Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5052 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5052 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11330/2018 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO ; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimato-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Firenze, n. 986/2017, pubblicata il 10 ottobre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, con ricorso al Tribunale di Firenze, ha esposto che:
era dipendente del RAGIONE_SOCIALE dal 1982 ed era inquadrato come Ingegnere coordinatore, posizione C3 super (F5), area funzionale C;
nell’anno 2010 aveva partecipato alla progressione economica 2006 -2009 per il passaggio alla fascia retributiva F6 classificandosi al 76° posto e, quindi, non in posizione utile;
si era accorto di avere commesso degli errori nella compilazione della domanda e, quindi, aveva chiesto al RAGIONE_SOCIALE di rettificare la graduatoria;
il RAGIONE_SOCIALE lo aveva inserito , invece, all’esito di una verifica dei dati comunicati, in 81° posizione;
se si fosse tenuto conto dei dati della sua precedente carriera, si sarebbe classificato in una posizione utile in graduatoria.
Egli ha chiesto, quindi, il riconoscimento di un punteggio tale da consentirgli di collocarsi in posizione utile in graduatoria a decorrere dal 1° dicembre 2009, con condanna di controparte a corrispondere le differenze di retribuzione dovutegli.
Il ricorrente ha notificato il ricorso anche al candidato collocatosi al 51° posto della graduatoria, tale COGNOME, il quale è stato estromesso dal giudizio, essendovi stato uno scorrimento della graduatoria.
Pertanto, NOME COGNOME ha provveduto a notificare il suo ricorso al nuovo 51° classificato, tale Ing. COGNOME.
Nessuno dei candidati si è costituito.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 709/2016, ha accolto il ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello.
NOME COGNOME si è costituito.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 986/2017, ha accolto l’appello .
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del decreto direttoriale n. 58572 del 2010 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel valutare il contenuto di detto articolo poiché, come si evinceva dalla circolare n. 5 del Direttore Generale del RAGIONE_SOCIALE, non vi sarebbe stato nessun onere di allegazione a carico dei candidati.
La doglianza è inammissibile atteso che non è possibile denunciare direttamente in cassazione la violazione e falsa applicazione di un decreto direttoriale e di una circolare interna.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., atteso che la giurisprudenza amministrativa avrebbe più volte affermato l’obbligo per la PRAGIONE_SOCIALE. di concedere ai partecipanti ad un concorso la possibilità di integrare la domanda di partecipazione in presenza di meri errori materiali.
Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’art. 18 della legge n. 241 del 1990.
Le doglianze, che possono essere trattate insieme, stante la stretta connessione, sono inammissibili, perché il ricorrente non si confronta con l’affermazione della corte territoriale secondo la quale, in tema di pubblico impiego privatizzato, la P.A. non ha alcun potere di modificare le clausole di un bando di concorso già emanato (Cass., Sez. L, n. 24569 del 1° dicembre 2016). Nella specie, il giudice del merito, infatti, ha chiarito che detto bando imponeva di attestare al momento della presentazione della domanda le circostanze rilevanti ai fini della procedura in esame e, quindi, se il RAGIONE_SOCIALE intimato avesse accettato correzioni di ipotetici errori materiali dette clausole sarebbero state, invece, illegittimamente derogate.
4) Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese di lite, non avendo controparte svolto attività difensiva.
S ussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
-dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 25