Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29862 Anno 2019
2018
3053
Civile Sent. Sez. 2 Num. 29862 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2019
SENTENZA
sul ricorso 22862-2013 proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NATALE IMMACOLATA, nella qualità di eredi del sig. COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, GLYPH INDIRIZZO, GLYPH presso GLYPH lo GLYPH studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende; da : del in
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis; in RAGIONE_SOCIALE legis;
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avverso la sentenza n. 3616/2012 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/07/2012; APPELLO
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2018 dal Consigliere NOME COGNOME; pubblica COGNOME
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. per dei ricorso_
R.G. 22862/2013
FATTI DI CAUSA
1. NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono in cassazione, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 9 luglio 2012, n. 3616, che ha rigettato l’appello proposto dal dante causa (nel frattempo deceduto) NOME COGNOME avverso la pronuncia n. 16343/2008 del Tribunale di Roma.
2. NOME COGNOME nel 2003 aveva convenuto, davanti al Tribunale di Roma, il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che nel 2002 aveva acquistato, da NOME COGNOME, il 50% del diritto di proprietà relativo a un fondo sito in Casal di Principe, fondo il cui restante 50%, già di proprietà di NOME COGNOME, era stato oggetto di confisca – con provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli del 10 luglio 1999 – da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato; l’attore chiedeva quindi al Tribunale di disporre “lo scioglimento RAGIONE_SOCIALEa comunione e, formate le quote divisionali, che queste fossero assegnate ai condividenti o, qualora il bene fosse indivisibile, che fosse disposta l’assegnazione del bene in proprio favore, previa determinazione del conguaglio dovuto”. Il RAGIONE_SOCIALE si costituiva ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva; l’attore chiamava allora in causa l’RAGIONE_SOCIALE, proponendo nei suoi confronti la domanda fatta valere nei confronti del RAGIONE_SOCIALE. Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE, esponendo che era stata disposta la confisca del fondo, con decreto divenuto irrevocabile il 6 dicembre 2000, così che esso apparteneva al patrimonio RAGIONE_SOCIALEo Stato nella misura del 50%, con la conseguenza che spettava al giudice penale la competenza a decidere sui diritti che i terzi rimasti estranei al procedimento di prevenzione potevano vantare sui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed “eccepiva
l’incompetenza del giudice civile poiché la controversia era devoluta al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione penale”. Il Tribunale di Roma, dichiarata la carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’eccezione di incompetenza (l’attore, agendo quale proprietario RAGIONE_SOCIALEa quota del bene non assoggettata a confisca, non aveva fatto valere propri diritti sulla quota confiscata, così che doveva essere esclusa “la speciale competenza attribuita al giudice penale”) e ha rigettato la domanda.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I due motivi in cui il ricorso è articolato sono tra loro strettamente connessi:
Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2-septies, decies e undecies RAGIONE_SOCIALEa legge 575/1965, omessa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1111 c.c. e illogica, errata motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia”: la Corte d’appello ha errato nel ritenere applicabile al ricorrente una disposizione, il richiamato art. 2, relativa al regime RAGIONE_SOCIALE‘immobile confiscato, quando invece il ricorrente ha acquistato la quota non confiscata di un bene in comunione.
Il secondo motivo contesta “omessa applicazione del d.l. 4/2010, convertito nella legge 50/2010, nonché del d.lgs. 159/2011, assenza di motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia”: la Corte d’appello non ha poi considerato che, nel corso del processo, sono intervenuti dapprima il d.l. 4/2010 e poi il d.lgs. 159/2011, che hanno introdotto la possibilità di vendere i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile”.
I motivi, nei limiti di seguito precisati, sono fondati.
La Corte d’appello ha fondato il rigetto del gravame sui seguenti argomenti:
l’art. 2-undecies, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 31 maggio 1965, n. 575 impone ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un “vincolo di RAGIONE_SOCIALE, che non può essere in alcun modo eluso dall’esercizio del diritto potestativo allo scioglimento RAGIONE_SOCIALEa comunione”;
non vale il riferimento ai precedenti di questa Corte che hanno affermato che la confisca non pregiudica i diritti reali di garanzia costituiti sui RAGIONE_SOCIALE oggetto del provvedimento ablativo perché il principio è stato affermato in relazione ai diritti costituit anteriormente all’instaurazione del procedimenti di prevenzione, mentre nel caso in esame NOME COGNOME ha acquistato la quota del fondo nel 2002, quando il provvedimento di confisca era divenuto, sin dal 6 dicembre 2000, irrevocabile, così che non poteva neppure invocare di aver acquistato in buona fede;
– l’art. 785 c.p.c., che prevede che se non sorgono contestazioni sul diritto di divisione, questa è disposta con ordinanza dal giudice, non consente “di derogare a una norma imperativa di ordine pubblico, quale è da considerarsi l’art. 2-undecies I. 575/1965”.
Le affermazioni del giudice d’appello, che identificano la situazione del terzo proprietario pro quota parte del bene indiviso con quella del terzo che vanta diritti nei confronti del bene oggetto di confisca, non tengono in sufficiente considerazione la specificità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, che vede il terzo titolare di diritti nei confronti di (una parte di) un bene che non è stato assoggettato a misura ablativa.
Precisato che nel caso in esame la misura di prevenzione, disposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2-ter I. 575/1965 (introdotto dRAGIONE_SOCIALE I. 646/1982 e poi oggetto di numerose successive modifiche), è divenuta definitiva nel 2000 e ha colpito pro quota il bene, con la restante quota del 50% che è rimasta di proprietà del fratello RAGIONE_SOCIALE‘indiziato ed è poi stata acquistata dal ricorrente nel 2002, si tratta anzitutto di individuare la disciplina normativa ad essa applicabile.
Come noto, la fattispecie RAGIONE_SOCIALEa confisca del bene indiviso ha ricevuto espressa regolamentazione da parte del legislatore solo nel 2010. L’art. 5, comma 1, del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni nella I. 50/240, che ha istituito l’RAGIONE_SOCIALE, ha introdotto, aggiungendo un periodo al comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2-ter RAGIONE_SOCIALEa I. 575/1965, la possibilità per i proprietari di “RAGIONE_SOCIALE immobili RAGIONE_SOCIALE in quota indivisa” di intervenire nel procedimento di confisca e di ottenere, con il provvedimento di confisca, un indennizzo. Più compiuta è la regolamentazione dettata dall’art. 52, commi 7 e 8, del d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia), secondo cui (comma 7) “in caso di confisca di RAGIONE_SOCIALE in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l’acquisto RAGIONE_SOCIALEa quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna RAGIONE_SOCIALEe associazioni di cui all’art. 416-bis c.p. o dei suoi appartenenti; ove poi (comma 8) non sia esercitato il diritto di prelazione “o non si possa procedere RAGIONE_SOCIALE vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio RAGIONE_SOCIALEo Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto RAGIONE_SOCIALE corresponsione di una somma equivalente al valore attuale RAGIONE_SOCIALEa propria quota di proprietà, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili a legislazione vigente”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le regole introdotte a partire dal 2010 non trovano applicazione al caso di specie (cfr. al riguardo Cass., sez. un., n. 10532/2013): lo escludono per il d.l. n. 4/2010 la disciplina transitoria di cui all’art. 7 comma 3 del decreto e, per il d.lgs. 159/2011, la disciplina transitoria ex art. 117, comma 1 (“le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, RAGIONE_SOCIALE data di entrata in vigore del
presente decreto [13 ottobre 2011], sia già stata formulata proposta di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione; in tali casi continuano ad applicarsi le norme previgenti.”), disciplina transitoria che (in mancanza di una diversa regola ad hoc) vale anche per le modificazioni introdotte con il d.l. 113/2018 (convertito con modificazioni dRAGIONE_SOCIALE I. 132/2018), d’altro canto intervenuto successivamente RAGIONE_SOCIALE deliberazione in camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa presente pronuncia.
Ciò significa che la fattispecie in esame va letta RAGIONE_SOCIALE luce dei principi elaborati dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore, in particolare, del d.lgs. 159/2011.
Preliminarmente va precisato che è precluso a questo Collegio l’esame RAGIONE_SOCIALEa questione circa l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa causa al giudice civile ovvero a quello penale. La decisione del Tribunale di primo grado, che aveva respinto l’eccezione formulata in primo grado dall’RAGIONE_SOCIALE, non è stata censurata in appello dall’RAGIONE_SOCIALE, che non ha riproposto l’eccezione e si è limitata a chiedere il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione di COGNOME, così che l’esame RAGIONE_SOCIALEa questione, coperta da giudicato interno, è precluso a questa Corte.
Principio affermato dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza penale di questa Corte è quello secondo cui la condizione di comproprietà di un bene non osta all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa confisca RAGIONE_SOCIALEa quota del bene, che sia in comune al terzo e al soggetto sottoposto RAGIONE_SOCIALE misura di prevenzione patrimoniale, sostituendosi a quest’ultimo lo Stato quale comproprietario del bene, con il terzo comproprietario che non è privo di tutela, ma può fare valere le sue ragioni (cfr. Cass. penale, 11 gennaio 1994, n. 25). Nel caso di bene in comproprietà indivisa, infatti, il “diritto di proprietà del terzo non è intaccato da provvedimento ablativo sotto alcun profilo, né è configurabile un pregiudizio patrimoniale o di altra natura ricollegabile RAGIONE_SOCIALE titolarità in capo allo Stato, piuttosto che a un congiunto o ad altro privato, di
porzione indivisa RAGIONE_SOCIALEo stesso cespite” (così Cass. pen. 28751/2018, in relazione RAGIONE_SOCIALE confisca di un’area utilizzata quale discarica abusiva di rifiuti pericolosi); la diversa identità del comproprietario che si determina per effetto RAGIONE_SOCIALEa misura – conclude la medesima pronuncia – “non comporta alcuna compressione RAGIONE_SOCIALE‘altrui titolarità del diritto pro quota del bene”. Né al riguardo rileva il carattere originario e non più derivativo (come si riteneva in precedenza) RAGIONE_SOCIALE‘acquisto RAGIONE_SOCIALEa proprietà mediante confisca antimafia – carattere originario RAGIONE_SOCIALE‘acquisto che è esso sì applicabile anche alle misure disposte prima del 13 ottobre 2011 (v. Cass. 12586/2017, seguendo Cass., sez. un., n. 10532/2013) – in quanto riguarda solo una quota e non l’intero bene, senza che sia di ostacolo RAGIONE_SOCIALE comunione il carattere originario RAGIONE_SOCIALE‘acquisto di una quota e derivativo di quello di un’altra.
La mancata compressione del diritto del terzo comproprietario del bene comporta che questi possa ottenere la trasformazione RAGIONE_SOCIALEa sua quota in porzione del bene mediante il procedimento di scioglimento RAGIONE_SOCIALEa comunione, secondo le norme comuni (cfr. ancora Cass., sez. pen., 28751/2018, per la quale va “demandanto RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva il compimento RAGIONE_SOCIALEe attività necessarie per l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa quota anche mediante divisione”).
D’altro canto quando nel 2011 il legislatore ha regolato la confisca RAGIONE_SOCIALEa quota del bene in comunione, si è occupato unicamente RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘indivisibilità del bene oggetto di comunione (cfr. il sopra riportato comma 7 RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del d.lgs. 159/2011, nonché il comma 7-ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 introdotto dal d.l. 113/2018, che parla di “divisione del bene”), così che se ne desume, a contrariis, che se il bene è divisibile (id est, frazionabile in natura), si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile sulla divisione (sull’autonomia RAGIONE_SOCIALEa procedura volta “RAGIONE_SOCIALE individuazione dei terzi titolari di un diritto sui RAGIONE_SOCIALE oggetto RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione meritevoli di tutela e destinati ad essere in tutto o in parte
soddisfatti”, procedura governata, ove non sia diversamente disposto, da principi mutuati dal diritto civile” v. Cass., sez. pen., 1402/2017).
L’iniziativa del dante causa dei ricorrenti, partecipante privato RAGIONE_SOCIALE comunione, di chiedere la divisione era pertanto legittima e compito del giudice adito era quello di verificare la divisibilità in natura del bene e, in caso positivo, di provvedere di conseguenza.
Qualora il bene non sia frazionabile in natura ovvero si tratti di cosa che, se frazionata, cesserebbe di servire all’uso cui è destinata (art. 1112 c.c.), la divisione non può essere disposta. Al riguardo NOME COGNOME ha chiesto, sin dal primo grado, che in caso di indivisibilità del bene, questo gli sia “assegnato”.
L’attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘intero bene viene, necessariamente, a incidere sulla quota del bene confiscato e sulla RAGIONE_SOCIALE del medesimo a servizio del pubblico interesse. Come si è supra precisato, le disposizioni applicabili al caso in esame non prevedono la possibilità di scioglimento RAGIONE_SOCIALEa comunione mediante vendita del bene. Tale possibilità è invece contemplata dai commi 7 e 8 RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del d.lgs. 159/2011, che dispongono lo scioglimento secondo forme pubblicistiche, mediante prelazione in favore del “partecipante in buona fede”, vendita o acquisizione al patrimonio RAGIONE_SOCIALEo Stato, in base a un procedimento (come si ricava dal rinvio che il comma 7 opera all’art. 48, comma 5, sesto e settimo periodo, del medesimo d.lgs.) d’evidenza pubblica per il quale è competente l’RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Neppure è prevista la possibilità di attribuire l’intero bene al terzo comproprietario, possibilità che, assente nel d.lgs. 159/2011, è stata inserita dal d.l. 113/2018. L’art. 48, comma 7-ter dispone che, qualora il bene risulti indivisibile, il partecipante in buona fede può “chiedere l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile, previa corresponsione del conguaglio dovuto, [..] in conformità al valore determinato dal perito nominato dal tribunale”; ove l’assegnazione non sia chiesta, “si fa
luogo RAGIONE_SOCIALE vendita a cura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE [..] o, in alternativa, all’acquisizione del bene per intero al patrimonio RAGIONE_SOCIALEo Stato”.
Si tratta di stabilire se queste modalità di scioglimento RAGIONE_SOCIALEa comunione possano essere disposte dal giudice adito sulla base RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme applicabili al caso in esame.
La risposta è negativa per la vendita del bene, vendita che il legislatore, quando l’ha disciplinata, ha voluto che avvenga in forme pubblicistiche e a cura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. il comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 del codice antimafia) e che non può essere disposta nelle forme comuni (è vero che, secondo le disposizioni applicabili RAGIONE_SOCIALE fattispecie – art. 2-undecies RAGIONE_SOCIALEa I. 575/1965, nella stesura di cui RAGIONE_SOCIALE I. 512/1999 – è configurabile la vendita del bene confiscato, ma solo eccezionalmente, ove la stessa sia “finalizzata al risarcimento RAGIONE_SOCIALEe vittime dei reati di tipo mafioso”).
La risposta è invece positiva per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘immobile. Considerato che, come si è supra detto, è conrabile, in base alle norme applicabili e all’interpretazione ad esse data da questa Corte, la confisca RAGIONE_SOCIALEa quota del bene in comunione, che tale confisca non comprime il diritto del terzo, terzo al quale va riconosciuta la medesima tutela accordata a chi vanta diritti nei confronti del bene oggetto di confisca, che tale tutela trova la sua base giustificativa nella “situazione di buona fede e di affidamento incolpevole” (Cass. sez. un., n. 10532/2013, si veda pure Corte Cost. n. 1/1997), è possibile l’attribuzione del bene, previa determinazione del suo valore, ai ricorrenti ove il giudice di merito ne accerti la buona fede.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma che dovrà, RAGIONE_SOCIALE luce del principio di diritto sopra precisato, anzitutto verificare la divisibilità in natura del bene (al riguardo la Corte si è limitata a dire che “secondo la stessa prospettazione di COGNOME” il bene era indivisibile in natura) e provvedere di conseguenza; ove il bene risulti
non frazionabile in natura ovvero, se frazionato, cessi di servire all’uso cui è destinato, la Corte potrà fare luogo, previa corresponsione del conguaglio, RAGIONE_SOCIALE attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘intero bene ai ricorrenti; preliminarmente andrà accertata la buona fede di NOME COGNOME, con la precisazione che la buona fede non può essere esclusa unicamente dRAGIONE_SOCIALE circostanza di essere comproprietari di un bene assoggettato pro quota a confisca e che andranno considerati, quali indici, le condizioni RAGIONE_SOCIALEe parti, i rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e la sussistenza di particolari obblighi di diligenza (cfr. l’art. 52, comma 3, del codice antimafia).
Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa a diversa sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, che provvederà anche il relazione alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione civile, il 18 settembre 2018.
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Roma , GLYPH I 8 NOV. 2019