Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 22910 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 22910 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30718/2020 R.G. proposto da :
ABBATE CONCETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME IMPRESA INDIVIDUALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI NORD n. 585/2020, depositata il 21/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
1. NOME COGNOME ha chiamato in giudizio la ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, deducendo di avere acquistato dalla convenuta due bracciali al costo di euro 900 uno ed euro 1.000 l’altro, promossi nel corso di una televendita televisiva come composti totalmente in oro e rivelatisi invece recare solamente una placcatura in oro. L’attrice ha chiesto di condannare la convenuta alla restituzione del prezzo pagato, oltre all’ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale. Nel corso del processo l’attrice ha rinunciato alla domanda in relazione al bracciale del valore di euro 900, insistendo nella propria domanda di restituzione e risarcimento del danno in relazione all’altro bracciale acquistato. Il Giudice di pace di Casoria ha parzialmente accolto la domanda e ha condannato la convenuta al pagamento della somma di euro 1.000. 2. La sentenza è stata impugnata dalla ditta RAGIONE_SOCIALE Il Tribunale di Napoli Nord ha anzitutto rigettato l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’appellante per avere avuto l’impugnazione ad oggetto una sentenza resa in una causa di valore inferiore a euro 1.000, in quanto anche al netto della parziale rinuncia a una parte della domanda, la causa ha comunque un valore ben superiore a euro 1.100, essendo rimasta ferma la domanda restitutoria di euro 1.000 inerente uno dei due bracciali e la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale pari a euro 1.000, per un totale quindi di euro 2.000, essendo irrilevante che la domanda sia poi stata in concreto accolta parzialmente nella limitata somma di euro 1.000. Il giudice d’appello ha invece ritenuto fondato il secondo motivo di gravame, con assorbimento dei restanti motivi, che lamentava l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto provata sulla base della prova testimoniale espletata la
non conformità del bene compravenduto alla descrizione e pubblicizzazione dello stesso fornito dal venditore: esaminando il compendio istruttorio acquisito al processo di primo grado, non può ritenersi in alcun modo provato che il venditore abbia consegnato all’acquirente un prodotto non conforme rispetto a quello oggetto del contratto di compravendita concluso e privo di caratteristiche specificamente pubblicizzate. Con la sentenza n. 585/2020 il Tribunale ha pertanto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigettato la domanda dell’attrice.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME. Resiste con controricorso l’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME.
La controricorrente ha depositato memoria, nella quale si limita a richiamare le proprie conclusioni.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Il primo motivo denuncia ‘nullità della sentenza e del procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 339, e 113 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione dell’art. 24 della Costituzione, omesso esame di fatto, regolarmente discusso dalle parti, decisivo’: la verifica del valore dichiarato del gravame dall’appellante (entro euro 1.100) avrebbe dovuto comportare o la inammissibilità dell’appello o al limite la rimessione della causa sul ruolo onde invitare parte appellante a meglio specificare il valore del gravame.
Il motivo non può essere accolto. Ad avviso della ricorrente, la sola dichiarazione ai fini del pagamento del contributo unificato da parte dell’appellante del valore della causa entro euro 1.100 avrebbe dovuto comportare l’inammissibilità dell’appello. La ricorrente non considera che -secondo la costante giurisprudenza di questa Corte -‘la dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda in
quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo’ (così, da ultimo, Cass. n. 13145/2025). Correttamente, pertanto, il giudice d’appello non ha considerato tale dichiarazione ai fini della determinazione dell’ammissibilità dell’appello.
2. Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 1, 21, commi 1 e 2, e 30 codice del consumo, 1428, 1429, 1439 e 1440 c.c., dolo omissivo, violazione degli artt. 36, 38 e 41 del d.P.R. n. 150/2002, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 c.c., omesso esame di fatti, regolarmente dibattuti, decisivi’: dall’esame del certificato di accompagnamento lasciato dal venditore e mai oggetto di contestazione emerge con chiarezza che il bracciale RAGIONE_SOCIALE viene descritto come composto di oro e di smalto, così che tolto lo smalto ricoprente la struttura metallica circolare l’oggetto avrebbe per il resto dovuto essere completamente e interamente in oro bianco, cioè avrebbe dovuto essere d’oro anche la struttura metallica circolare ricoperta dallo smalto; nel certificato non viene infatti menzionato l’argento, di cui era composta la struttura circolare, costituente la maggior parte del peso del bracciale; se il bracciale, di cui era indicato il peso, era certificato come di oro 750/1.000 e di smalto è di tutta evidenza che avrebbe dovuto essere composto solo di quei due materiali.
Il motivo è fondato. Il Tribunale ha rilevato che l’attrice ha lamentato la mancanza nel bene acquistato di determinate qualità che ha ritenuto essere state promesse, pubblicizzate e garantite dal venditore; trattandosi di contratto di compravendita concluso tra un professionista e un consumatore la vicenda trova pieno inquadramento nell’art. 129 del codice del consumo, il quale prevede che il venditore debba consegnare al consumatore acquirente beni conformi al contratto. Nel caso in esame tale circostanza -ad avviso del Tribunale -non sarebbe stata
dimostrata, in quanto dalla stessa scheda di descrizione del prodotto, depositata dall’attrice in primo grado, ‘è dato desumersi che lo stesso veniva descritto semplicemente come composto in ‘oro bianco 750/1000 e smalto’, senza nessuna precisa specificazione circa la sua composizione interamente ed esclusivamente in oro o in merito alla precisa quantità di oro presente all’interno dell’oggetto’.
Il Tribunale, così ragionando, ha omesso di esaminare il fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti – che, a fronte di una scheda del prodotto nella quale si legge ‘si certifica che il bracciale del peso di grammi 35 è firmato RAGIONE_SOCIALE in oro bianco 750/1000 e smalto’, il prodotto si è rivelato secondo la prospettazione dell’attrice composto non soltanto di oro bianco e smalto, essendo in particolare non di oro bianco, ma d’argento la struttura metallica circolare del medesimo (v. le pagg. 2 e 10 del ricorso), omesso esame che ha portato il Tribunale a ritenere irrilevante e quindi inammissibile il giuramento decisorio deferito dalla ricorrente e avente ad oggetto la composizione del bracciale.
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo e del quarto motivo che denunciano:
il terzo ‘omesso esame di fatti, regolarmente dibattuti, decisivi; violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 116, comma 1, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma 1, lett. g) codice del consumo, 2727 e 2729 c.c.’, in quanto – anche se il motivo è ragionevolmente assorbito dal precedente -va evidenziato in relazione alle deposizioni testimoniali delle due figlie dell’attrice che non si tratta di dichiarazioni de relato , avendo le testimoni personalmente sentito la promozione televisiva e assistito alle telefonate della madre alla RAGIONE_SOCIALE;
il quarto ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 233 e 238 c.p.c., motivazione illogica erronea e meramente apparente, quindi
inesistente, sulla ritenuta irrilevanza del giuramento decisorio deferito dalla appellata all’appellante’.
II. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Napoli Nord, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti il terzo e il quarto e rigettato il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli Nord in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione