Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27869 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27869 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8780/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1364/2021 depositata il 20/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2024 dal Presidente NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Pescara chiedendo la condanna al risarcimento del danno per indebita appropriazione di una serie di beni mobili. Espose l’attore che il convenuto, aggiudicatario in sede di vendita forzata dell’immobile di proprietà del COGNOME con decreto di data 19 luglio 2011, non si era presentato all’appuntamento fissato per la restituzione dei beni mobili, rimasti nell’immobile e depositati, d’accordo fra le parti, nel garage oggetto anch’esso d i espropriazione. Il Tribunale adito rigettò la domanda, reputando non provata la fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., sia quanto alla condotta che quanto al valore dei beni. Avverso detta sentenza propose appello l’attore. Con sentenza di data 20 settem bre 2021 la Corte d’appello di L’Aquila rigettò l’appello.
Osservò la corte territoriale, escludendo il denunciato vizio di omessa pronuncia sulla asseritamente dedotta responsabilità contrattuale del custode, che correttamente l’azione era stata qualificata dal primo giudice nei termini della responsabilità extracontrattuale alla luce del fatto allegato di asserita appropriazione indebita, avendo peraltro lo stesso attore, nelle precisazioni contenute nell’appendice scritta di trattazione, dichiarato di non aver chiamato in giudizio il convenuto quale custode. Aggiunse che, comunque, giammai l’appellato aveva assunto la qualità di custode (ai sensi dell’art. 1766 c.c. ss.), trovando applicazione l’art. 560, comma 5, c.p.c., applicabile ratione temporis (se entro il termine assegnato – 15 aprile 2011 l’asporto non dovesse essere eseguito, i beni mobili si considerano abbandonati ed il custode, salva diversa disposizione del giudice
dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione) sulla base delle seguenti circostanze: prima dell’aggiudicazione il custode nominato dal giudice dell’esecuzione aveva intimato al debitore il ritiro dei beni, il quale poi, in sede di audizione innanzi al giudice, aveva dichiarato che avrebbe provveduto allo sgombero entro il 15 aprile 201 1, non mantenendo però l’impegno, da cui l’autorizzazione giudiziale al custode dello sgombero e smaltimento dei beni ancora ubicati nell’immobile; diventati i beni res nullius , il COGNOME non poteva rivendicarne la proprietà e/o la restituzione, in quanto non più proprietario.
Osservò infine quanto segue: «a maggior ragione, non è addebitabile all’aggiudicatario una qualche condotta colposa e o dolosa da riconnettersi alla mancata risposta alla richiesta di restituzione formulata dall’appellante nel luglio del 2012, giacché ques ti non legittimato all’istanza per avere consapevolmente abbandonato i beni ed a nulla rilevando che lo stesso aggiudicatario COGNOME COGNOME sia reso disponibile al ritiro anche successivamente al provvedimento del G.E. che ne disponeva la distruzione (ma in ogni caso nel luglio del precedente anno 2011), manifestando solo un atteggiamento collaborativo, ma non traente ragione da un qualche obbligo giuridico».
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare sulla responsabilità contrattuale del COGNOME, o quanto meno ha errato nell’interpretazione della domanda, nella quale si era affermato quanto segue: nel prendere possesso dell’immobile, l’aggiudicatario aveva assunto la responsabilità di custodia dei beni mobili; alla luce della
mancata restituzione dei beni, il convenuto doveva essere condannato al risarcimento del danno, stante l’appropriazione indebita sottesa anche al venir meno degli obblighi di custodia.
Il motivo è infondato. Indipendentemente dalla qualificazione della domanda in temini di responsabilità extracontrattuale, la corte territoriale ha comunque pronunciato sul rapporto di custodia, escludendo la ricorrenza dei relativi presupposti di fatto. E ‘ stato, infatti, escluso che l’appellato avesse acquistato la qualità di custode.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 560, comma 5, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la fattispecie di cui al l’art. 560, comma 5, c.p.c. non si è perfezionata, non essendo mai iniziato, né compiutosi, lo smaltimento dei beni, per essersi il COGNOME recato, dopo il 19 luglio 2011, più volte a raccogliere e imballare i beni, convenendo poi con il COGNOME il ricovero presso il garage, da cui l ‘assenza di una volontà di abbandono delle cose. Aggiunge che il comportamento del COGNOME era nel senso della volontà di conservare i beni al fine della consegna, riconoscendone così la proprietà in capo al COGNOME, a parte la ricorrenza di un deposito di cortesia.
Il motivo è infondato. Non vi è censura circa l’applicabilità alla fattispecie della disposizione di cui all’art. 560 c.p.c. richiamata dalla corte territoriale, se ne conferma anzi la vigenza ratione temporis . E’ lo stesso ricorrente ad affermare che entro il termine assegnato (15 aprile 2011) l’asporto dei beni non era stato eseguito, avendo indicato l’epoca successiva al decreto di 19 luglio 2011 quale periodo in cui avrebbe intrapreso l’opera di sgombero. Ferma la disposizione di cui all’art. 560, sulla cui applicabilità non c’è censura, come si è detto, la fattispecie prevista dalla norma deve intendersi già perfezionata all’epoca in cui il COGNOME avrebbe intrapreso l’opera di asporto dei beni, per quanto dallo stesso ricorrente affermato.
Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare il fatto, risultante dall’istruzione probatoria, che l’aggiudicatario ha assunto di sua volontà il deposito dei beni, con ciò riconoscendo anche il diritto di proprietà del COGNOME.
Il motivo è inammissibile. In presenza di c.d. doppia conforme ricorre il divieto di denuncia di vizio di motivazione, divieto previsto dall’art. 348 ter c.p.c.. E’ appena il caso di aggiungere che il fatto in questione è stato esaminato dalla corte territoriale, valutandolo come «un atteggiamento collaborativo, ma non traente ragione da un qualche obbligo giuridico».
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 9 settembre 2024