Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4910 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 4910  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 605-2019 proposto da:
NOME,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e  difeso  dagli  avvocati  NOME  COGNOME,  NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2372/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/06/2018 R.G.N. 3558/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Oggetto
Benefici amianto
R.G.N. 605/2019 Cron. Rep. Ud. 13/12/2023 CC
La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo  grado  che  aveva  respinto  la  domanda  di  NOME volta ad ottenere il possesso dei benefici contributivi previsti dall’art.13, co.8 l. n.257/92.
Riteneva la Corte che non fosse stata provata l’esposizione ultradecennale all’amianto. Le prove orali dedotte dall’appellante erano generiche in quanto non indicavano specificamente per quanto tempo e con quale frequenza NOME sarebbe stato impiegato nelle mansioni fonte di esposizione all’amianto. La Corte poi richiamava la consulenza tecnica svolta in altro procedimento per concludere che, alla luce della stessa, come più volte pronunciato dalla stessa Corte in diverse cause, gli assistenti di volo non erano mai risultati esposti a materiali contenenti amianto.
Avverso la sentenza ricorre NOME COGNOME per otto motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME COGNOME deduce violazione degli artt.24 e 111 Cost., e/o art.112 c.p.c. in combinato disposto con l’art.13, co.8 l. n.257/92, in relazione all’art.360, co.1 n.4 c.p.c. La sentenza avrebbe violato il diritto di difesa con il rigetto tutte le prove chieste, tra cui quella di consulenza tecnica, basandosi su una consulenza non versata in giudizio, in ordine alla quale non vi era stato modo di contraddire. La Corte avrebbe fatto ricorso alla scienza privata. Inoltre, nel
ritenere che non fosse stato indicato in ricorso per quanto tempo e con che frequenza fossero state esercitate le mansioni fonte di esposizione all’amianto, la Corte avrebbe reso impossibile assolvere all’onere di deduzione e prova, trascurando l’insegnamento della cassazione secondo cui l’allegazione dell’esposizione non richiede indicazione specifica della quantità di fibre di amianto per centimetro cubo presenti nell’ambiente di lavoro. Sulla base delle allegazioni di ricorso, ovvero l’esposizione per 40 ore settimanali per i 240 giorni lavorativi annui, la Corte avrebbe dovuto disporre la c.t.u. chiesta, anche in forza del principio di cui all’art.421 c.p.c.
Con il  secondo  motivo  di  ricorso,  si  deduce  violazione dell’art.112  c.p.c.  in  combinato  disposto  con  l’art.13, co.8 l. n.257/92, in relazione all’art.360, co.1, n.4 c.p.c. Si  riprendono  le  argomentazioni  del  primo  motivo,  e viene specificato che la sentenza sarebbe stata resa in violazione  degli  artt.115  e  116  c.p.c.  in  quanto  non fondata su alcuna prova acquisita in giudizio.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.414  c.p.c.  e/o  437  c.p.c.  e/o  artt.24  e  31  d.lgs. n.277/91,  in  combinato  disposto  con  l’art.13,  co.8  l. n.257/92,  in  relazione  all’art.360,  co.1,  n.4  c.p.c.  Il motivo riprende gli argomenti dei primi due motivi.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.414 c.p.c. e/o 442 c.p.c. e/o 437 c.p.c. in combinato disposto con l’art.13, co.8 l. n.257/92, falsa applicazione degli  artt.  24  e  32  d.lgs.  n.277/91,  violazione  degli artt.115,  116,  420,  421,  445  c.p.c.,  2967  c.c.,  in
relazione all’art.360, co.1, n.3 c.p.c. Il motivo richiama gli argomenti dei primi due motivi.
Con  il  quinto  e  sesto  motivo  di  ricorso,  si  deduce violazione dell’art.111, co.6 Cost. e dell’art.132 c.p.c., in relazione all’art.360, co.1, n.4 e n.3 c.p.c. per avere la Corte reso una motivazione apparente, facendo riferimento alla consulenza di altro giudizio.
Con il settimo motivo di ricorso, si deduce omesso esame di  un  fatto  decisivo,  e  si  riprendono  gli  argomenti  dei primi due motivi di ricorso.
Con l’ottavo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.91  e  92  c.p.c.  per  avere  la  Corte  condannato  il ricorrente alle spese del grado d’appello anziché compensarle, essendo egli risultato vittorioso sulle eccezioni preliminari dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di decade nza e prescrizione.
I primi sette motivi possono essere trattati congiuntamente ponendo le medesime questioni, e sono infondati.
La sentenza non ha violato l’art.115 c.p.c., poiché ha motivato per relationem, come ammesso dall’art.118 d.a. c.p.c., facendo valere quanto statuito in una precedente sentenza: in essa venne negata l’esposizione ultradecennale all’amianto per i lavoratori che svolgevano mansioni analoghe a quelle del ricorrente. Non si tratta di ricorso alla scienza privata del giudice, bensì di un richiamo alle argomentazioni svolte in altro giudizio ritenuto sovrapponibile al presente dal punto di vista giuridico e fattuale.
Né la Corte d’appello ha affermato che vi era un’allegazione generica per non avere la parte specificato la quantità di fibre di amianto per centimetro cubo presenti nell’ambiente di lavoro. La Corte ha invece affermato -e sul punto i motivi non contengono alcuna censura specifica -che erano generici i capitoli di prova orale dedotti, giacché non indicavano specificamente per quanto tempo e con quale frequenza NOME sarebbe stato impiegato nelle mansioni fonte di esposizione all’amianto. Si tratta di una valutazione attinente non al piano delle allegazioni ma al profilo probatorio. Il richiamo al precedente ex art.118 d.a. c.p.c. risulta così avvalorato dal fatto che la richiesta probatoria, siccome generica riguardo alle prove testimoniali, era incapace di superare quanto già accertato in precedenti giudizi sulla medesima questione. Per lo stesso motivo, la Corte d’appello non ha ritenuto necessario dare ingresso alla consulenza tecnica, nemmeno in forza dell’art.437 c.p.c. c.p.c. Tale norma presuppone una indispensabilità della prova alla luce degli altri mezzi istruttori ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (Cass.7694/18). Nel caso di specie, stante la genericità delle prove orali chieste, la Corte ha ritenuto non fosse necessario alcun approfondimento istruttorio.
Resta solo da aggiungere che è da escludere la nullità della sentenza per motivazione inesistente. In realtà, la ratio decidendi è espressa nella sentenza, ed è fondata sulla assenza di esposizione ad amianto per gli assistenti di volo in base a quanto accertato in altri giudizi, e in mancanza di deduzioni istruttorie capaci si superare tale accertamento.
Infondato è anche l’ottavo motivo di ricorso.
La Corte ha applicato l’art.91 c.p.c. in punto di soccombenza: l’odierno ricorrente era risultato soccombente sulla domanda di merito svolta in giudizio, restando irrilevante il rigetto delle altrui eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione (Cass.18503/14).  Del  resto,  la  decisione  di  mancata compensazione, pur in caso di soccombenza reciproca, è rimessa alla discrezionalità del giudice e non censurabile in cassazione (v. tra le tante, Cass.264/06).
Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.