Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4685 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4685 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4819-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 4819/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/12/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 478/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/08/2018 R.G.N. 1117/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 7.8.18 la corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza del 28.10.15 del tribunale di Ravenna, ha rigettato la domanda di riconoscimento dei benefici amianto ex articolo 13 legge 257 del 1992, ritenendo in particolare applicabile la decadenza ex articolo 47 d.p.r. 639 del 1970.
Il lavoratore in epigrafe ricorre con due motivi di ricorso, cui resiste l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce ex n. 4 nullità della sentenza, che si riferisce a fattispecie diversa.
Il motivo è infondato, in quanto il riferimento nella sentenza impugnata a dati errati del datore di lavoro e del periodo lavorativo non incide sul contenuto della sentenza e sulla sostanza del decisum , che ha riguardato soltanto la decadenza della domanda proposta.
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 47 d.p.r. 369 del 1970 per l’inapplicabilità della decadenza alla materia della maggiorazione contributiva.
Il ricorso non è fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dall’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo (applicabile ratione temporis) sostituito dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438, trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, in ragione dell’ampio riferimento contenuto nella norma alle «controversie in materia di trattamenti pensionistici» (Cass. n. 6773 del 2017, n. 7934 del 2014, e, da ultimo, Cass. n. 21310 e 21198 del 2016). Secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art. 47 citato, per l’ampio riferimento fatto alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione dei diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla legge
n.257 del 1992, art. 13, comma 8. In pratica, con la domanda per cui è causa non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l’accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant’anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico.
Nel senso indicato, si è affermato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 19029 del 17/07/2018, Rv. 649869 – 01, e Sez. L – , Sentenza n. 12087 del 16/05/2017, Rv. 644336 – 01) che, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, la decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 è applicabile anche alle domande giudiziali di rivalutazione contributiva avanzate da soggetti già pensionati, poiché ciò che si fa valere in questi casi non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica erroneamente liquidata in sede di determinazione amministrativa, bensì il
diritto ad un beneficio dotato di una sua specifica individualità ed autonomia, siccome riconosciuto dalla legge in presenza di condizioni diverse rispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 13