Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11770 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11770 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17753-2022 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo Studio Legale Associato COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 85/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2022 R.G.N. 2172/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Benefici vittime del dovere
R.G.N. 17753/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 28/03/2025
CC
Rilevato che
Con sentenza del 14.2.2022 n. 85, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli con la quale era stata respinta la domanda volta a richiedere la concessione dei benefici assistenziali estesi alle vittime del dovere e soggetti equiparati, ex art. 1 della legge n. 266/2005 e d.P.R. n. 243/2006.
La Corte d’appello, sulla base di una consulenza d’ufficio, ha confermato la sentenza di rigetto di primo grado perché, nella specie, non sussisteva il requisito di ‘rischi o fatiche maggiori’ ovvero il requisito della straordinarietà, requisito dall’ art. 1 comma 563 e 564 della legge n. 266/2005 e dal d.P.R. n. 243/20 06 come presupposto necessario per l’otten ere i benefici richiesti: l’assenza di prova dell’asserita esposizione incideva non solo sull’accertamento del nesso causale, ma anche sul requisito delle particolari condizioni ambientali od operative di missione.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, NOME COGNOME ricorre in cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Il Collegio ha riserva to il deposito dell’ ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 1 comma 564 della legge n. 266/20 05, dell’art. 1, comma 1, lett. c) e dell’art. 3 comma 1 n. 6) del d.P.R. n. 243/2006, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva riconosciuto che il COGNOME, nell’adempimento del proprio dovere, in occasione delle missioni
militari indicate in ricorso, era stato esposto a tutta una serie di fattori nocivi diversi e ultronei rispetto a quelli insiti nell’ordinaria attività di autista svolto in Italia sebbene egli fosse stato a contatto con l’uranio impoverito, transitando in zone degradate e devastate dai bombardamenti.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. . La Corte d’appello dopo aver affermato che ‘le ragioni del gravame non possono essere condivise tenuto conto sia del quadro normativo sia degli esiti della c.t.u. medicolegale’, in realtà nello svolgimento delle motivazioni, aveva contestato al ricorrente anche la carenza di prova a sostegno della domanda. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili, in quanto censurano l’esame del materiale istruttorio condotto dalla Corte d’appello e contestano gli accertamenti della medesima Corte al fine di una nuova decisione dei medesimi fatti, in presenza di una doppia decisione ‘conforme’, ex art. 348 ter c.p.c., di primo e secondo grado che preclude il riesame dei medesimi fatti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a pagare al Ministero dell ‘ Interno le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre spese prenotate e a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.3.25