Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19588 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19588 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15126/2022 R.G., proposto da
NOME COGNOME , NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dall’ Avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso e su foglio allegato alla ‘istanza ex art. 380 -bis c.p.c. ‘ depositata il 3 aprile 2024; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrenti- nei confronti di
MINISTERO DELL’INTERNO – COMITATO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO , in persona del Ministro pro tempore ;
-intimato- per la cassazione della sentenza n. 1282/2021 della CORTE d’APPELLO di LECCE, pubblicata il 26 novembre 2021;
udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
udìto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimenti deliberativi del 18 novembre 2003 nn. 253 e 254, il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso accolse le istanze di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di tipo mafioso (istituito con legge n. 512 del 1999, art. 4, comma 3) formulate da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME in qualità di congiunti superstiti di NOME COGNOME in relazione alle somme loro riconosciute dalla sentenza n. 599/2003 della Corte d’assise di Lecce, a titolo di provvisionale risarcitoria posta a carico dei responsabili dell’omicidio del loro congiunto, condannati in via generica al risarcimento del danno.
Con provvedimenti del 26 settembre 2018 nn. 498 e 500, lo stesso Comitato deliberò la revoca delle precedenti delibere e alla revoca seguì la richiesta di restituzione delle somme versate.
I provvedimenti di revoca furono basati sul rilievo che l’art. 4, comma 3, della legge n. 512 del 1999 era stato modificato dall’art. 15 della legge n.122 del 2016, esplicitando la previsione che i benefici previsti per i superstiti a carico del Fondo sono concessi a condizione
che il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali o comunque dissociato da essi; poiché nella fattispecie era risultato che il congiunto dei richiedenti, vittima dell’omicidio, non era persona estranea ad ambienti malavitosi, l’accesso al Fondo doveva essere revocato e le somme versate dovevano essere restituite.
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME opposero i detti provvedimenti dinanzi al Tribunale di Lecce.
i l Tribunale rilevò che l’istanza di accesso al Fondo di rotazione, per le somme di cui era stata disposta la restituzione, era stata accolta sulla base della provvisionale concessa con la sentenza di condanna generica del 2003 e che, all’epoca dell’ accoglimento dell’istanza, il diritto vantato dagli opponenti sussisteva in base alle norme vigenti, sicché esso diritto non poteva essere negato in ragione della sopravvenienza di una norma successiva.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Lecce, in accoglimento dell’impugnazione del Ministero dell’Interno -Comitato per le vittime dei reati di tipo mafioso, ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME compensando le spese dei due gradi di giudizio.
L a Corte d’appello, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (è stata citata Cass. n. 28890/2019), ha ritenuto che, in tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, l ‘ estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l ‘ accesso al fondo di rotazione istituito dall ‘ art. 4, comma 3, della legge n. 512 del 1999, costituisce condizione immanente allo scopo della legge, volta a contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa, sicché deve attribuirsi all ‘ art. 15, comma 1, lett. c) , della l. n. 122 del 2016 -che ha introdotto nella disciplina positiva
l ‘ espressa previsione di tale condizione -valenza non innovativa ma meramente confermativa del requisito.
Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto che, nella fattispecie, non era stato ancora definito il procedimento amministrativo sull’ istanza di accesso al fondo, dovendosi tenere conto, al riguardo, non già della data di presentazione della domanda amministrativa, ma del momento di definizione del procedimento; definizione che avrebbe postulato la decisione sull’istanza proposta in seguito alla condanna al risarcimento del danno (istanza non ancora definita alla luce della nuova normativa), non rilevando al riguardo la decisione sull’istanza proposta in seguito alla condanna generica con provvisionale (già definita con le delibere liquidatorie del 2003), oggetto di successiva revoca.
Propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla base di un unico, articolato motivo.
il Ministero dell’Interno – Comitato per i benefici in favore delle vittime della mafia, ancorché intimato, non ha svolto difese in sede di legittimità.
