Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 5486 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5486 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31882-2021 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMAINDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO -controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 363 del 2021 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il 23 giugno 2021 (R.G.N. 347/2019).
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 29/01/2026
giurisdizione Contribuzione dovuta alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Partecipazione a società di capitali. Utili non distribuiti.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno ha respinto il gravame proposto dal signor NOME COGNOME contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato l’opposizione contro l’avviso di addebito notificato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il complessivo importo di Euro 134.640,16, a titolo di contribuzione ‘ a percentuale ‘ dovuta alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il periodo dal gennaio 2006 al dicembre 2015.
La Corte territoriale fonda la decisione sul rilievo che la pretesa contributiva si correla all’attività svolta dall’appellante come socio amministratore della ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ e che, nel caso di specie, la partecipazione personale al lavoro aziendale , con un’attività esecutiva, di coordinamento e direttiva, si configura con caratteri di abitualità e prevalenza. A tale riguardo, sussistono indizi gravi, precisi e concordanti e l’appellante non ha specificamente contestato le deduzioni dell’ Istituto.
Corretta, inoltre, è la modalità di determinazione dei contributi, commisurati anche agli utili non ripartiti. In particolare, «per i soci lavoratori di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, iscritti in quanto tali alle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili» (pagina 6, punto 18 , della sentenza d’appello ).
2. -Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre il signor NOME COGNOME, che articola tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
3. -L’RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso .
4. -Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
5. -Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1, comma 203, lettera c ), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell’art. 2729 cod. civ. e lamenta che la Corte di merito abbia desunto la partecipazione personale al lavoro aziendale, con caratteri di abitualità e prevalenza, dalla mera qualità di amministratore della società di capitali.
2. -Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. e censura la sentenza d’appello per avere pedissequamente recepito le argomentazioni della parte appellata e della pronuncia del Tribunale, offrendo una motivazione apparente sulla corretta interpretazione dell’art. 3 -bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438.
3. -Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 3bis del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, dell’art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e addebita alla pronuncia d’appello di avere erroneamente ancorato la contribuzione dovuta a «un reddito non imputabile al ricorrente, prescindendo addirittura dalla distribuzione RAGIONE_SOCIALE utili, requisito necessario per la determinazione del reddito in capo al socio» (pagina 3 del ricorso per cassazione).
4. -La terza censura sottopone al vaglio di questa Corte una questione nuova, che presenta innegabile rilevanza nomofilattica e ben può riproporsi in una pluralità di ipotesi.
4.1. -L’art. 3 -bis , comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, a decorrere dall’anno 1993, rapporta « alla totalità dei redditi d ‘ impresa denunciati ai fini IRPEF per l ‘ anno al quale i contributi stessi si riferiscono» il «contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all ‘ articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233», iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori.
4.2. -La disposizione citata amplia la base imponibile, rapportando «la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d ‘ impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall ‘ attività d ‘ impresa che dà titolo all ‘ iscrizione (art. 1 della legge n. 233 del 1990)» e «assume una base imponibile corrispondente a quella dell ‘ ambito tributario», in virtù di un processo di progressiva convergenza tra disciplina tributaria e disciplina previdenziale (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato in diritto ).
Mediante il richiamo al d.P.R. n. 917 del 1986, la disciplina in esame include nella base imponibile i redditi di cui fruiscono i soci di società di persone e ne esclude, per converso, i redditi di capitale, istituendo un regime differenziato conforme all’art. 3 Cost.
A tali conclusioni induce «il preminente rilievo che, nell ‘ ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l ‘ elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante» (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto ).
4.3. -Sulla scorta del dato letterale dell’art. 3 -bis del d.l. n. 384 del 1992 e delle indicazioni sistematiche delineate dal giudice delle leggi,
questa Corte ha affermato a più riprese che la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d ‘ impresa, nei termini definiti dalla disciplina fiscale (Cass., sez. lav., 4 luglio 2023, n. 18892).
Pertanto, confluiscono nella base imponibile ai fini contributivi RAGIONE_SOCIALE, in quanto redditi d’impresa, i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l ‘ oggetto sociale (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n. 29779, punto 4 delle Ragioni della decisione ).
Per contro, «secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale» e dunque «non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto 9 delle Ragioni della decisione ).
Invero, «per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare l ‘ obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, è quella della ‘ partecipazione personale al lavoro aziendale ‘ . Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell ‘ attività lavorativa). In sostanza, l ‘ obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell ‘ azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all ‘ interno dell ‘ azienda, non può giustificare il meccanismo di
imposizione contributiva prefigurato dall ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790, punto 3 delle Ragioni della decisione ).
Né si può giungere a diverse conclusioni invocando la ratio legis , ispirata all’intento di ampliare la base imponibile (su tale finalità, da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208, punto 10 del Considerato ): tale ampliamento non può travalicare i limiti segnati dalla legge con «il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale» (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione ).
4.4. -Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non devono essere dunque computati nella base imponibile contributiva i redditi derivanti «da mera partecipazione ad utili di società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa» (Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n. 14043, punto 3 delle Ragioni della decisione , e 19 agosto 2024, n. 22901, punto 4.4. del Ritenuto ; negli stessi termini, Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n. 11156).
-L’odierno giudizio verte sul computo, nella base imponibile contributiva, dei redditi derivanti da partecipazione agli utili di una società di capitali, in cui l’obbligato presti l’attività lavorativa , e sul contenuto precettivo dell’art. 3 -bis del d.l. n. 384 del 1992, che rappresenta il punto nodale dell’argomentazione tanto dei giudici d’appello quanto delle parti.
5.1. -All’assunto della Corte territoriale, che conferisce rilievo a tali redditi, anche quando non siano ripartiti, il ricorrente ribatte che i redditi in questione «rientrano nella categoria dei redditi di capitale e non d’impresa e concorrono alla deter minazione del reddito solo nel caso in cui siano distribuiti ai soci, nella misura del 49,72%, secondo il principio di cassa» (pagina 24 del ricorso per cassazione). In tal senso milita l’univoco richiamo agl’importi rilevanti ai fini IRPEF, che preclude l a commisurazione dell’obbligo contributivo al diverso reddito
d’impresa prodotto dalla società ai fini IRES (cfr., in tal senso, anche la pagina 4 della memoria illustrativa del ricorrente).
In questa prospettiva, solo la distribuzione RAGIONE_SOCIALE utili determina la «maturazione, ai fini IRPEF, di un reddito di capitali in capo al socio stesso» e può venire in rilievo ai fini del sorgere dell’obbligo contributivo (pagina 28 del ricorso per cassazione).
5.2. -Alla ricostruzione del ricorrente, che valorizza la simmetria tra obbligazione contributiva e obbligazione tributaria e il chiaro riferimento dell’art. 3 -bis del d.l. n. 384 del 1992 ai redditi denunciati ai fini IRPEF, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contrappone l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva, che non può soggiacere alla scelta dell’obbligato di optare per la distribuzione RAGIONE_SOCIALE utili, nella qualità di socio unico e amministratore della società di capitali in cui svolga attività lavorativa (pagine 5 e 6 del controricorso). Da quest’angolazione, l a lettura propugnata nel ricorso potrebbe incentivare condotte strumentali ed elusive, volte a vanificare la cogenza dell’o bbligo contributivo.
6. -Le questioni delineate dalle parti sono gravide d’implicazioni sistematiche, in quanto investono i capisaldi e le scelte di fondo dell’assetto prefigurato dal legislatore, e non mancano di ripercuotersi, in concreto, sulla stessa latitudine dell’obbligo contributivo.
I temi controversi, pertanto, meritano di essere trattati in pubblica udienza e di essere approfonditi con l’apporto della Procura Generale e della discussione fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 29 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME