Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 734 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 734 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17626-2019 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 17626/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 14/12/2023
CC
– intimati –
avverso la sentenza n. 1003/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 27/11/2018 R.G.N. 1045/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza del 27.11.2018 n. 1003, la Corte d’appello di Catania accoglieva il gravame proposto dall’Inps (rigettando quello incidentale dei lavoratori) avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa (nel procedimento riunito a quello incardinato davanti al tribunale di Modica) che aveva accolto la domanda di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’a umento figurativo dei contributi previdenziali versati, ai sensi della legge n. 257/92.
Il T ribunale disattendeva l’eccezione di prescrizione decennale, ritenendo che la decorrenza del relativo termine non coincideva, come sostenuto dall’Istituto, con la data di entrata in vigore della legge n. 257/92, dovendosi piuttosto fare riferimento al momento in cui dell’esposizione all’amianto e del conseguente pregiudizio, l’interessato avesse acquisito consapevolezza. Inoltre, sempre secondo il primo giudice, doveva, altresì, tenersi conto del lungo periodo che l’Inail aveva impiegato per dare una risposta alle istanze dei lavoratori, essendo logico ritenersi che il diritto in questione non potesse essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., fintanto che il
procedimento dinanzi all’Inail non si fosse concluso. Nel merito, il Tribunale accoglieva le domande dei lavoratori, aderendo alla ricostruzione della CTU che nello stabilimento di Modica erano presenti concentrazioni di amianto superiori al limite di legge per i lavoratori addetti alla conduzione del tornio meccanico ed anche in riferimento ai lavoratori Napoli e Tidona, che pur esclusi dal perito d’ufficio dall’aver respirato fibre di amianto aereo disperse in concentrazioni qualificate, secondo il primo giudicante erano, invece, esposti all’amianto, al pari dei loro colleghi.
La Corte d’appello, in accoglimento del gravame dell’Inps , assorbito l’appello incidentale dei lavoratori, ha ritenuto che la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva, in conseguenza dell’esposizione all’amianto, andasse collocata al momento di presentazione delle istanze all’Inail per la certificazione dell’esposizione, essendo già a tale data acquisita la consapevolezza dell’esposizione ; escludeva, inoltre, che il rilascio dell’attestazione Inail costituisse una condicio sine qua non per l’insorgenza del diritto.
La Corte del merito riformava la decisione di prime cure quanto a Napolitano, per il quale negava il diritto al beneficio in difetto dell’esposizione all’amianto, in adesione alle conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in giudizio.
Avverso la sentenza della Corte d’appello NOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di cinque
motivi; l’Inps ha resistito con controricorso ; le altre parti in epigrafe indicate sono rimaste intimate.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame delle emergenze testimoniali ( testi COGNOME Emanuele e COGNOME NOME, all’udienza dell’8.9.2016 ) , in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in riferimento all ‘ attività lavorativa di fatto svolta e alla esposizione qualificata all’amianto.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con riferimento alla natura qualificata dell’esposizione all’amianto risultante dai parametri individuati dal l’ausiliare officiato in giudizio.
Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in merito al riconoscimento del beneficio previdenziale.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza, nella parte in cui omette la pronuncia con riguardo alla domanda di ricostituzione dei contributi previdenziali (oggetto dell’appello incidentale), in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p. c.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge, in particolare, degli artt. 91 e 92 c.p.c., in
relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in riferimento al regolamento delle spese di lite.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto contesta le valutazioni e gli accertamenti istruttori, di competenza esclusiva del giudice del merito e incensurabili in cassazione se non in ristretti limiti, non ricorrenti nella specie (Cass. n. 27000/16).
Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di esame congiunto, sono inammissibili, perché contestano il merito dell’indagine peritale in riferimento alle concrete mansioni svolte dal lavoratore COGNOME NOME, senza tener conto che la valutazione tecnica del l’ausiliare , fatta propria dalla Corte del merito, è un accertamento di fatto, incensurabile in cassazione se congruamente motivato, come nella specie, nei limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. novellato.
Il quarto motivo è infondato, con assorbimento del quinto, non potendo additarsi alcuna omessa pronuncia per avere la Corte di merito pronunciato sulla domanda, con esito sfavorevole al ricorrente, all’esito delle condivise conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in giudizio ed escludenti l ‘esposizione qualificata in ambienti di svolgimento della prestazione lavorativa con ridotta presenza di polveri aerodisperse.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese di lite, in favore dell’INPS, secondo quanto meglio indicato in dispositivo; non si provvede alla regolazione delle spese in favore delle parti rimaste intimate.
La dichiarazione di esonero, prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c., non trova applicazione nel procedimento in esame, avendo la causa ad oggetto l’accertamento del diritto all’attribuzione della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto (ex L. n. 257 del 1992) e non una prestazione previdenziale; pertanto, trova applicazione il principio secondo cui (Cass. n. 16676 del 2020) il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c. – espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati – opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l’oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del