Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19588 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19588 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15126/2022 R.G., proposto da
NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME, NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in calce al ricorso e su foglio RAGIONE_SOCIALEgato alla ‘istanza ex art. 380 -bis c.p.c. ‘ depositata il 3 aprile 2024; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrenti- nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE – COMITATO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO , in persona del Ministro pro tempore ;
-intimato- per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1282/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di LECCE, pubblicata il 26 novembre 2021;
udìta la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 27 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udìto il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimenti deliberativi del 18 novembre 2003 nn. 253 e 254, il RAGIONE_SOCIALE accolse le istanze di accesso al RAGIONE_SOCIALE (istituito con legge n. 512 del 1999, art. 4, comma 3) formulate da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in qualità di congiunti superstiti di NOME COGNOME, in relazione RAGIONE_SOCIALE somme loro riconosciute dalla sentenza n. 599/2003 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’assise di Lecce, a titolo di provvisionale risarcitoria posta a carico dei responsabili RAGIONE_SOCIALE‘omicidio del loro congiunto, condannati in via generica al risarcimento del danno.
Con provvedimenti del 26 settembre 2018 nn. 498 e 500, lo stesso RAGIONE_SOCIALE deliberò la revoca RAGIONE_SOCIALEe precedenti delibere e alla revoca seguì la richiesta di restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme versate.
I provvedimenti di revoca furono basati sul rilievo che l’art. 4, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 512 del 1999 era stato modificato dall’art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n.122 del 2016, esplicitando la previsione che i RAGIONE_SOCIALE previsti per i superstiti a carico del RAGIONE_SOCIALE sono concessi a condizione
che il RAGIONE_SOCIALEario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali o comunque dissociato da essi; poiché nella fattispecie era risultato che il congiunto dei richiedenti, vittima RAGIONE_SOCIALE‘omicidio, non era persona estranea ad ambienti malavitosi, l’accesso al RAGIONE_SOCIALE doveva essere revocato e le somme versate dovevano essere restituite.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME opposero i detti provvedimenti dinanzi al Tribunale di Lecce.
i l Tribunale rilevò che l’istanza di accesso al RAGIONE_SOCIALE, per le somme di cui era stata disposta la restituzione, era stata accolta sulla base RAGIONE_SOCIALEa provvisionale concessa con la sentenza di condanna generica del 2003 e che, all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘ accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza, il diritto vantato dagli opponenti sussisteva in base RAGIONE_SOCIALE norme vigenti, sicché esso diritto non poteva essere negato in ragione RAGIONE_SOCIALEa sopravvenienza di una norma successiva.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Lecce, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, compensando le spese dei due gradi di giudizio.
L a Corte d’appello, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (è stata citata Cass. n. 28890/2019), ha ritenuto che, in tema di elargizioni in favore di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l ‘ estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l ‘ accesso al fondo di RAGIONE_SOCIALE istituito dall ‘ art. 4, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 512 del 1999, costituisce condizione immanente allo scopo RAGIONE_SOCIALEa legge, volta a contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa, sicché deve attribuirsi all ‘ art. 15, comma 1, lett. c) , RAGIONE_SOCIALEa l. n. 122 del 2016 -che ha introdotto nella disciplina positiva
l ‘ espressa previsione di tale condizione -valenza non innovativa ma meramente confermativa del requisito.
Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto che, nella fattispecie, non era stato ancora definito il procedimento amministrativo sull’ istanza di accesso al fondo, dovendosi tenere conto, al riguardo, non già RAGIONE_SOCIALEa data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa, ma del momento di definizione del procedimento; definizione che avrebbe postulato la decisione sull’istanza proposta in seguito alla condanna al risarcimento del danno (istanza non ancora definita alla luce RAGIONE_SOCIALEa nuova normativa), non rilevando al riguardo la decisione sull’istanza proposta in seguito alla condanna generica con provvisionale (già definita con le delibere liquidatorie del 2003), oggetto di successiva revoca.
Propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di un unico, articolato motivo.
il RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa mafia, ancorché intimato, non ha svolto difese in sede di legittimità.
La trattazione del ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale, è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 16 luglio 2024, n. 19641 e rifissata, unitamente a quella di altri ricorsi concernenti controversie similari, con decreto del Presidente Titolare di questa Sezione del 6 febbraio 2025.
Il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza .
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, ex art. 360 n. 3. cod. proc. civ., la ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 651 e 652 c.p. anche in relazione agli artt. 2909 cc; 2043 cc;1223, 2056 cc 2946 cc; 278, 423 cpc.) ‘ .
La sentenza impugnata viene censurata sia nella parte in cui avrebbe ritenuto applicabile retroattivamente il comma 3 del l’ art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122/2016, sia nella parte in cui avrebbe reputato non concluso il procedimento amministrativo sull’istanza di ammissione al fondo rotativo con riguardo RAGIONE_SOCIALE somme liquidate con la provvisionale stabilita dalla sentenza n. 599/2003 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’assise di Lecce.
La prima censura pone la questione se il precetto contenuto nell’art. 15, comma 1, lett. c) , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122 del 2016 abbia portata innovativa RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico, con conseguente soggezione alla regola generale RAGIONE_SOCIALE‘ irretroattività (in quanto la condizione da esso prevista ai fini RAGIONE_SOCIALEa fruizione dei RAGIONE_SOCIALE stabiliti dalla legge n. 512 del 1999 -vale a dire l’estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l ‘ accesso al fondo di RAGIONE_SOCIALE -si traduca in una modifica RAGIONE_SOCIALEa struttura RAGIONE_SOCIALEa fattispecie legale da cui discende il diritto soggettivo del RAGIONE_SOCIALEario) ovvero se abbia valore meramente ricognitivo di un connotato già intrinseco alla predetta fattispecie legale che dà diritto all ‘ accesso al RAGIONE_SOCIALE (e dunque di un elemento costitutivo negativo di essa, quale pre-requisito immanente allo scopo stesso RAGIONE_SOCIALEa legge istitutiva), con conseguente esclusione di portata innovativa e con circoscrizione RAGIONE_SOCIALEa sua efficacia alla chiarificazione di un precetto già insito nella disciplina originaria posta dalla legge istitutiva e ricavabile in via interpretativa.
L ‘illustrata questione di diritto -che l’ordinanza di rimessione ha correttamente individuato come ‘ questione di diritto di particolare
rilevanza’, anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa potenziale attitudine a porsi in numerosi giudizi -è stata, peraltro, già affrontata e risolta da questa Corte, la quale ha affermato il principio secondo il quale, in tema di elargizioni in favore di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l ‘ estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l ‘ accesso al fondo di RAGIONE_SOCIALE, istituito dalla legge n. 512 del 1999, ha natura di elemento costitutivo negativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie legale che dà diritto all ‘ accesso al RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che deve necessariamente sussistere per il riconoscimento del RAGIONE_SOCIALEo, anche prima RAGIONE_SOCIALE ‘ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 15, comma 1, lett. c) , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122 del 2016; norma che, nell ‘ introdurre espressamente tale condizione, ha valore non innovativo, ma puramente chiarificatore di un connotato intrinseco alla fattispecie legale (Cass. n. 28627 del 2023; successivamente, cfr. Cass. n. 12146 del 2024 e Cass. 6007 del 2024; da ultimo, Cass. nn.17987 e 18360 del 2025).
In tal senso si è argomentato:
a) dal precetto contenuto nell’art. 1 legge 20 ottobre 1990, n. 302 ( Norme a favore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE del terrorismo e RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata ), il quale, nel prevedere il diritto alla elargizione in favore di « chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza RAGIONE_SOCIALEo svolgersi nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato di atti di terrorismo o di eversione RAGIONE_SOCIALE ‘ ordine democratico » (comma 1), nonché in favore di chiunque tali pregiudizi subisca « in conseguenza RAGIONE_SOCIALEo svolgersi nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento RAGIONE_SOCIALEe finalità RAGIONE_SOCIALEe associazioni di cui all’articolo 416bis del cod. pen. » (comma 2), subordina detta provvidenza a talune condizioni negative, tra le quali quello RAGIONE_SOCIALE‘essere il soggetto leso « del
tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali » (comma 2, lett. b);
