Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22600 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24361-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 97/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 15/02/2019 R.G.N. 1543/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Benefici amianto
R.G.N. 24361/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/06/2024
CC
RILEVATO CHE
NOME COGNOME convenne in giudizio l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e chiese il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 per il periodo dal 1977 al 2000 durante il quale, allegava, era stato esposto alle polveri di amianto quale operatore di linea volo e controllo qualità con collaudo sia in volo che a terra su aerei ed elicotteri a contatto con tubazioni, guarnizioni e lana di amianto. Dedusse di aver presentato domanda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di accertamento dell’esposizione il 10.5.2005 e quindi domanda di pensione di anzianità all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 10 luglio 2014 che l’RAGIONE_SOCIALE respinse.
Il Tribunale di Lecce adito dall’assicurato dichiarò improponibile il ricorso in relazione alla mancata presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento dei benefici amianto.
Con sentenza della Corte di appello di Lecce la domanda, pur proponibile, è stata ritenuta infondata sul rilievo che l’assicurato -in mancanza della certificazione dell’RAGIONE_SOCIALE attestante l’avvenuta esposizione qualificata alle polveri di amianto – non aveva allegato le circostanze e modalità della prestazione lavorativa alle dipendenze dei diversi datori di lavoro (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) quale operatore di terra e di bordo (ore, orario e turni di lavoro) né aveva descritto i luoghi e le modalità della prestazione. Conseguente alla genericità delle allegazioni è stato il diniego della prova chiesta. La Corte ha ritenuto irrilevanti le sentenze prodotte, prive di attestazione di giudicato e riferite a mansioni diverse e così pure la CTU disposta in altro giudizio che aveva accertato una elevata esposizione in un periodo, però, antecedente quello indicato nel presente giudizio e per mansioni diverse da quelle svolte dall’odierno ricorrente.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME che ha articolato due motivi ulteriormente illustrati da memoria . L’Inps ha resistito con controricorso.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. Ad avviso del ricorrente l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe solo genericamente contestato le allegazioni del ricorrente e neppure in appello avrebbe contestato alcunché.
Con una seconda censura ci si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., e si deduce che erroneamente la Corte avrebbe ignorato le prove chieste sin dal primo grado e reiterate in appell o ed osserva che i dati specifici dell’attività si desumevano dalle consulenze prodotte in giudizio e relative a colleghi di lavoro che avevano operato negli stessi stabilimenti e svolto identiche mansioni nello stesso ambiente. Sostiene che, ritenuto ammissibile e proponibile il ricorso la Corte avrebbe dovuto ammettere le prove per vagliare il merito.
Il ricorso è inammissibile poiché formula censure non conformi al dettato dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. ed è gravemente generico.
7.1. Il primo motivo invoca un principio di non contestazione ma non tiene conto del fatto che l’ onere di contestazione dei fatti costitutivi del diritto si coordina con l’allegazione dei medesimi. L’identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall’allegazione e dall’estensione delle relative contestazioni o non contestazioni. Ne consegue che l’onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all’una o all’altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della
parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (cfr. Cass. 19/04/2024 n. 10629 e 19/10/2016 n. 21075).
7.2. La Corte di appello ha ritenuto generiche le allegazioni del ricorso introduttivo del giudizio e il ricorrente, nel contestare tale affermazione, trascura di chiarire quali fossero gli specifici fatti dedotti e omette di riportare il contenuto, seppure per sintesi, del ricorso di primo grado così impedendo alla Corte di verificare ex actis la fondatezza delle censure formulate.
7.3. Peraltro, la Corte territoriale ha preso in esame le consulenze svolte negli altri processi e, con apprezzamento a lei riservato, ne ha valutato il contenuto chiarendo le ragioni per le quali le ha ritenute non utilizzabili.
7.4. Va ricordato che in tema di benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, l’allegazione del fatto costitutivo, relativo all’esposizione lavorativa ultradecennale ad amianto per un livello superiore a 100 fibre litro in rapporto ad un periodo lavorativo di otto ore, per il suo contenuto fortemente valutativo, deve ritenersi sottratto all’ambito di operatività del principio di non contestazione e con ciò restituito interamente al “thema probandum ” come disciplinato dall’art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 28/09/2016 n. 19181). Ben vero che in materia di maggiorazione contributiva conseguente ad esposizione all’amianto, ai fini dell’esplicazione degli elementi costitutivi della domanda è sufficiente l’allegazione del fatto concernente l’esposizione morbigena nella misura richiesta per l’attribuzione del beneficio ex art.13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, senza necessità che il lavoratore indichi analiticamente la quantità di fibre per centimetro cubo presenti nell’ambiente di lavoro, posto che l’affermazione del dato quantitativo si può desumere
implicitamente dal rinvio alla norma attributiva del diritto di cui è stata chiesta in concreto l’applicazione (cfr. Cass. 14/03/2017 n. 6543 e 05/11/2018 n. 28142). Resta però che il fatto costitutivo del diritto al conseguimento dei benefici di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 non si identifica con la mera durata ultradecennale dello svolgimento dell’attività lavorativa in un luogo nel quale è presente amianto ed è necessaria anche la prova dell’esposizione qualificata, che può ritenersi raggiunta solo in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione in misura superiore alle soglie previste dalla legge.
7.5. In tale contesto è corretta la ricostruzione della Corte di merito che evidenzia che la domanda era carente dal punto di vista dell’allegazione delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e delle occasioni di esposizione all’amianto. La Corte ben chiarisce perché gli esiti di altre controversie e gli accertamenti in altre sedi dei consulenti incaricati dal giudice non erano utili nel processo avuto riguardo alle mansioni svolte e al tempo dell’esposizione ( il periodo in quelle esaminato era dal 1960 al 1972 addirittura antecedente al rapporto di lavoro del ricorrente). Si tratta di accertamento di fatto rispetto al quale la censura del secondo motivo è meramente contrappositiva e non specifica quale sarebbe il fatto decisivo omesso.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 giugno