto Fiduciario, disconosciuto dalla convenuta nel suo contenuto ma non nella sottoscrizione». Aveva altresì dichiarato il COGNOME di proporre «istanza di verificazione, offrendo come documenti di valutazione sia l’originale dell’atto disconosciuto, sia altro originale di un verbale sottoscritto dalla convenuta davanti alla Guardia di Finanza al fine di dimostrare la provenienza della sottoscrizione da parte della COGNOME», insistendo « per l’ammissione dei mezzi di prova articolati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.».
2.2 Il motivo è fondato per quanto rileva, come si verrà ora a dimostrare. La Corte territoriale e già prima il Tribunale hanno erroneamente sussunto la fattispecie per cui è causa in quella del riempimento absque pactis , pur avendo la ricorrente dichiarato, nella sua prima difesa dopo la produzione, di disconoscere ex art.214 c.p.c. il contenuto dell’atto perché introdotto dal COGNOME ‘su un foglio fiduciariamente rilasciato in bianco’ . Pertanto viene prospettata una fattispecie di abuso di biancosegno.
Ne consegue, in sintesi, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità del tutto condivisibile e quindi da ribadire, che la denuncia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis , ma non nell’ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo contra pacta , cioè abuso di biancosegno. Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento ” absque pactis ” consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta o abuso di biancosegno -ipotesi verificatasi nella specie -consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del ” mandatum ad scribendum “: il quale , d’altronde, può avere un contenuto sia positivo che negativo, potendo sussistere pure se chi ha ricevuto il documento aveva l’obbligo di non completarlo. E la fattispecie di abuso di biancosegno, non onera la parte che la invoca della proposizione di querela di falso per dimostrarla (Cass. 29/4/2024 n. 11422; Cass. 17/1/2018 n. 899, nonché, in motivazione, Cass. 18/1/2022 n. 1474).
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 2932 e 2702 c.c. nonché degli artt. 214 e 215, comma 1, n. 2) c.p.c. ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 3, o in alternativa n. 4 o n. 5 c.p.c., in relazione al deposito della scrittura privata.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo precedente.
Da quanto accertato consegue la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa sezione e in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Accoglie il primo motivo del ricorso per quanto di ragione, assorbito il secondo, cassa in relazione l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2026
Il Presidente NOME COGNOME