Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 526 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 526 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10830/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, DELLA CORTE GUIDO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME.
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la sede dell’Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3646/2016 depositata il 26/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 26 maggio 2016, dopo aver disatteso l’eccezione di tardività dell’impugnazione perché la sentenza impugnata non era stata notificata ad un avvocato costituito ai fini del decorso del termine breve, ha riformato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda svolta dagli attuali ricorrenti avverso l’RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione all’attività lavorativa svolta presso la società RAGIONE_SOCIALE quali addetti a vari depositi;
ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale non era risultata provata la specifica e personale esposizione ad ambiente connotato dal superamento dei valori di rischio previsti dal D.Lgs. n. 277 del 1991, per non avere i lavoratori dedotto, né chiesto di provare, di essere stati essi stessi concretamente occupati nelle attività descritte in riferimento al deposito al quale erano addetti, in via continuativa, per un determinato numero di giorni e di ore nell’arco temporale indicato in ricorso; per gli esiti insufficienti RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale espletata in primo grado; per essere risultata non significativa la produzione documentale atteso che il divieto di prosecuzione di alcune attività nell’atto ispettivo prodotto evidenziava la necessità di considerare differentemente la posizione di ciascun dipendente, carenze alle quali non si poteva ovviare con esame peritale nè poteva rilevare la consulenza tecnica espletata in altro giudizio, pur in riferimento ai locali RAGIONE_SOCIALE medesima azienda, per essere rimasto del tutto ignoto il concreto atteggiarsi delle mansioni degli attuali ricorrenti;
avverso tale sentenza ricorrono per cassazione le parti indicate in epigrafe sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria;
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
Considerato che:
con i motivi di ricorso si deduce: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 434 c.p.c. per avere la Corte di merito, in assenza di rilievo dell’RAGIONE_SOCIALE , modificato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva statuito che il difensore fosse l’AVV_NOTAIO: 2) violazione degli artt. 82, 84, 170, 285, 325 e 326 c.p.c. perché la Corte d’appello aveva erroneamente dichiarato ammissibile l’appello , anche se la notifica era avvenuta ad un avvocato munito di mandato generale alle liti ed indicato nella memoria di costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE con poteri disgiunti; 3) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ravvisato nel parere del 1990 del dottor COGNOME, che dimostrerebbe come in tutti i depositi dell’ RAGIONE_SOCIALE era presente l’aerodispersione delle fibre in misura superiore al limite di legge di 0,1 ff/l in quanto il parere de quo intendeva il limite nel valore di 2 ff/l; 4) violazione dell’art. 24, comma 3°, d.lgs. n. 277 del 1991 e 13, comma 8°, RAGIONE_SOCIALE l. n. 257 del 1992 per avere la sentenza accertato la insussistenza RAGIONE_SOCIALE esposizione qualificata prendendo come parametro un limite diverso da quello pari a 0,1 ff/cc in ciascuna delle otto ore giornaliere e non guardando alla esposizione media;
i primi due motivi sono da rigettare perché, precisato che il giudicato interno si determina allorché la carenza del potere rappresentativo sia stata appositamente denunciata e, quindi, sia stata espressamente negata dal giudice di merito ovvero sia rimasta senza esplicita risposta e tale omessa pronuncia non sia stata poi oggetto di appello (Cass. n. 28078 del 2011), vale il principio che il decorso del
termine breve postula la notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza al procuratore costituito, cosa che la Corte territoriale ha escluso in modo adeguato;