La trattazione del ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale, è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 16 luglio 2024, n. 19641 e rifissata, unitamente a quella di altri ricorsi concernenti controversie similari, con decreto del Presidente Titolare di questa Sezione del 6 febbraio 2025.
Il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, ex art. 360 n. 3. cod. proc. civ., la ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 651 e 652 c.p. anche in relazione agli artt. 2909 cc; 2043 cc;1223, 2056 cc 2946 cc; 278, 423 cpc.) ‘ .
La sentenza impugnata viene censurata sia nella parte in cui avrebbe ritenuto applicabile retroattivamente il comma 3 del l’ art. 15 della legge n. 122/2016, sia nella parte in cui avrebbe reputato non concluso il procedimento amministrativo sull’istanza di ammissione al fondo rotativo con riguardo alle somme liquidate con la provvisionale stabilita dalla sentenza n. 599/2003 della Corte d’assise di Lecce.
La prima censura pone la questione se il precetto contenuto nell’art. 15, comma 1, lett. c) , della legge n. 122 del 2016 abbia portata innovativa dell’ordinamento giuridico, con conseguente soggezione alla regola generale dell’ irretroattività (in quanto la condizione da esso prevista ai fini della fruizione dei benefici stabiliti dalla legge n. 512 del 1999 -vale a dire l’estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l ‘ accesso al fondo di rotazione -si traduca in una modifica della struttura della fattispecie legale da cui discende il diritto soggettivo del beneficiario) ovvero se abbia valore meramente ricognitivo di un connotato già intrinseco alla predetta fattispecie legale che dà diritto all ‘ accesso al Fondo (e dunque di un elemento costitutivo negativo di essa, quale pre-requisito immanente allo scopo stesso della legge istitutiva), con conseguente esclusione di portata innovativa e con circoscrizione della sua efficacia alla chiarificazione di un precetto già insito nella disciplina originaria posta dalla legge istitutiva e ricavabile in via interpretativa.
L ‘illustrata questione di diritto -che l’ordinanza di rimessione ha correttamente individuato come ‘ questione di diritto di particolare
rilevanza’, anche in ragione della potenziale attitudine a porsi in numerosi giudizi -è stata, peraltro, già affrontata e risolta da questa Corte, la quale ha affermato il principio secondo il quale, in tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, l ‘ estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l ‘ accesso al fondo di rotazione, istituito dalla legge n. 512 del 1999, ha natura di elemento costitutivo negativo della fattispecie legale che dà diritto all ‘ accesso al Fondo, con la conseguenza che deve necessariamente sussistere per il riconoscimento del beneficio, anche prima dell ‘ entrata in vigore dell ‘ art. 15, comma 1, lett. c) , della legge n. 122 del 2016; norma che, nell ‘ introdurre espressamente tale condizione, ha valore non innovativo, ma puramente chiarificatore di un connotato intrinseco alla fattispecie legale (Cass. n. 28627 del 2023; successivamente, cfr. Cass. n. 12146 del 2024 e Cass. 6007 del 2024; da ultimo, Cass. nn.17987 e 18360 del 2025).
