Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5092 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5092 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2707/25 R.G. proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, con avv. NOME COGNOME; – ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, con avv. NOME, NOME e NOME COGNOME; – controricorrente –
avverso la sentenza n. 4724/2024 della Corte d’appello di Napoli depositata il 21 novembre 2024, notificata in pari data;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con apposita scrittura privata del 7 agosto 2012 NOME COGNOME si riconosceva debitore del controricorrente della somma di € 175.000,00 e si impegnava alla restituzione della somma in rate annuali di € 17.500,00 ciascuna. A ‘garanzia’ dell’obbligo restitutorio rilasciava in favore del COGNOME un assegno di importo pari alla somma dovuta, con l’impegno di sostituirlo all’esito del pagamento delle singole rate con altrettanti titoli di importo pari al residuo credito in linea capitale. Al debitore, resosi moroso sin dalla prima rata, veniva notificato decreto ingiuntivo.
Ad. 29/01/2026
Oggetto: INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
C.C. 31/3/2022
Nel giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., il COGNOME chiedeva dichiararsi nulla la scrittura, in quanto il debito era frutto del cumularsi di interessi superiore al saggio legale, il tutto con riferimento ad un prestito risalente al 1994.
Dopo il decesso dell’attore in opposizione, il giudizio proseguiva con gli eredi, che si dichiaravano peraltro beneficiati. Gli stessi chiedevano, in via subordinata, che l’eventuale condanna fosse contenuta nei limiti delle rispettive quote beneficiate.
Il Tribunale, osservato che i coeredi non avevano depositato l’inventario, che la scrittura aveva valenza confessoria del debito e che tra l’altro tutti i presunti pagamenti sarebbero avvenuti prima del riconoscimento del debito da parte del COGNOME e, dunque, non potrebbero essere imputati nuovamente a deconto della somma riconosciuta, respingeva integralmente l’opposizione.
In sede di gravame gli eredi insistevano nelle eccezioni di accettazione con beneficio di inventario dell’eredità, di nullità della scrittura privata posta a base del monitorio, di violazione dell’art. 1186 cod. civ. e di erronea qualificazione delle obbligazioni dedotte nella scrittura privata come facoltative, piuttosto che alternative.
La Corte d’appello di Napoli respingeva il gravame, per cui i germani propongono ricorso in cassazione affidato a tre motivi e illustrato da memoria, mentre il COGNOME resiste con controricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo mezzo si denuncia ‘NULLITÀ DELLA SENTENZA EX ART. 360 N. 4 CPC IN RELAZIONE AGLI ARTT. 115 CPC E 490 E SS. CC PER AVER LA CORTE D’APPELLO RITENUTO NECESSARIO IL DEPOSITO DELL’INVENTARIO AL FINE DI GIOVARSI DELLA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PREVISTA DAGLI ARTT. 490 E SS. CC, ANCHE, NEL
CASO IN CUI NON VI FOSSE ALCUNA CONTESTAZIONE SUL PUNTO DA PARTE DELL’ORIGINARIO CREDITORE DEL DE CUIUS.’
Riferiscono i ricorrenti che in primo luogo, secondo i giudici di secondo grado, gli opponenti non avevano specificamente censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui essa sembrerebbe estendere la condanna dei COGNOME oltre i limiti dell’art. 490 cod. civ., non prendendo posizione in ordine al nucleo della motivazione costituito dall’omesso deposito dell’inventario.
La gravata sentenza violerebbe allora, sempre secondo gli stessi, le regole processuali e sostanziali relative sia alla possibilità di considerare inammissibile il motivo d’appello, sia, soprattutto, nella parte in cui lo considera infondato.
Dal primo punto di vista gli eredi, a pagina 23 del proprio atto di gravame, avrebbero indicato i motivi di diritto per i quali chiedevano la riforma della sentenza di primo grado, facendo esordire il motivo con l’affermazione per la quale detta sentenza stessa era errata nella parte in cui avrebbe condannato i germani COGNOME come eredi puri e semplici e non con beneficio di inventario. Ed infatti, a pagina 29 dello stesso atto di appello, essi indicavano le ragioni per le quali la subordinazione della limitazione di responsabilità al tempestivo deposito dell’inventario fosse non conforme a diritto, poiché allorquando non venga contestata l’accettazione con beneficio d’inventario, non può che trovare applicazione la regola per cui l’erede non è tenuto oltre i valori dei beni a lui pervenuti.
Inoltre, non era controverso, tra le parti, che, al momento della prosecuzione del giudizio di opposizione interrotto per effetto della morte dell’originario opponente, gli attuali ricorrenti avessero depositato l’atto notarile dal quale emergeva la propria volontà di accettare l’eredità nelle forme previste dagli artt. 484 e ss. cod. civ.
Allo stesso tempo, inutilmente dalla lettura degli atti avversari si cercherebbe, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso,
una minima presa di posizione del presunto creditore in ordine alla limitazione della responsabilità degli eredi.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Il motivo d’appello verteva infatti sul fatto che la pronuncia di primo grado rilevava l’omesso deposito dell’inventario.
Ai fini, dunque, della rispondenza del ricorso ai requisiti di ammissibilità di cui all’art. 366 cod. proc. civ., ed in particolare del n. 6) del primo comma dell’indicata disposizione, occorreva specificare dove e in qual guisa essi avessero dato atto in primo grado della richiesta di essere, semmai, condannati intra vires hereditatis, circostanza solo genericamente affermata nel corpo del ricorso, e di cui, del resto, non dà atto nemmeno la pronuncia d’appello.
Va, in proposito, rammentato che il ricorso è autosufficiente quando: i) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; ii) ogni motivo – pur senza la necessità di integrale trascrizione – indica, se del caso, l’atto, il documento, il contratto o accordo collettivo su cui si basa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; iii) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l’atto è stato creato o prodotto; iv) il ricorso è accompagnato da un fascicoletto che contiene, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi cui si fa riferimento nel ricorso» (pp. 4-5) (Cass. n. 12481/22).
Così interpretato, il requisito in parola non costituisce un formalismo fine a sé stesso, ma uno strumento che garantisce chiarezza, completezza e funzionalità dell’atto introduttivo, evitando che la Corte sia costretta a supplire alle carenze del ricorrente, gravandola di attività ricostruttive incompatibili con la sua funzione.
Analogo destino ha la deduzione secondo cui la parte controricorrente non avrebbe mai contestato il profilo in parola.
Anche tale affermazione rimane a livello meramente labiale e non risulta verificabile, in quanto non specifica, nel senso sopra indicato, quantomeno in riferimento a quali atti della controparte quest’ultima avrebbe dovuto prendere eventualmente posizione di contrasto.
Tanto si interseca comunque col fatto che, sebbene in linea di principio l’essere erede beneficiato possa essere oggetto di una deduzione non contestata ai sensi dell’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., tale condizione come ben osservato dal giudice d’appello – è costituita da una fattispecie a formazione progressiva: solo la deduzione delle relative formalità può dunque porre la controparte in condizione di scegliere compiutamente il proprio comportamento processuale di contestazione o meno. Dunque, la mera affermazione di essere erede beneficiato (senza chiarire se sia o meno nel possesso dei beni ereditari; se sia o meno scaduto il termine -di differente decorrenza nei due casi per l’erezione dell’inventario; se entro tale termine, in caso di già avvenuta scadenza, si sia proceduto all’indispensabile formalità suddetta) risulta del tutto neutra per genericità (riguardando una qualità derivante da un complesso di circostanze da indicare specificamente, posto che la non contestazione ha ad oggetto solo fatti) e non richiede da parte dell’avversario processuale una presa di posizione che rilevi ai fini dell’art. 115 cit.
Nella specie, a seguire (necessariamente) quanto allegato nel ricorso dalla stessa parte, in primo grado i ricorrenti avevano solo dedotto di aver formulato la propria volontà di accettare con beneficio d’inventario, depositando il relativo atto notarile di accettazione, senza che risulti che abbiano mai e ritualmente in quella sede dedotto il decorso del termine e l’erezione dell’inventario o senza poi dedurre, una volta che successivamente fosse scaduto siffatto termine, l’avvenuta effettuazione delle operazioni d’inventario.
Evidente allora che, a fronte dell’incompletezza e genericità della deduzione (e tra l’altro nell’inconsapevolezza se si versasse in caso di già
scaduto termine, o di termine che doveva scadere), risultava del tutto inapplicabile il disposto dell’art. 115, capoverso, cod. proc. civ.
Col secondo mezzo si deduce ‘LA NULLITÀ DELLA SENTENZA EX ART. 360 N. 3 CPC PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA ESISTENZA DI UN’OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA’.
Gli odierni ricorrenti avevano denunciato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva considerato l’obbligazione assunta dal padre in termini di obbligazione facoltativa e non alternativa, con la conseguenza che non poteva essere sufficiente, ai fini dell’adempimento della prestazione, la messa a disposizione da parte del debitore in alternativa al pagamento di una somma di denaro, di alcuni beni di sua proprietà. Secondo il giudice di secondo grado, in particolare, l’espressa previsione contenuta nella scrittura privata posta a fondamento della domanda monitoria per la quale, in alternativa al pagamento, il COGNOME avrebbe potuto trasferire al creditore alcuni appartamenti, non assegnerebbe all’obbligo natura alternativa, per la semplice ragione che l’unica obbligazione esigibile da parte del creditore, in caso di inadempimento, era quella principale di restituzione della somma erogata.
L’errore consisteva, per i ricorrenti, nel fatto che, dalla lettura della scrittura privata intervenuta tra le parti, era palese come, in alternativa alla restituzione della somma prestata a titolo di mutuo, era consentito alle parti stesse di scegliere l’adempimento tramite la consegna al creditore di alcuni appartamenti.
Tanto non poteva qualificarsi come erronea interpretazione della volontà delle parti, ma come violazione dell’art. 1285 cod. civ., in quanto ‘per qualificare una obbligazione come alternativa, non si deve guardare alla originaria ragione di credito, ma solo ed esclusivamente alle modalità stabilite dalle parti per consentire al debitore di eseguire gli obblighi convenzionalmente pattuiti’.
2.1. Anche tale motivo è inammissibile.
Intanto, la pronuncia d’appello non può dirsi sorretta, per quanto riguarda il rigetto del profilo di censura (terzo motivo d’appello), da una doppia ratio decidendi, laddove essa ritiene che il motivo stesso possa essere considerato privo di decisività ‘se diretto a porre in discussione il provvedimento monitorio’. Ciò, in quanto non solo la motivazione sul punto è formulata in maniera meramente ipotetica, presupponendo cioè una mera congettura circa la possibile interpretazione del motivo, rimasta tale, ma essendo subito seguita dalla decisione nel merito, la quale lascia intendere che l’unica ratio effettiva sia proprio quest’ultima, rispetto alla quale non viene formulato alcun dubbio circa l’interpretazione del relativo motivo di gravame.
Ciò detto, il motivo ora in esame non censura la decisione in ordine alla distinzione tra obbligazioni facoltative e obbligazioni alternative, effettuata dalla Corte d’appello, ma attacca proprio la stessa laddove definisce la volontà delle parti come evincibile dal testo negoziale, come del resto si ricava dai richiami alla scrittura effettuati dalla parte ricorrente (in particolare quello per cui ‘dalla lettura della scrittura privata tra le parti, è palese come, in alternativa alla restituzione della somma prestata a titolo di mutuo, era consentito alle parti di scegliere la strada della consegna al creditore di alcuni appartamenti del debitore…’), pur nello sforzo di escludere la portata di mera interpretazione della volontà negoziale in cui consiste la pronuncia d’appello sul punto.
Essa, infatti, non fa che interpretare la volontà delle parti alla luce del testo della scrittura, con specifici riferimenti ai termini utilizzati, quale quelli al contratto di mutuo, all’indicazione dell’acquisizione in alternativa degli appartamenti come facoltà per il De COGNOME e alla pattuizione del rilascio di un titolo di garanzia in caso di inadempimento. Ed è proprio tale accertamento in fatto svolto in proposito dalla Corte territoriale che censura, come visto, il motivo.
Tutto ciò, poi, senza che la parte denunci che, in tale attività, si sia perpetrata da parte del giudice del merito la violazione di alcuna delle norme dettate dal codice civile in tema di ermeneutica contrattuale, con la conseguenza che sul punto la decisione impugnata si sottrae a qualsiasi censura in questa sede di legittimità.
Col terzo mezzo si deduce ‘NULLITÀ DELLA SENTENZA EX ART. 360 N. 3 CPC PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO E DELLA SUA EQUIPARAZIONE ALLA CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE’.
Secondo i giudici di appello la circostanza che la fonte della ricognizione del debito fosse costituita dal mutuo risulta pacificamente allegata da entrambi le parti e, di conseguenza, non poteva essere messa in discussione al dichiarato scopo di contestare la natura confessoria della scrittura privata dedotta a fondamento della domanda del creditore. Per i ricorrenti l’errore della sentenza sarebbe costituito dal fatto che, oggetto di contestazione tra le parti, non era se il rapporto fosse o meno qualificabile in termini di mutuo, ma, al contrario, se la dichiarazione, o meglio, la ricognizione di debito fatta dal debitore, contenesse l’indicazione del fatto costitutivo del debito suddetto e, dunque, non soltanto dispensasse colui a favore del quale era stata fatta dall’onere di provare i fatti costitutivi, ma avesse un vero e proprio valore di prova legale, rappresentando una confessione ex art. 2732 cod. civ.
3.1. Il motivo è inammissibile, dal momento che la Corte territoriale ha accertato in fatto che le parti avevano dato pacificamente atto della circostanza che la ricognizione di debito contenuta nella scrittura aveva ad oggetto dei precedenti mutui, deducendone che ciò ne faceva assumere la natura confessoria. Tale duplice qualificazione implicava l’onere, in capo a chi riconosceva il debito e ne confessava la fonte negoziale, pur rimanendo lo stesso inadempiuto, di provare ogni profilo del rapporto causale la cui legittimità avesse poi inteso rimettere in discussione.
In definitiva, il ricorso è inammissibile, con aggravio di spese in capo ai ricorrenti soccombenti.
Sussistono in capo ai ricorrenti i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.900,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad esborsi per € 200,00.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo ai ricorrenti, di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 29 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME