Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6283 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6283 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 3237-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 499/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/07/2019 R.G.N. 725/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. 3237/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/01/2026
CC
R.G. 3237/20
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 9.7.2019 n. 499, la Corte d’appello di Torino rigettava il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva accolto l’opposizione all’avviso di addebito proposta da COGNOME NOME relativo a contributi IVS, oneri accessori e quote associative e perché fosse accertato che la base dell’imponibile contributivo a suo carico fosse costituita unicamente dal reddito d’impresa percepito negli anni quale titolare di impresa individuale e non anche dalle quote di reddito imputabile alla partecipazione della stessa nella società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale ha accolto l’opposizione ritenendo che occorresse differenziare i redditi d lavoro nell’impresa, che vanno inseriti nella base imponibile degli assicurati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dai redditi di capitale maturati in società di capitale nelle quali l’assicurata non aveva prestato attività lavorativa ed a prescindere dalla destinazione che l’assemblea avesse riservato a detti utili e, quindi, anche se essi non fossero stati distribuiti. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n. 438/92 di conversione, con modificazioni, del decreto n. 384/92 e in connessione con questo della legge n. 233/90, in relazione
all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello, nell’individuare la base imponibile sulla quale il lavoratore autonomo deve versare la propria contribuzione, in quanto iscritto alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE previdenziale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, aveva ritenuto che si dovesse tenere conto solo dei redditi connessi allo svolgimento di attività lavorativa e non di tutti i redditi dallo stesso percepiti nel corso dell’anno di riferimento.
Il motivo di ricorso è infondato.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)’ (Cass. n. 22901/24, 14043/25, 21540/19) .
Nella specie, la Corte d’appello ha fatto ‘buon governo’ del superiore principio, avendo accertato che COGNOME NOME svolgeva attività lavorativa solo all’interno della ditta individuale di cui era titolare, ma non all’interno della società di capitali RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di cui era socia ma senza avervi alcuna attività lavorativa al suo interno e ciò, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte non sono soggetti all’obbligo contributivo chi si limita a investire i propri capitali a scopo di utile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 2 .000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.1.2026
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME