Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 834 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 834 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16003-2019 proposto da:
GENOVESE NOME, GENOVESE NOME, GENOVESE NOME, GENOVESE NOME, GENOVESE NOME, tutti nella qualità di eredi di GENOVESE NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato
Oggetto
R.G.N. 16003/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 14/12/2023
CC
e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5231/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/11/2018 R.G.N. 5065/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 12.11.18 la C orte d’appello di Napoli, in riforma di sentenza 26.4.13 del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe per benefici contributivi per esposizione ad amianto in ragione della maturata decadenza.
Avverso la sentenza ricorre il lavoratore per cinque motivi, cui resiste l’Inps con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 300 c.p.c. per mancata interruzione del processo a seguito di dichiarazione del decesso della parte.
Il motivo è infondato. Nel caso, invero, risulta dagli atti che la parte ha operato un mero deposito in cancelleria di memoria integrativa di costituzione con indicazione della
morte della parte e deposito di certificato di morte, e non ha invece reso la dichiarazione all’udienza né ha notificato all’altra parte l’evento , come prescritto dalla disposizione di rito.
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 325, 326 e 170 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante la notifica della sentenza alla parte nel domicilio eletto, con conseguente inidoneità della notifica a fare decorrere il termine breve di impugnazione, e ritenuto quindi tempestivo l’appello.
Occorre in proposito premettere che nel caso il nome del procuratore costituito non era indicato nella relata di notifica della sentenza, che recava la sola indic azione ‘avvocatura che l’ha difesa in primo grado’.
Ciò posto, il motivo è infondato, avendo questa Corte già evidenziato (Cass., Sez. U – , Sentenza n. 20866 del 30/09/2020, Rv. 658856 – 01) che, a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale
fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.
Il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 47 d.p.r. 639 del 70, per avere la Corte territoriale applicato la decadenza a una mera domanda di integrazione pensionistica.
Il quarto motivo deduce la violazione del medesimo articolo 47, per avere ammesso un effetto decadenziale tombale e non limitato ai ratei.
I due motivi, da esaminare insieme per la loro connessione, sono infondati, essendo il diritto azionato un diritto autonomo (fra tante, Cass. 25779 del 2023, Cass. n. 36561 del 2022; Cass. 29635 del 2018; Cass. n. 2856 del 2017; Cass. n. 2351 del 2015; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2856 del
02/02/2017, Rv. 642547 – 01) ed essendosi precisato, con le richiamate pronunce, che la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, e decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione.
Il quinto motivo, che deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 1. 1 n. 5 c.p.c., per aver trascurato la portata dell’articolo 6 del decreto legge 103 del 91, è inammissibile, non essendo dedotto un fatto discusso dalle parti e tuttavia non esaminato dalla sentenza, ma solo un vizio motivazionale della sentenza impugnata non più deducibile in sede di legittimità all’esito della riforma del richiamato articolo.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 14