Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11770 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11770 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17753-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 85/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2022 R.G.N. 2172/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
28/03/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
Benefici vittime del dovere
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/03/2025
CC
Rilevato che
Con sentenza del 14.2.2022 n. 85, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli con la quale era stata respinta la domanda volta a richiedere la concessione dei benefici assistenziali estesi alle vittime del dovere e soggetti equiparati, ex art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266/2005 e d.P.R. n. 243/2006.
La Corte d’appello, sulla base di una consulenza d’ufficio, ha confermato la sentenza di rigetto di primo grado perché, nella specie, non sussisteva il requisito di ‘rischi o fatiche maggiori’ ovvero il requisito RAGIONE_SOCIALEa straordinarietà, requisito dall’ art. 1 comma 563 e 564 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266/2005 e dal d.P.R. n. 243/20 06 come presupposto necessario per l’otten ere i benefici richiesti: l’assenza di prova RAGIONE_SOCIALE‘asserita esposizione incideva non solo sull’accertamento del nesso causale, ma anche sul requisito RAGIONE_SOCIALEe particolari condizioni ambientali od operative di missione.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, NOME COGNOME ricorre in cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio ha riserva to il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 564 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266/20 05, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, lett. c) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 comma 1 n. 6) del d.P.R. n. 243/2006, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva riconosciuto che il COGNOME, nell’adempimento del proprio dovere, in occasione RAGIONE_SOCIALEe missioni
militari indicate in ricorso, era stato esposto a tutta una serie di fattori nocivi diversi e ultronei rispetto a quelli insiti nell’ordinaria attività di autista svolto in Italia sebbene egli fosse stato a contatto con l’uranio impoverito, transitando in zone degradate e devastate dai bombardamenti.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. . La Corte d’appello dopo aver affermato che ‘le ragioni del gravame non possono essere condivise tenuto conto sia del quadro normativo sia degli esiti RAGIONE_SOCIALEa c.t.u. medicolegale’, in realtà nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEe motivazioni, aveva contestato al ricorrente anche la carenza di prova a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili, in quanto censurano l’esame del materiale istruttorio condotto dalla Corte d’appello e contestano gli accertamenti RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte al fine di una nuova decisione dei medesimi fatti, in presenza di una doppia decisione ‘conforme’, ex art. 348 ter c.p.c., di primo e secondo grado che preclude il riesame dei medesimi fatti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a pagare al RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre spese prenotate e a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.3.25