Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1465 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1465 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5941/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BRESCIA n. 12/2023 depositato il 24/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dopo aver dato atto di aver ricevuto un’offerta irrevocabile d’acquisto per la somma di € 1.350.000,00, oltreché una promessa irrevocabile di partecipazione ad asta per la somma di € 1.650.000,00, ha posto in vendita il ramo d’azienda di titolarità della fallita ed ha provveduto a pubblicare il relativo avviso di vendita indicando che l’importo di € 1.650.000,00= sarebbe stato ‘ pertanto stabilito come prezzo minimo delle offerte migliorative che saranno presentate ‘ e che queste ultime avrebbero dovuto ‘essere superiori all’offerta già prevenuta (Euro 1.650.000,00)’.
All’esperimento di vendita celebratosi il 31.3.2015, il Curatore, verificata l’avvenuta presentazione di un’offerta per € 1.651.000,00 da parte di RAGIONE_SOCIALE e di un’offerta per € 1.650.000,00= da parte di RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE), ha ammesso entrambe le società alla gara su rilanci minimi di € 25.000,00= ed ha provveduto, all’esito, all’aggiudicazione del compendio in favore di RAGIONE_SOCIALE per il prezzo di € 2.726.000,00=.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso ex art. 36, c. I, L.F. al G.D chiedendo che si provvedesse a ‘revocare/annullare l’impugnato provvedimento di aggiudicazione in favore della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e disporre l’aggiudicazione della gara e del ramo d’azienda della società fallita alla RAGIONE_SOCIALE al prezzo offerto di euro 1.651.000,00′ ovvero in subordine ‘che, anche nell’interesse della massa dei creditori, vi fosse la revoca/annullamento della procedura competitiva e formalizzata nel verbale del 31.3.2015.
Ad avviso della RAGIONE_SOCIALE, il Curatore avrebbe dovuto escludere dalla gara del 31.3.2015 RAGIONE_SOCIALE posto che l’offerta presentata da parte di quest’ultima, per il prezzo di soli € 1.650.000,00=, sarebbe risultata contraria al tenore letterale dell’avviso di vendita (ed in ispecie alla clausola a mente della quale ‘Le offerte dovranno essere superiori all’offerta già pervenuta (euro 1.650.000,00)’.
Il giudice delegato, con decreto datato 15.7.2015, sul rilievo che ‘ il bando di vendita del ramo d’azienda (…) in data 12.3.2015 risulta, effettivamente, di tenore equivoco’ in relazione alla precisa individuazione del valore minimo per la presentazione delle offerte (pari o superiore ad € 1.650.000,00=)’ , ha rigettato il reclamo, evidenziando la correttezza della scelta compiuta da parte del curatore, a fronte di un bando per l’appunto fraintendibile, di ammettere l’offerta avanzata da parte di RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE, così peraltro provocando l’apertura di una gara con RAGIONE_SOCIALE e il rialzo del prezzo di aggiudicazione.
Avverso il predetto decreto G.D.S. ha proposto reclamo ex art. 36, c. II, L.F. detto provvedimento innanzi al Tribunale di Brescia che, con decreto del 27.8.2015, ha respinto il reclamo per difetto di interesse ad agire di parte reclamante, stante l’intervenuto perfezionamento in data 13.4.2015 dell’atto di cessione del ramo d’azienda in favore di RAGIONE_SOCIALE
Con ordinanza n. 21007/2022 questa Corte ha cassato la predetta ordinanza, enunciando il principio di diritto secondo anche nel caso di vendite fallimentari effettuate dal curatore mediante procedure competitive ai sensi dell’art. 107, c. I, L.F. sia essenziale il ‘rispetto di regole minime di correttezza e trasparenza, comuni a tutte le procedure di gara e normalmente consacrate nell’avviso di vendita’ con la conseguenza che ‘l’inosservanza di tali regole, comportando l’alterazione dello sviluppo della procedura, si traduce nell’illegittimità dell’aggiudicazione, che determina a sua volta l’invalidità derivata dell’atto conclusivo del procedimento di vendita, indipendentemente dalla forma provvedimene o privatistica di cui è rivestito, consentendone l’impugnazione da parte di tutti gl’interessati’.
Il Tribunale di Brescia, adito quale giudice di rinvio, con decreto n. 12/2023, depositato il 24.1.2023, ha parimenti rigettato il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il predetto decreto del G.D. del 15.7.2015.
Il giudice di rinvio ha evidenziato l’equivocità del bando di vendita datato 12.3.2015 (intitolato ‘Procedura competitiva per cessione ramo d’azienda’), sul rilievo che, alla pagina 2 dello stesso bando, sotto la voce ‘Principali condizioni’, si legge che ‘La curatela comunica che è pervenuta un’offerta per l’acquisto del ramo d’azienda ad un corrispettivo di € 1.650.000,00, importo che viene pertanto stabilito come prezzo minimo delle offerte migliorative che saranno presentate’ mentre alla pagina 3 si legge, invece, che ‘Le offerte dovranno essere superiori all’offerta già pervenuta (Euro 1.650.000,00)’.
È stato, dunque, evidenziato che l’avviso di vendita risultava ambiguo in merito all’esatta individuazione del prezzo che il potenziale offerente avrebbe dovuto indicare nella propria offerta per evitare il rischio di essere escluso dalla gara: da un lato, individuato nel valore di € 1.650.000,00= indicato come ‘prezzo minimo delle offerte migliorative’, dall’altro, in un valore superiore alla stessa somma di € 1.650.000,00=.
In conclusione, a fronte di un avviso di vendita oggettivamente capace di ingenerare nella platea degli offerenti una concreta incertezza in merito alla precisa identificazione del valore minimo delle offerte, il giudice di rinvio ha ritenuto che, correttamente, il Curatore aveva provveduto ad aprire la gara fra tutti coloro i quali avessero presentato un’offerta comunque non inferiore al limite minimo di € 1.650.000,00=, così recuperando la parità di trattamento fra tutti (in concreto i due) offerenti.
D’altra parte, una tale scelta aveva consentito, al contempo, la massima partecipazione possibile all’esperimento di vendita e, conseguentemente, una più fruttuosa esitazione del compendio, infine aggiudicato per la somma di € 2.276.000,00, a tutto vantaggio dei creditori, in linea con la finalità propria di ogni procedura concorsuale.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidandolo a due motivi. Il fallimento RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE hanno resistito in giudizio con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il fallimento RAGIONE_SOCIALE ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 107 L.F. e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (R.D. 16 marzo 1942 n. 262) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Lamenta la ricorrente che il Tribunale ha erroneamente interpretato il bando di gara ammettendo la presentazione di offerte minime pari ad € 1.650.000,00, contrastando siffatta interpretazione con l’art. 12 delle preleggi, atteso che, secondo il tenore letterale del bando di vendita, le offerte avrebbero dovuto essere superiori all’importo di euro 1.650.000,00.
2, Il motivo è inammissibile.
La censura della ricorrente riflette una distinta esegesi del bando di gara, non consentita in sede di legittimità, distinta esegesi che si fonda sulla apodittica doglianza della violazione del tenore letterale dello stesso bando. In particolare, la ricorrente ha invocato la propria interpretazione del contenuto del bando di gara, la cui formulazione era obiettivamente ambigua, affermando che il testo non aveva ‘altro significato’ . Ma così ha svolto una censura di merito.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., per avere il giudice di rinvio adottato una decisione che si porrebbe in contrasto con l’ordinanza n. 21007/2022 di questa Corte che ha cassato il precedente decreto del Tribunale di Brescia.
Il motivo è inammissibile in quanto non ha colto la ratio decidendi .
Va osservato che, come evidenziato in narrativa, il principio di diritto enunciato da questa Corte nell’ordinanza che ha cassato il primo decreto del Tribunale di Brescia è quello secondo cui, nel caso di vendite fallimentari effettuate dal curatore mediante procedure competitive ai
sensi dell’art. 107, c. I, L.F. è essenziale il ‘rispetto di regole minime di correttezza e trasparenza, comuni a tutte le procedure di gara e normalmente consacrate nell’avviso di vendita’ con la conseguenza che ‘l’inosservanza di tali regole, comportando l’alterazione dello sviluppo della procedura, si traduce nell’illegittimità dell’aggiudicazione, che determina a sua volta l’invalidità derivata dell’atto conclusivo del procedimento di vendita, indipendentemente dalla forma provvedimentale o privatistica di cui è rivestito, consentendone l’impugnazione da parte di tutti gl’interessati’.
Una volta enunciato il principio di diritto, questa Corte ha demandato la valutazione se, nel caso concreto, le regole minime di correttezza e trasparenza consacrate nell’avviso di vendita fossero o meno state rispettate al giudice di rinvio, che, all’esito di una valutazione di mero fatto, ha accertato la correttezza dello svolgimento della gara. Una violazione del principio di diritto sarebbe stata perpetrata ove il giudice di rinvio, dopo aver eventualmente accertato l’inosservanza delle regole contenute nel bando di gara, avesse, nondimeno, ritenuta legittima l’aggiudicazione, ma non è quello che è successo nel caso di specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Presidente NOME COGNOME