In tal senso si è argomentato:
a) dal precetto contenuto nell’art. 1 legge 20 ottobre 1990, n. 302 ( Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ), il quale, nel prevedere il diritto alla elargizione in favore di « chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell ‘ ordine democratico » (comma 1), nonché in favore di chiunque tali pregiudizi subisca « in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’articolo 416bis del cod. pen. » (comma 2), subordina detta provvidenza a talune condizioni negative, tra le quali quello dell’essere il soggetto leso « del
tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali » (comma 2, lett. b);
b) dalla previsione dell’art. 2 -quinquies , comma 1, lett. a) , del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, il quale prevede la stessa condizione negativa per l’elargizione stabilita in favore dei superstiti del soggetto deceduto a seguito dei crimini in questione; al riguardo deve osservarsi che, in base a tale previsione, i benefici previsti per i superstiti dall’art. 4 legge n. 302 del 1990 sono concessi a condizione che « il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell ‘ evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava »; tale previsione risulta mantenuta anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 5, comma 1, del decreto -legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 9 giugno 2025, n. 80, la quale ne ha solo mutato la collocazione nell’ambito del comma 1, ora ponendola sotto la lettera a) ; viene dunque prevista una condizione negativa già peraltro desumibile per implicito, prima del detto intervento del legislatore del 2008, dallo stesso art. 4 legge n. 302 del 1990, dal momento che questa norma, nel prevedere tale elargizione, richiama i casi di cui all’art. 1;
c) dal rilievo che i criteri dettati dalle norme citate « valgono in via generale per tutte le provvidenze erogate dallo Stato, essendo insiti nella stessa ratio legis , che è appunto quella di indennizzare le vittime, intendendosi per tali, necessariamente, i soggetti del tutto estranei agli ambienti malavitosi e non coloro che ne fanno parte, i quali, a ragionare diversamente, riceverebbero, del tutto irragionevolmente, aiuti di
Stato per avere scelto la via del crimine piuttosto che quella della legalità »;
d) dall’ulteriore rilievo che l’ istituzione del Fondo di rotazione, ex lege 22 dicembre 1999, n. 512, persegue lo scopo di rendere effettivo e concreto il diritto al risarcimento del danno riconosciuto giudizialmente a favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, attribuendone l’onere in via sussidiaria per l’appunto al Fondo , sicché l’estraneità agli ambienti di mafia del soggetto che chieda l’accesso al Fondo medesimo, « allo stesso modo che quella richiesta per i soggetti che chiedano l’indennizzo previsto dalle legge n. 302 del 1990, costituisce invero condizione immanente allo scopo stesso della legge, tale per cui essa contraddirebbe sé stessa e la funzione per cui il Fondo è stato istituito ove se ne ammettesse l’applicazione anche in favore di soggetti intranei al contesto criminale da cui originano i fatti lesivi ».
Tali argomentazioni vanno condivise, dovendosi ribadire che lo scopo mediato -ma evidentemente prioritario -perseguito dalla legge istitutiva del Fondo di rotazione è pur sempre quello di contrastare i fenomeni d’infiltrazione mafiosa, nella ragionevole convinzione che la concreta solidarietà in favore di coloro che hanno subìto danni materiali alle proprie attività economiche (per il coraggio di essersi sottratti al regime deprimente della mafia) possa consentire agli stessi di trarre benefici oggettivi dal diritto concreto al risarcimento dei danni patiti, così al tempo stesso contrastando quelle situazioni di debolezza, isolamento e inferiorità economica e sociale nel quale attecchisce e si fortifica il fenomeno mafioso.
Lungi dal conseguire questo scopo, si otterrebbe invece, il risultato opposto se il beneficio si riconoscesse nel caso in cui il beneficiario (o il congiunto) risulti appartenere al contesto criminale che ha dato
ragione e origine al fatto lesivo; tali soggetti riceverebbero in tal caso la provvidenza pubblica non per essersi coraggiosamente allontanati e opposti al contesto mafioso ma, al contrario, paradossalmente, proprio per averne fatto parte.
4.1. Ritiene, dunque il Collegio di dare piena continuità ai principi sanciti dalla pronuncia n. 28627/2023 di questa Corte (e ribaditi dalle citate, più recenti, pronunce), i quali, del resto, costituiscono il consolidamento di un orientamento già precedentemente affermato (cfr. Cass.8/11/2019, n. 28820), peraltro non contraddetto da pronunce precedenti (in particolare, Cass., Sez. Un., n.21927/2008; Cass. n. 21306 del 2015; Cass. n. 8646/2016) solo apparentemente contrastanti, in relazione alle quali si rinvia alle puntuali considerazioni espresse nella medesima ordinanza n. 28627 del 2023 ( Punti 8, 8.1, 8.2 e 8.3 delle Ragioni della decisione ).
Né un orientamento dissonante può ravvisarsi in decisioni latamente coeve o sopravvenute rispetto alla pronuncia n. 28627/2003, quali in particolare, quelle contenute in Cass. 10/03/2023, n. 7189 e in Cass. 24/09/2024, n. 25573.
La prima pronuncia si occupa di un profilo di natura squisitamente processuale, affermando la posizione di litisconsorte necessario del Fondo di rotazione nel giudizio civile di risarcimento dei danni causati dai reati di tipo mafioso, con la conseguente decorrenza del termine breve di impugnazione dalla data di notifica della sentenza ex art. 325 cod. proc. civ. al solo Ministero; nel motivare tale affermazione l’ordinanza richiama, incidentalmente, i presupposti dell’obbligazione posta a carico dello Stato quali f issati dall’art. 4 l egge n. 512 del 1999, ma non affronta affatto la questione -del tutto irrilevante ai fini di
quel giudizio -se, nel relativo fatto costitutivo, rientrasse, o no, l’estraneità della vittima e dei beneficiari ad ambienti di mafia .
La seconda decisione ribadisce bensì che il diritto soggettivo alla erogazione del beneficio in presenza dei presupposti previsti dalla legge è insensibile ai successivi mutamenti di questi ultimi, sia esso precedente o successivo alla domanda amministrativa, ma lo fa in un caso in cui il mutamento (irrilevante) riguardava l’inclusione, tra i soggetti destinatari del beneficio, anche degli enti collettivi; anche in tal caso, dunque, il principio affermato non può ritenersi difforme rispetto a quello enuncia to dall’arresto del 2019 e da quelli che ad esso si sono successivamente conformati, nei quali -come già detto -non si afferma la rilevanza ostativa di un presupposto nuovo sopravvenuto al fatto costitutivo del diritto quale previsto al tempo dell’evento, né si propone una interpretazione estensiva di taluni presupposti, ma ben diversamente si afferma che quello dell’estraneità della vittima primaria all’ambiente malavitoso è da ritenersi requisito immanente alla legge che accorda quella provvidenza, come tale sussistente sin dalla sua prima introduzione, di guisa che quel principio non ne viene affatto contraddetto.
4.2. Non si tratta, invero, né di attribuire un potere discrezionale valutativo circa la rilevanza di circostanze non previste dalla legge, né di far riferimento a dati o contesti normativi diversi per materia o sopraggiunti all’evento, né ancora di ricavare pe r via di interpretazione estensiva un presupposto non previsto originariamente dalla norma giuridica.
Al contrario, quello predetto è da considerare alla stregua di un prerequisito ab origine «immanente» al l’intervento normativo e intrinseco nella stessa definizione degli aventi diritto come «vittime» di reati
maturati in ambienti di criminalità organizzata, pena la negazione stessa dello scopo perseguito dalla legge.
Se ne trae conferma testuale anche dal lessico utilizzato dal legislatore che distingue, da un lato, al comma 3 dell’art. 4 della legge n. 512 del 1999, le circostanze in presenza delle quali « l’obbligazione del Fondo non sussiste », dall’altro, nel comma 4, le condizioni in presenza delle quali « il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato ». Le prime sono dunque identificate quali elementi negativi della fattispecie legale che dà diritto all’accesso al Fondo; le seconde quali fatti impeditivi de ll’esercizio di un diritto già sorto.
Ebbene, non a caso l’art. 15, comma 1, lett. c) , della legge 7 luglio 2016, n. 122, ha inserito l’inciso « ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all ‘ articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302 » (vale a dire l’ipotesi in cui risulti esclusa l’estraneità del soggetto leso ad ambienti e rapporti delinquenziali) nel comma 3, ossia tra gli elementi che definiscono, in negativo, la stessa fattispecie legale costitutiva del diritto all’accesso e non t ra le condizioni che, all a stregua di eccezioni, ne impediscono l’esercizio. Appare evidente che, in tal modo, la modifica ha (solo) inteso esplicitare quello che è un connotato intrinseco alla definizione della fattispecie legale, come tale ricavabile dalla sua stessa ragion d’es sere.
La tesi che attribuisce all ‘estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l ‘ accesso al fondo di rotazione la natura di pre-requisito immanente allo scopo stesso della legge istitutiva n. 512 del 1999 e, pertanto, di elemento costitutivo negativo della fattispecie legale (la cui originaria sussistenza prescin de dall’ esplicitazione contenuta nella legge n.122 del 2016), trova poi conferma nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 122 del 2024.
Questa sentenza ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del l’ art. 2quinquies , comma 1, lettera a ), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (norma, tra l’altro, come sopra s’è già detto, riscritta dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80), nella parte in cui esclude, dai benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, i parenti o affini entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l ‘ applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all ‘ articolo 51, comma 3bis , del codice di procedura penale.
Nell’emette re questa pronuncia, la Corte costituzionale ha osservato che la disciplina dettata dal decreto-legge n. 151 del 2008, convertito dalla legge n. 186 del 2008, e successivamente modificata dalla legge n. 94 del 2009 ( Disposizioni in materia di sicurezza pubblica ) si prefigge una finalità legittima, in quanto intende evitare che le limitate risorse dello Stato siano sviate dal sostegno delle vittime della mafia e del terrorismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare.
Il raggiungimento di questa finalità legittima non richiede, tuttavia, necessariamente il mezzo (da ritenersi sproporzionato rispetto al fine) della esclusione preventiva, dalla platea dei beneficiari della provvidenza, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, dal momento che essa è già efficacemente perseguita attraverso la prescrizione di requisiti tassativi e stringenti di meritevolezza, come, in particolare, quello previsto dal
surrichiamato art. 1, comma 2, lettera b ), della legge n. 302 del 1990, il quale sancisce il presupposto della totale estraneità della vittima diretta agli ambienti criminali, nonché quello previsto dal successivo art. 9bis della medesima legge ( introdotto dall’art. 1, comma 259, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ), il quale puntualizza che le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali « sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari » e, dunque, non soltanto delle vittime dirette.
In altri termini, il perseguimento della legittima finalità di evitare che le limitate risorse dello Stato siano sviate dal sostegno delle vittime della mafia e del terrorismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare, non ha bisogno della creazione di una irragionevole presunzione assoluta di indegnità ancorata al vincolo di parentela o affinità, giacché è efficacemente assicurata dal presupposto costituito dall’estraneità del destinatario del beneficio agli ambienti delinquenziali.
Presupposto che, in quanto requisito tassativo e stringente di meritevolezza, non può che essere elemento costitutivo originario del vantato diritto soggettivo, dovendo considerarsi « immanente al sistema la necessità di una verifica rigorosa della radicale estraneità al contesto criminale » (così Corte cost. n. 122 del 2024, Punto 10 del Considerato in diritto ).
In questa prospettiva, non solo va confermato l’ orientamento che esclude la valenza innovativa delle disposizione di cui all’art.15, comma 1, lett. c) , della legge n. 122 del 2016 (la quale, tutt’al contrario, nel prevedere l’ estraneità del soggetto leso o danneggiato
ad ambienti e rapporti delinquenziali, si limita ad -ulteriormente -esplicitare, in via meramente ricognitiva, un pre-requisito negativo già immanente alla fattispecie legale che dà diritto all’acce sso al Fondo di rotazione istituito dalla legge n. 512 del 1999), ma va anche precisato che la predetta estraneità non si esaurisce nella mera condizione di incensurato o, in negativo, nella mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma postula, in positivo e in senso più pregnante, la prova di una condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose, sicché grava su chi rivendica elargizioni o assegni vitalizi, l’onere di dimostrare in modo persuasivo tale presupposto fattuale del diritto azionato, mentre la carenza di una prova adeguata ridonda a danno di chi reclama le provvidenze (in tal senso, v. ancora Corte cost. n. 122 del 2024, Punto 10 del Considerato in diritto , e, nella giurisprudenza di questa Corte, cfr. Cass. 16/03/2025, n.6962).
Ne discende l’infondatezza della prima censura posta dall’unico motivo del ricorso in esame, che va pertanto rigettata.
Del pari infondata è la seconda doglianza, con cui la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui avrebbe reputato non concluso il procedimento amministrativo sull’istanza di ammissione al fondo rotativo con riguardo alle somme liquidate con la provvisionale stabilita dalla sentenza n.599/2003 della Corte d’assise di Lecce.
Questa doglianza si basa sul presupposto che la norma transitoria contenuta nel comma 3 dell’art. 15 della legge n. 122 del 2016 (secondo cui la disposizione di cui al precedente comma 1, lett. c) , si applica alle ‘ istanze non ancora definite ‘ alla data di entrata in vigore della presente legge) farebbe riferimento alle istanze proposte in via amministrativa, sicché la disposizione che esige l’estraneità del
beneficiario agli ambienti malavitosi troverebbe applicazione solo in relazione ai casi in cui non sarebbe stato ancora emesso il provvedimento amministrativo inoppugnabile di riconoscimento del diritto.
Il presupposto da cui muovono i ricorrenti è, peraltro, erroneo in iure , in quanto questa Corte ha chiarito che alla norma transitoria del comma 3 dell’art. 15 delle legge n. 122 del 2016 può attribuirsi il solo scopo di rimarcare l’intangibilità di provvedimenti che, pur nell’eventuale erroneo misconoscimento del requisito di cui s’è detto, abbiano concesso il beneficio, ove gli stessi non siano più suscettibili nemmeno di sindacato giurisdizionale, non invece quello di individuare il discrimine nell’esaur imento del solo iter amministrativo (Cass. 13/10/2023, n. 28627, cit. ).
Anche sotto tale profilo, ai principi sanciti dalla pronuncia appena citata va data continuità, in quanto solo il giudicato può costituire un impedimento all’applicazione della legge sopravvenuta, non certo la definizione in sede amministrativa.
La fattispecie in esame rientra a pieno titolo nella illustrata norma transitoria, non essendo ancora passata in giudicato la pronuncia giurisdizionale emessa sull’impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio.
8. Devono dunque enunciarsi i seguenti principi diritto:
─ « In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, il requisito della estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali costituisce elemento costitutivo originario della fattispecie legale che dà diritto all’accesso al Fondo di rotazione istituito dalla legge n. 512 del 1999, in quanto pre-requisito tassativo e stringente di meritevolezza in funzione dello scopo perseguito di sostegno alle
vittime della mafia e di contrasto ai fenomeni d’infiltrazione mafiosa. Tale natura implica, da un lato, sotto il profilo formale, l’esclusione del riconoscimento di efficacia innovativa dell’ordinamento giuridico al disposto dell ‘ art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122 del 2016, quale norma meramente ricognitiva, in funzione chiarificatrice, di un connotato intrinseco alla fattispecie legale; dall’altro lato, sotto il profilo sostanziale, che il predetto requisito, da intendersi, non già, in negativo, come mera condizione di incensurato o come mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma, in positivo, quale condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose, deve essere provato dal richiedente la provvidenza o il beneficio, sicché, in difetto di tale dimostrazione, la domanda deve essere rigettata »;
─ « L’espressione ‘istanze non ancora definite’ contenuta nell’art. 15, comma 3, della legge n. 122 del 2016 -che costituisce condizione per l’applicabilità della modifica dell’art. 4, comma 3, della legge n. 512 del 1999 introdotta dal comma 1, lettera c), del medesimo art. 15 -deve ritenersi sottintendere la presenza di un contenzioso giurisdizionale non ancora approdato al giudicato, non potendo ritenersi definita l’istanza oggetto solo di una decisione emessa in sede amministrativa ».
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante l’ indefensio dell’amministrazione intimata.
A norma dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso, ai sensi del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
A norma dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione