Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22160 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22160 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere Rel.
NOME COGNOME
Consigliere
Banca – Conto corrente ancario – Ricostruzione del saldo
Ad.02/07/2025 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12464 R.G. anno 2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e NOME COGNOME
rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato avvocato NOME COGNOME presso cui è domiciliata, oltre che dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 68/2024 emessa dalla Corte di appello di Campobasso il 4 marzo 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME
Sez. I -RG 12464/2024
camera di consiglio 2.7.2025
Numero registro generale 12464/2024
Numero sezionale 2736/2025
Numero di raccolta generale 22160/2025
Data pubblicazione 31/07/2025
FATTI DI CAUSA
1. ─ COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Campobasso, pubblicata il 4 marzo 2024, con cui, in riforma della sentenza di primo grado, è stato rideterminato il saldo di un conto corrente intrattenuto dalla società, per il cui debito aveva prestato fideiussione l’altra ricorrente .
Il ricorso per cassazione è articolato in un solo motivo ed è resistito con controricorso da Unicredit s.p.a..
E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
─ La proposta ha il tenore che segue:
« l motivo, con cui si oppone motivazione apparente e si denuncia la violazione art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., è infondato;
« la questione oggetto dell’impugnazione è rappresentata dal calcolo del saldo a fronte di domande contrapposte del correntista e della banca in una situazione contrassegnata da una serie non continua di estratti conto;
«la Corte di merito ha recepito le risultanze del c.t.u. e ha ripreso un brano dell’elaborato peritale in cui si fa cenno all’operazione consistente nell’azzeramento del saldo dei periodi non documentati dagli estratti conto; lo stesso Giudice distrettuale ha però anche richiamato il principio per cui in caso di carenza parziale degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, l’accertamento del dare e avere può attuarsi anche in base ad elementi i quali consentano di affermare che il debito del correntista, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di
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affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso, mentre diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato;
«in tal modo, la Corte territoriale ha inteso affermare che le movimentazioni del conto potevano ricostruirsi attraverso elementi probatori diversi rispetto agli estratti (nella sentenza è fatta espressa menzione della possibilità, ammessa dalla giurisprudenza, di operare la ricostruzione dell’andamento del rapporto in base a ‘ scritture contabili di raccordo ‘ ), fermo restando che, ove ciò non era possibile, doveva procedersi alla neutralizzazione delle movimentazioni occorse (portandosi a zero il saldo del periodo non documentato);
«tale metodologia coincide, in buona sostanza, con quella illustrata dai ricorrenti sulla scorta della relazione di consulenza tecnica; secondo quanto si legge nel ricorso per cassazione, infatti, il c.t.u. ha proceduto come segue: ha considerato il riassunto scalare giornaliero per i periodi in cui risultava assente, del tutto o in parte, l’elenco movimenti; ha invece provveduto ‘ a non considerare i periodi ‘ in cui risultava ‘assente, del tutto o in parte, sia l’elenco movimenti che il saldo scalare ‘ , visto che con riguardo a tali segmenti temporali non era stato possibile operare il ricalcolo sull’effettivo andamento del conto;
«come si intende, la mancata considerazione dei periodi in questione implica che le movimentazioni che fossero incorse in quegli archi temporali non siano state conteggiate: e cioè che – appunto – si sia proceduto all’azzeramento del saldo delle relative co mpetenze;
«la sentenza impugnata non reca quindi una motivazione apparente, per tale dovendosi intendere la motivazione che, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche
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congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977);
« è pure da escludersi la lamentata violazione dell’art. 2697 c.c.; «deve premettersi che la ricostruzione del conto poteva aver luogo utilizzando risultanze diverse dagli estratti;
«infatti, in caso di produzione non integrale degli estratti conto, ai fini dell’accertamento del rapporto di dare e avere, è possibile per il giudice di merito ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, ma sempre che questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass. 25 luglio 2023, n. 22290): e l’accertamento compiuto attraverso le risultanze diverse dagli estratti conto può essere ovviamente compiuto con l’ausilio di una consulente tecnico d’ufficio, ‘ da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità ‘ (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621; nel senso che le movimentazioni possono ricavarsi anche da altri documenti ‘ attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio, secondo l’insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito ‘ , cfr. ad es. Cass. 18 aprile 2023, n. 10293);
«in presenza delle contrapposte domande della correntista e della banca, poi, l’onere probatorio gravante sui entrambi i contendenti implicava che per il periodo non documentato dovesse attuarsi l’azzeramento del saldo (escludendosi la contabilizzazione del le movimentazioni occorse in quella frazione temporale); si tratta di un principio pacifico che, con riguardo all’ipotesi di mancata documentazione del periodo iniziale del rapporto è declinato come segue: nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca
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e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa: ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza, in quell’arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (Cass. 29 ottobre 2020, n. 23852; in senso conforme: Cass. 19 settembre 2022, n. 27362; Cass. 2 maggio 2024, n. 11735); il principio è stato di recente confermato, con riguardo alla fattispecie di carenze documentali per i periodi intermedi, da Cass. 17 gennaio 2024, n. 1763».
─ Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente.
In particolare, la circostanza per cui il saldo sarebbe stato conteggiato sulla scorta dell’applicazione di «movimentazioni fittizie» -circostanza su cui la ricorrente torna nell’istanza di decisio ne del ricorso -è intesa dalla Corte di appello nel senso che è stato operato l’azzeramento del saldo nei periodi non documentati. Significativamente, nella sentenza impugnata è riprodotto il passaggio dell’elaborato peritale in cui, oltre ad evidenziarsi che il ricalcolo è stato operato «azzerando il saldo non documentati», si legge: «i conferma la correttezza dell’operato svolto e l’assenza di qualsiasi elemento di approssimazione nel ricalcolo peritale: molto semplicemente, se i periodi non documentati fossero presenti, sarebbero state sottoposte a ricalcolo anche le relative competenze, con un eventuale incremento del recupero peritale a favore della parte correntista, che non può che essere limitato ai soli periodi documentati». Né è consentito a questa Corte di apprezzare la rispondenza di quel che è stato espresso dal Giudice distrettuale
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rispetto alle effettive risultanze della consulenza: e ciò in quanto un tale profilo inerisce all’accertamento di fatto, non sindacabile nella presente sede.
Conclusivamente, il ricorso è respinto.
4 . ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno distratte.
Tr ovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di parte convenuta; condanna la parte ricorrente al pagamento delle ulteriori somme di euro 4.000,00 in favore della parte controricorrente e di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; ai sensi del l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 2 luglio 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME