Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13074 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19142-2019 proposto da:
NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 287/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/03/2019 R.G.N. 210/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 29.3.2019, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/02/2024
CC
che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME volta a conseguire i benefici previsti a favore dei familiari superstiti di vittime innocenti RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 15.2.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4, 7 e 9bis , l. n. 302/1990, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 prel. c.c. per avere la Corte di merito disatteso il principio secondo cui la c.d. speciale elargizione costituisce oggetto di un diritto soggettivo ed altresì per aver applicato in specie la previsione di cui all’art. 2quinquies , l. n. 94/2009, nonostante essa fosse entrata in vigore successivamente alla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa volta al conseguimento del beneficio;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato il proprio giudizio su documentazione tardivamente prodotta dal RAGIONE_SOCIALE in prime cure;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che dal compendio istruttorio non si ricavasse la prova RAGIONE_SOCIALEa sua estraneità ad ambienti RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata;
che, al riguardo, va preliminarmente rilevato che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che la documentazione
tardivamente prodotta dal RAGIONE_SOCIALE in prime cure era stata ritualmente acquisita nel ‘doveroso esercizio del potere di cui all’art. 421 c.p.c.’ e che, avuto riguardo al tempo di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa (giugno 2009), la disciplina applicabile doveva rinvenirsi nel combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 259, l. n. 662/1996, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 2, lett. a) , l. n. 407/1998, che aveva previsto, per la concessione dei benefici in questione, la ‘condizione di estraneità agli ambienti delinquenziali’, poi reiterata in termini anche dall’art. 2 -quater , d.l. n. 151/2008 (conv. con l. 186/2008), hanno interamente confermato l’accertamento del giudice di primo grado circa l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa ‘prova RAGIONE_SOCIALE‘assenza di frequentazioni di ambienti criminali ovvero di rapporti con ambiti delinquenziali’;
che, tanto premesso, i primi due motivi si rivelano prima facie inammissibili, difettando le censure di qualsiasi confronto con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per come sopra riassunta;
che, sul punto, merita di essere ribadito che il motivo di ricorso per cassazione dev’essere costituito dall’enunciazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali la decisione è erronea, di talché la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, che l’art. 366 n. 4 c.p.c. sanziona con l’inammissibilità (così, da ult., Cass. n. 1341 del 2024);
che del pari inammissibile è il terzo motivo, essendo consolidato l’orientamento secondo cui principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEe predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa
applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1° , n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. (così da ult. Cass. n. 27847 del 2021), rimanendo pertanto preclusa ogni censura allorché, come nella specie, ricorra una doppia conforme di merito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter , ult. co., c.p.c., vigente ratione temporis ;
che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per onorari, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15.2.2024.