b) dalla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 -quinquies , comma 1, lett. a) , del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, il quale prevede la stessa condizione negativa per l’elargizione stabilita in favore dei superstiti del soggetto deceduto a seguito dei crimini in questione; al riguardo deve osservarsi che, in base a tale previsione, i RAGIONE_SOCIALE previsti per i superstiti dall’art. 4 legge n. 302 del 1990 sono concessi a condizione che « il RAGIONE_SOCIALEario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo RAGIONE_SOCIALE ‘ evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava »; tale previsione risulta mantenuta anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 5, comma 1, del decreto -legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 9 giugno 2025, n. 80, la quale ne ha solo mutato la collocazione nell’ambito del comma 1, ora ponendola sotto la lettera a) ; viene dunque prevista una condizione negativa già peraltro desumibile per implicito, prima del detto intervento del legislatore del 2008, dallo stesso art. 4 legge n. 302 del 1990, dal momento che questa norma, nel prevedere tale elargizione, richiama i casi di cui all’art. 1;
c) dal rilievo che i criteri dettati dRAGIONE_SOCIALE norme citate « valgono in via generale per tutte le provvidenze erogate dallo Stato, essendo insiti nella stessa ratio legis , che è appunto quella di indennizzare le RAGIONE_SOCIALE, intendendosi per tali, necessariamente, i soggetti del tutto estranei agli ambienti malavitosi e non coloro che ne fanno parte, i quali, a ragionare diversamente, riceverebbero, del tutto irragionevolmente, aiuti di
Stato per avere scelto la via del crimine piuttosto che quella RAGIONE_SOCIALEa legalità »;
d) dall’ulteriore rilievo che l’ istituzione del RAGIONE_SOCIALE, ex lege 22 dicembre 1999, n. 512, persegue lo scopo di rendere effettivo e concreto il diritto al risarcimento del danno riconosciuto giudizialmente a favore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, attribuendone l’onere in via sussidiaria per l’appunto al RAGIONE_SOCIALE , sicché l’estraneità agli ambienti di mafia del soggetto che chieda l’accesso al RAGIONE_SOCIALE medesimo, « allo stesso modo che quella richiesta per i soggetti che chiedano l’indennizzo previsto dRAGIONE_SOCIALE legge n. 302 del 1990, costituisce invero condizione immanente allo scopo stesso RAGIONE_SOCIALEa legge, tale per cui essa contraddirebbe sé stessa e la funzione per cui il RAGIONE_SOCIALE è stato istituito ove se ne ammettesse l’applicazione anche in favore di soggetti intranei al contesto criminale da cui originano i fatti lesivi ».
Tali argomentazioni vanno condivise, dovendosi ribadire che lo scopo mediato -ma evidentemente prioritario -perseguito dalla legge istitutiva del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è pur sempre quello di contrastare i fenomeni d’infiltrazione mafiosa, nella ragionevole convinzione che la concreta RAGIONE_SOCIALE in favore di coloro che hanno subìto danni materiali RAGIONE_SOCIALE proprie attività economiche (per il coraggio di essersi sottratti al regime deprimente RAGIONE_SOCIALEa mafia) possa consentire agli stessi di trarre RAGIONE_SOCIALE oggettivi dal diritto concreto al risarcimento dei danni patiti, così al tempo stesso contrastando quelle situazioni di debolezza, isolamento e inferiorità economica e sociale nel quale attecchisce e si fortifica il fenomeno RAGIONE_SOCIALE.
Lungi dal conseguire questo scopo, si otterrebbe invece, il risultato opposto se il RAGIONE_SOCIALEo si riconoscesse nel caso in cui il RAGIONE_SOCIALEario (o il congiunto) risulti appartenere al contesto criminale che ha dato
ragione e origine al fatto lesivo; tali soggetti riceverebbero in tal caso la provvidenza pubblica non per essersi coraggiosamente allontanati e opposti al contesto RAGIONE_SOCIALE ma, al contrario, paradossalmente, proprio per averne fatto parte.
4.1. Ritiene, dunque il Collegio di dare piena continuità ai principi sanciti dalla pronuncia n. 28627/2023 di questa Corte (e ribaditi dRAGIONE_SOCIALE citate, più recenti, pronunce), i quali, del resto, costituiscono il consolidamento di un orientamento già precedentemente affermato (cfr. Cass.8/11/2019, n. 28820), peraltro non contraddetto da pronunce precedenti (in particolare, Cass., Sez. Un., n.21927/2008; Cass. n. 21306 del 2015; Cass. n. 8646/2016) solo apparentemente contrastanti, in relazione RAGIONE_SOCIALE quali si rinvia RAGIONE_SOCIALE puntuali considerazioni espresse nella medesima ordinanza n. 28627 del 2023 ( Punti 8, 8.1, 8.2 e 8.3 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Né un orientamento dissonante può ravvisarsi in decisioni latamente coeve o sopravvenute rispetto alla pronuncia n. 28627/2003, quali in particolare, quelle contenute in Cass. 10/03/2023, n. 7189 e in Cass. 24/09/2024, n. 25573.
La prima pronuncia si occupa di un profilo di natura squisitamente processuale, affermando la posizione di litisconsorte necessario del RAGIONE_SOCIALE nel giudizio civile di risarcimento dei danni causati dai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente decorrenza del termine breve di impugnazione dalla data di notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 325 cod. proc. civ. al solo RAGIONE_SOCIALE; nel motivare tale affermazione l’ordinanza richiama, incidentalmente, i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione posta a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato quali f issati dall’art. 4 l egge n. 512 del 1999, ma non affronta affatto la questione -del tutto irrilevante ai fini di
quel giudizio -se, nel relativo fatto costitutivo, rientrasse, o no, l’estraneità RAGIONE_SOCIALEa vittima e dei RAGIONE_SOCIALEari ad ambienti di mafia .
La seconda decisione ribadisce bensì che il diritto soggettivo alla erogazione del RAGIONE_SOCIALEo in presenza dei presupposti previsti dalla legge è insensibile ai successivi mutamenti di questi ultimi, sia esso precedente o successivo alla domanda amministrativa, ma lo fa in un caso in cui il mutamento (irrilevante) riguardava l’inclusione, tra i soggetti destinatari del RAGIONE_SOCIALEo, anche degli enti collettivi; anche in tal caso, dunque, il principio affermato non può ritenersi difforme rispetto a quello enuncia to dall’arresto del 2019 e da quelli che ad esso si sono successivamente conformati, nei quali -come già detto -non si afferma la rilevanza ostativa di un presupposto nuovo sopravvenuto al fatto costitutivo del diritto quale previsto al tempo RAGIONE_SOCIALE‘evento, né si propone una interpretazione estensiva di taluni presupposti, ma ben diversamente si afferma che quello RAGIONE_SOCIALE‘estraneità RAGIONE_SOCIALEa vittima primaria all’ambiente malavitoso è da ritenersi requisito immanente alla legge che accorda quella provvidenza, come tale sussistente sin dalla sua prima introduzione, di guisa che quel principio non ne viene affatto contraddetto.
4.2. Non si tratta, invero, né di attribuire un potere discrezionale valutativo circa la rilevanza di circostanze non previste dalla legge, né di far riferimento a dati o contesti normativi diversi per materia o sopraggiunti all’evento, né ancora di ricavare pe r via di interpretazione estensiva un presupposto non previsto originariamente dalla norma giuridica.
Al contrario, quello predetto è da considerare alla stregua di un prerequisito ab origine «immanente» al l’intervento normativo e intrinseco nella stessa definizione degli aventi diritto come «RAGIONE_SOCIALE» di RAGIONE_SOCIALE
maturati in ambienti di criminalità organizzata, pena la negazione stessa RAGIONE_SOCIALEo scopo perseguito dalla legge.
Se ne trae conferma testuale anche dal lessico utilizzato dal legislatore che distingue, da un lato, al comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 512 del 1999, le circostanze in presenza RAGIONE_SOCIALEe quali « l’obbligazione del RAGIONE_SOCIALE non sussiste », dall’altro, nel comma 4, le condizioni in presenza RAGIONE_SOCIALEe quali « il diritto di accesso al RAGIONE_SOCIALE non può essere esercitato ». Le prime sono dunque identificate quali elementi negativi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie legale che dà diritto all’accesso al RAGIONE_SOCIALE; le seconde quali fatti impeditivi de ll’esercizio di un diritto già sorto.
Ebbene, non a caso l’art. 15, comma 1, lett. c) , RAGIONE_SOCIALEa legge 7 luglio 2016, n. 122, ha inserito l’inciso « ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all ‘ articolo 1, comma 2, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge 20 ottobre 1990, n. 302 » (vale a dire l’ipotesi in cui risulti esclusa l’estraneità del soggetto leso ad ambienti e rapporti delinquenziali) nel comma 3, ossia tra gli elementi che definiscono, in negativo, la stessa fattispecie legale costitutiva del diritto all’accesso e non t ra le condizioni che, all a stregua di eccezioni, ne impediscono l’esercizio. Appare evidente che, in tal modo, la modifica ha (solo) inteso esplicitare quello che è un connotato intrinseco alla definizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie legale, come tale ricavabile dalla sua stessa ragion d’es sere.
La tesi che attribuisce all ‘estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l ‘ accesso al fondo di RAGIONE_SOCIALE la natura di pre-requisito immanente allo scopo stesso RAGIONE_SOCIALEa legge istitutiva n. 512 del 1999 e, pertanto, di elemento costitutivo negativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie legale (la cui originaria sussistenza prescin de dall’ esplicitazione contenuta nella legge n.122 del 2016), trova poi conferma nella recente sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 122 del 2024.
Questa sentenza ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del l’ art. 2quinquies , comma 1, lettera a ), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (norma, tra l’altro, come sopra s’è già detto, riscritta dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80), nella parte in cui esclude, dai RAGIONE_SOCIALE previsti per i superstiti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE del terrorismo e RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata, i parenti o affini entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l ‘ applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui al codice RAGIONE_SOCIALEe leggi antimafia, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all ‘ articolo 51, comma 3bis , del codice di procedura penale.
Nell’emette re questa pronuncia, la Corte costituzionale ha osservato che la disciplina dettata dal decreto-legge n. 151 del 2008, convertito dalla legge n. 186 del 2008, e successivamente modificata dalla legge n. 94 del 2009 ( Disposizioni in materia di sicurezza pubblica ) si prefigge una finalità legittima, in quanto intende evitare che le limitate risorse RAGIONE_SOCIALEo Stato siano sviate dal sostegno RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa mafia e del terrorismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare.
Il raggiungimento di questa finalità legittima non richiede, tuttavia, necessariamente il mezzo (da ritenersi sproporzionato rispetto al fine) RAGIONE_SOCIALEa esclusione preventiva, dalla platea dei RAGIONE_SOCIALEari RAGIONE_SOCIALEa provvidenza, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti a procedimento penale per RAGIONE_SOCIALE di particolare gravità, dal momento che essa è già efficacemente perseguita attraverso la prescrizione di requisiti tassativi e stringenti di meritevolezza, come, in particolare, quello previsto dal
surrichiamato art. 1, comma 2, lettera b ), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 302 del 1990, il quale sancisce il presupposto RAGIONE_SOCIALEa totale estraneità RAGIONE_SOCIALEa vittima diretta agli ambienti criminali, nonché quello previsto dal successivo art. 9bis RAGIONE_SOCIALEa medesima legge ( introdotto dall’art. 1, comma 259, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1996, n. 662: Misure di razionalizzazione RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica ), il quale puntualizza che le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali « sono richieste, per la concessione dei RAGIONE_SOCIALE previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari » e, dunque, non soltanto RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE dirette.
In altri termini, il perseguimento RAGIONE_SOCIALEa legittima finalità di evitare che le limitate risorse RAGIONE_SOCIALEo Stato siano sviate dal sostegno RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa mafia e del terrorismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare, non ha bisogno RAGIONE_SOCIALEa creazione di una irragionevole presunzione assoluta di indegnità ancorata al vincolo di parentela o affinità, giacché è efficacemente assicurata dal presupposto costituito dall’estraneità del destinatario del RAGIONE_SOCIALEo agli ambienti delinquenziali.
Presupposto che, in quanto requisito tassativo e stringente di meritevolezza, non può che essere elemento costitutivo originario del vantato diritto soggettivo, dovendo considerarsi « immanente al sistema la necessità di una verifica rigorosa RAGIONE_SOCIALEa radicale estraneità al contesto criminale » (così Corte cost. n. 122 del 2024, Punto 10 del Considerato in diritto ).
In questa prospettiva, non solo va confermato l’ orientamento che esclude la valenza innovativa RAGIONE_SOCIALEe disposizione di cui all’art.15, comma 1, lett. c) , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122 del 2016 (la quale, tutt’al contrario, nel prevedere l’ estraneità del soggetto leso o danneggiato
ad ambienti e rapporti delinquenziali, si limita ad -ulteriormente -esplicitare, in via meramente ricognitiva, un pre-requisito negativo già immanente alla fattispecie legale che dà diritto all’acce sso al RAGIONE_SOCIALE istituito dalla legge n. 512 del 1999), ma va anche precisato che la predetta estraneità non si esaurisce nella mera condizione di incensurato o, in negativo, nella mancanza di affiliazione RAGIONE_SOCIALE consorterie criminali, ma postula, in positivo e in senso più pregnante, la prova di una condotta di vita antitetica al codice di comportamento RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni malavitose, sicché grava su chi rivendica elargizioni o assegni vitalizi, l’onere di dimostrare in modo persuasivo tale presupposto fattuale del diritto azionato, mentre la carenza di una prova adeguata ridonda a danno di chi reclama le provvidenze (in tal senso, v. ancora Corte cost. n. 122 del 2024, Punto 10 del Considerato in diritto , e, nella giurisprudenza di questa Corte, cfr. Cass. 16/03/2025, n.6962).
Ne discende l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa prima censura posta dall’unico motivo del ricorso in esame, che va pertanto rigettata.
Del pari infondata è la seconda doglianza, con cui la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui avrebbe reputato non concluso il procedimento amministrativo sull’istanza di ammissione al fondo rotativo con riguardo RAGIONE_SOCIALE somme liquidate con la provvisionale stabilita dalla sentenza n.599/2003 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’assise di Lecce.
Questa doglianza si basa sul presupposto che la norma transitoria contenuta nel comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122 del 2016 (secondo cui la disposizione di cui al precedente comma 1, lett. c) , si applica RAGIONE_SOCIALE ‘ istanze non ancora definite ‘ alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge) farebbe riferimento RAGIONE_SOCIALE istanze proposte in via amministrativa, sicché la disposizione che esige l’estraneità del
RAGIONE_SOCIALEario agli ambienti malavitosi troverebbe applicazione solo in relazione ai casi in cui non sarebbe stato ancora emesso il provvedimento amministrativo inoppugnabile di riconoscimento del diritto.
Il presupposto da cui muovono i ricorrenti è, peraltro, erroneo in iure , in quanto questa Corte ha chiarito che alla norma transitoria del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEe legge n. 122 del 2016 può attribuirsi il solo scopo di rimarcare l’intangibilità di provvedimenti che, pur nell’eventuale erroneo misconoscimento del requisito di cui s’è detto, abbiano concesso il RAGIONE_SOCIALEo, ove gli stessi non siano più suscettibili nemmeno di sindacato giurisdizionale, non invece quello di individuare il discrimine nell’esaur imento del solo iter amministrativo (Cass. 13/10/2023, n. 28627, cit. ).
Anche sotto tale profilo, ai principi sanciti dalla pronuncia appena citata va data continuità, in quanto solo il giudicato può costituire un impedimento all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge sopravvenuta, non certo la definizione in sede amministrativa.
La fattispecie in esame rientra a pieno titolo nella illustrata norma transitoria, non essendo ancora passata in giudicato la pronuncia giurisdizionale emessa sull’impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca del RAGIONE_SOCIALEo.
8. Devono dunque enunciarsi i seguenti principi diritto:
─ « In tema di elargizioni in favore di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il requisito RAGIONE_SOCIALEa estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali costituisce elemento costitutivo originario RAGIONE_SOCIALEa fattispecie legale che dà diritto all’accesso al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE istituito dalla legge n. 512 del 1999, in quanto pre-requisito tassativo e stringente di meritevolezza in funzione RAGIONE_SOCIALEo scopo perseguito di sostegno RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa mafia e di contrasto ai fenomeni d’infiltrazione mafiosa. Tale natura implica, da un lato, sotto il profilo formale, l’esclusione del riconoscimento di efficacia innovativa RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico al disposto RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 15, comma 1, lett. c), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 122 del 2016, quale norma meramente ricognitiva, in funzione chiarificatrice, di un connotato intrinseco alla fattispecie legale; dall’altro lato, sotto il profilo sostanziale, che il predetto requisito, da intendersi, non già, in negativo, come mera condizione di incensurato o come mancanza di affiliazione RAGIONE_SOCIALE consorterie criminali, ma, in positivo, quale condotta di vita antitetica al codice di comportamento RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni malavitose, deve essere provato dal richiedente la provvidenza o il RAGIONE_SOCIALEo, sicché, in difetto di tale dimostrazione, la domanda deve essere rigettata »;
─ « L’espressione ‘istanze non ancora definite’ contenuta nell’art. 15, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122 del 2016 -che costituisce condizione per l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 512 del 1999 introdotta dal comma 1, lettera c), del medesimo art. 15 -deve ritenersi sottintendere la presenza di un contenzioso giurisdizionale non ancora approdato al giudicato, non potendo ritenersi definita l’istanza oggetto solo di una decisione emessa in sede amministrativa ».
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante l’ indefensio RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione intimata.
A norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso, ai sensi del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
A norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione