Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20288 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20288 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 30165 del ruolo generale dell’anno 2020 , proposto da
COGNOME NOME COGNOME nata a Piacenza (PC) il 21 luglio 1978, c.f.: CODICE_FISCALE, residente in Piacenza (PC), INDIRIZZO rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto dall’avv. NOME COGNOMEc.F. CODICE_FISCALE nato a Bologna, il 6 aprile 1959) del Foro di Piacenza, abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, il quale dichiara di voler ricevere avvisi, notificazioni e comunicazioni al numero di fax. NUMERO_TELEFONO, o all’indirizzo PEC EMAIL, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Piacenza, INDIRIZZO
Ricorrente
contro
Ministero dell’Interno (c.f. NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Ministro pro tempore .
Intimato avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n° 383 depositata il 20 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .- NOME COGNOME rimasta ferita il 18 marzo 2015 nel corso dell’attentato terroristico al INDIRIZZO di Tunisi, adiva il Tribunale di Bologna onde ottenere l’elargizione prevista dalla legge n° 206/2004.
Il Tribunale, istruita la causa con documenti e c.t.u., respingeva la domanda, sul rilievo che l’ attrice non avesse dato alcuna ‘ indicazione delle menomazioni rilevanti sulla capacità lavorativa ‘ e che nemmeno la c.t.u. avesse dato ‘ indicazioni utili al caso ‘.
Il consulente, infatti, aveva fatto una lunga digressione sul danno biologico, ma la conclusione cui era giunto -secondo la quale la COGNOME aveva subito ‘ una menomazione rilevante e permanente della capacità lavorativa ‘ -era apodittica, non trovando riscontro negli accertamenti specialistici.
L’interpretazione del dettato normativo, nel senso di richiedere la riduzione della capacità lavorativa, non essendo sufficiente il solo danno biologico, era confermata anche da altra sentenza emessa dallo stesso Tribunale (la n° 2155/2019).
2 .- Ricorre per cassazione la COGNOME senza proporre appello, in base al disposto dell’art. 12, secondo comma, della legge n° 206/2004.
Il Ministero è rimasto intimato, nonostante la regolare notificazione dell’impugnazione.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.
Nessuna parte ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 .-La ricorrente propone tre motivi (‘ 1. omesso o insufficiente o contraddittorio esame di un fatto decisivo della controversia, ex art360, comma 1, n. 5 c.p.c.; 2. violazione o falsa applicazione di legge ex art: 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; in particolare: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 secondo comma, 35 primo
comma, della Costituzione della Repubblica Italiana; violazione e falsa applicazione della legge 206/2004 in particolare degli artt. 2, 3, 4, 5 della predetta legge ‘) che passa poi a trattare congiuntamente.
Con essi si sostiene, in buona sostanza, che per la liquidazione dell’elargizione prevista in favore delle vittime del terrorismo non occorre una lesione della capacità lavorativa, essendo sufficiente un danno biologico.
4 .- Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte, nel decidere analogo ricorso rubricato al n° 15770/ 2020 di RG, con ordinanza n° 9414/22 (Cass., sez. VI-3, 23 marzo 2022, n° 9414), lo ha dichiarato inammissibile, osservando che la procedura di cui all’art. 12 della legge n° 206/2004, che prevede il ricorso diretto in cassazione, senza previa interposizione di appello, presuppone che il danneggiato abbia avuto già un accertamento della invalidità e della causa di essa, anche in sede stragiudiziale, in un tempo prossimo alla entrata in vigore della legge, che pone poi il termine di ammissibilità di quella breve procedura (mancante del secondo grado) in sei mesi dalla sua entrata in vigore.
In sostanza, ha osservato questa Corte che è principio di diritto che in tema di benefici per le vittime del terrorismo, gli artt. 11 e 12 della L. n. 206 del 2004 hanno previsto, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la ricorrenza e il grado di lesività degli atti di terrorismo, uno speciale procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità per giungere con la massima rapidità all’effettivo riconoscimento dei benefici predetti, destinato ad operare solo temporaneamente nella fase di prima applicazione della disciplina sui benefici, come aggiornata e integrata dalla citata legge; ne consegue che, ove il giudizio non sia stato instaurato nel termine decadenziale di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, ex art. 11 cit., è precluso il
ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, di cui al comma 2, dell’art. 12 citato, dovendo la domanda essere fatta valere con le forme del giudizio ordinario e, quindi, con l’appello.
Non c’è ragione di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale già assunto, con la conseguenza che l’impugnazione proposta dalla COGNOME va dichiarata inammissibile, come già sopra anticipato.
5 .- Non occorre provvedere sulle spese, in quanto il Ministero intimato non si è costituito nel presente giudizio.
Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025, nella camera di con-