la Corte d’appello partenopea, a seguito di attenta ricostruzione dei contenuti RAGIONE_SOCIALE memoria di costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE in primo grado, ha accertato l’assenza di sottoscrizione dell ‘atto da parte dell’avvocat a NOME COGNOME e cioè da parte RAGIONE_SOCIALE stessa avvocata che ricevette la notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza e non è certo sufficiente l’esistenza di un mandato generale alle liti, rilasciato a ciascuno dei legali appartenenti all’avvocatura dell’RAGIONE_SOCIALE, a determinare l’automatico effetto RAGIONE_SOCIALE assunzione RAGIONE_SOCIALE rappresentanza RAGIONE_SOCIALE parte in un determinato giudizio; neppure equivale alla corretta notifica la mera identificazione dell’ufficio presso il quale il procuratore presta servizio;
sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, con la sentenza 30 settembre 2020, n. 20866, componendo un contrasto insorto tra le sezioni, hanno affermato il seguente principio di diritto: “a garanzia del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE parte destinataria RAGIONE_SOCIALE notifica in ragione RAGIONE_SOCIALE competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità RAGIONE_SOCIALE condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura RAGIONE_SOCIALE cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore RAGIONE_SOCIALE parte o RAGIONE_SOCIALE parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede RAGIONE_SOCIALE sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE direzione RAGIONE_SOCIALE notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe RAGIONE_SOCIALE sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza”;
gli altri motivi, da trattare congiuntamente attesa la stretta connessione, sono pure infondati come da plurimi precedenti di questa Corte di cassazione resi in fattispecie simili alla presente (vd. tra le altre Cassazione civile sez. VI, 27/01/2015, (ud. 12/12/2014, dep. 27/01/2015), n.1467;
va preliminarmente rilevato che la ricostruzione normativa seguita dalla sentenza impugnata è conforme a ll’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità , posto che si è affermato che il riconoscimento del diritto alla fruizione del beneficio previsto dall’art. 13 l. n. 257/1992 postula (v. Cass. n. 4579 del 2012 e Cass. n.
20734 del 2014) l’accerta mento del fatto costitutivo del medesimo diritto che non si identifica con la mera durata ultradecennale di una attività’ lavorativa svolta in un luogo di lavoro in cui sia presente l’amianto, bensì con l’esposizione del lavoratore al rischio di ammalarsi a causa dell’inspirazione – per oltre un decennio – di fibre di amianto presenti in quel luogo in quantità’ superiore ai valori limite prescritti dalla normativa di prevenzione del D.Lgs. n. 277 del 1991;
tanto comporta che l’accertamento giudiziale RAGIONE_SOCIALE semplice durata di quell’attività’, senza accertamento del rischio effettivo e, quindi, senza l’apprezzamento di una esposizione “qualificata” non costituisce, di per sè, ragione di riconoscimento del diritto al beneficio contributivo;
la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la prova, la quale grava sul lavoratore, dell’esposizione all’amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge “deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza RAGIONE_SOCIALE mera possibilità di una concentrazione di fibre qualificata, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità” (in termini, Cass. n. 19456 del 2007; conformi: Cass. n. 10390 del 2009; Cass. n. 4579/2012 cit.; di “rilevante grado di probabilità” parla Cass. n. 16119 del 2005 e Cass. n. 4898 del 2010 aggiunge che tale accertamento deve essere effettuato per “ogni anno utile compreso nel periodo ultradecennale”);
passando all’esame del caso di specie rileva il Collegio che la Corte del merito, con ciò criticando la sentenza di primo grado, che aveva omesso qualsiasi accertamento concreto, non ha ritenuto raggiunta la prova dell’esposizione qualificata richiamandosi alla relazione di consulenza effettuata dal professo COGNOME che aveva effettuato i propri rilievi prima che si procedesse alla bonifica dei diversi depositi presso cui i ricorrenti avevano espletato la propria attività; la Corte territoriale, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, ha pure valorizzato i risultati del monitoraggio effettuato dalla datrice di lavoro (RAGIONE_SOCIALE nel 1990 in relazione ai livelli di inalazione ed esposizione di fibre di amianto per gli addetti ai lavori di schiodatura, tornitura e successiva inchiodatura dei ferodi, e che da tale monitoraggio era emerso che il livello di esposizione poteva stimarsi in quantità pari allo 0,25 per centimetro cubo; a fronte di tale dato, la relazione del prof. COGNOME NOME NOME basata sui campionamenti personali ed ambientali, effettuati nell’epoca rif erita al periodo tra il 18 gennaio 1990 ed il 14 aprile 1990, avevano evidenziato una forte variabilità delle concentrazioni di amianto a seconda delle varie zone e RAGIONE_SOCIALE durata, in genere molto breve, delle lavorazioni; in tal senso, la sentenza impugnata ha pure chiarito che la concentrazione di fibre di amianto in misura pari allo 0,25 per cc era riferibile esclusivamente al deposito di Posillipo e solo alle aree in cui vi erano lavorazioni con amianto ( ferodi e fogli), mentre l’amianto risultava assent e in altre aree; in
definitiva, la Corte ha costruito un quadro di accertamento tale da dimostrare la notevole diluizione dell’esposizione annuale dei singolo lavoratore, pur in presenza di occasionali superamenti del limite di esposizione normativamente previsto; dunque, in un quadro di mancata specificazione delle concrete mansioni da ciascuno svolte, non è stato ritenuto plausibile, con un grado di sufficiente probabilità considerare che l’esposizione lavorativa abbia comportato un livello espositivo medio ponderato, nell’arco decennale e più, pari o superiore alle 100 fibre all’anno”;
la motivazione espressa dai giudici di appello su fatto decisivo per il giudizio non pare frutto di passiva adesione alle risultanze RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica del prof. COGNOME, posto che risulta aver correttamente spiegato i termini del giudizio probabilistico svolto e c he, per giungere all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda, avrebbe dovuto condurre a quel grado di “elevata probabilità” che la giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata postula come necessario;
da quanto sopra esposto, risulta evidente l’infondatezza del rilievo mosso al la sentenza impugnata per aver travisato il contenuto RAGIONE_SOCIALE relazione tecnica del prof. COGNOME, in quanto il limite legale rispetto al quale tale esperto espresse il proprio giudizio era più elevato di quello introdotto dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, come anche la denuncia che sarebbero state trascurate le risultanze del monitoraggio contenuto in tale relazione, da cui era emerso che le operazioni manutentive venivano effettuate dagli elettromeccanici più volte nel corso dell’orario giornaliero di lavoro e non sporadicamente come affermato nella relazione Contarp;
la decisione assunta dalla Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali, nella valutazione e apprezzamento di tutti gli elementi di prova acquisiti agli atti, risultava maggiormente convincente la relazione Contarp, questa aveva difatti specificamente considerato – a differenza delle altre fonti – i tempi e la frequenza delle operazioni svolte dagli elettromeccanici ed implicanti il possibile contatto con materiali contenenti amianto, giungendo ad escludere che l’esposizione potesse integrare il superamento del valore limite di esposizione;
deve ricordarsi che la denuncia di un vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito RAGIONE_SOCIALE intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il ristretto profilo RAGIONE_SOCIALE omessa considerazione di fatti storici primari o secondari di carattere decisivo, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito RAGIONE_SOCIALE insindacabile selezione e valutazione RAGIONE_SOCIALE fonti del proprio convincimento;
nella specie, i dedotti vizi di motivazione non corrispondono al modello enucleabile negli esposti termini dal citato art. 360 cod. proc. civ., n. 5 poiché si sostanziano nel ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal giudice del merito; nel valutare le stesse risultanze istruttorie da quest’ultimo esaminate; nel trarne implicazioni e spunti per la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda in senso difforme da quello esposto nella sentenza impugnata; nel desumerne apprezzamenti circa la maggiore o minore valenza probatoria di alcuni elementi rispetto ad altri;
quanto poi alla mancata acquisizione RAGIONE_SOCIALE c.t.u. del dott. COGNOME resa in altro procedimento avente ad oggetto la medesima azienda di trasporto pubblico, non è dato valutare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE contestazione riferita alla motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte, posto che tale documento , in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c. non viene riprodotto (almeno nei termini essenziali), né si spiega per quale specifico e decisivo aspetto del contenuto dello stesso dovrebbe manifestarsi la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censura mossa alla sentenza impugnata;
il ricorso va dunque rigettato; segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in E. 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 novembre 2022.