Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26195 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26195 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11984/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende anche disgiuntamente all’avvocato NOME COGNOME
nonchè contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA e COGNOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n.1587/2018 depositata l’ 11.10.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con citazione del 2009 COGNOME NOME e COGNOME NOME, beneficiari del testamento olografo del nonno paterno, COGNOME COGNOME, del 30.5.2008, pubblicato dal notaio NOME COGNOME il 16.6.2009, rep. n. 54517, che li aveva istituiti come unici eredi del suo patrimonio (comprensivo dei ¾ di un immobile in Asola, INDIRIZZO di titoli amministrati per un valore di € 100.000,00 e di denaro depositato sul conto corrente n. 101751.76 della Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia di Asola) revocando ogni precedente disposizione testamentaria, proponevano querela di falso in via principale, davanti al Tribunale di Mantova, nei confronti del padre COGNOME NOME, avverso il testamento olografo del 9.1.2009 attribuito a COGNOME, pubblicato il 9.9.2009 dal notaio NOME COGNOME, rep. n. 38506, col quale COGNOME NOME era stato istituito unico erede con revoca di ogni precedente testamento, e chiedevano di dichiarare la nullità di tale ultimo testamento e di revocare conseguentemente la dichiarazione di accettazione dell’eredità di COGNOME COGNOME effettuata da COGNOME NOME e trascritta presso l’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Mantova sezione staccata di Castiglione delle Stiviere.
Nel giudizio così introdotto interveniva volontariamente COGNOME NOME, creditore di COGNOME NOME (che a suo favore aveva emesso degli assegni sulla base dell’accordo scritto del 25.3.2009, assegni poi protestati per difetto di provvista), che sosteneva che quest’ultimo era divenuto erede di COGNOME COGNOME in forza del testamento olografo del 9.1.2009, acquistando così i titoli amministrati di € 100.000,00 ed il denaro depositato su un conto corrente; che egli aveva quindi pignorato i titoli ed il denaro depositato sul conto corrente bancario, ma l’istituto di credito, all’udienza ex art. 547 c.p.c. della procedura di esecuzione presso terzi, aveva negato di essere debitore nei confronti di COGNOME NOME, essendo ancora pendente la causa promossa contro di lui da COGNOME NOME e COGNOME NOME; che nella procedura esecutiva si era costituito COGNOME NOME, che aveva negato di essere debitore di Corfù NOME, aggiungendo che le somme pignorate erano oggetto di contesa ereditaria coi figli.
L’intervenuto dichiarava di volere esercitare in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. l’azione di riduzione per lesione di legittima, avverso il testamento olografo di Calcina Guerrino del 30.5.2008, che vedeva come beneficiari gli attori, al fine di ottenere la conservazione del patrimonio del suo debitore COGNOME NOMECOGNOME contestava l’ammissibilità e procedibilità della querela di falso in quanto avente ad oggetto una scrittura privata non riconosciuta, invocava il difetto di interesse ad agire degli attori in quanto il testamento olografo di COGNOME del 30.5.2008 non sarebbe stato autentico ed essi non avevano proceduto ad accettare l’eredità, e sosteneva che invece il testamento olografo di Calcina COGNOME del 9.1.2009 doveva considerarsi autentico, per cui tutte le domande degli attori andavano respinte, ed in ipotesi di loro accoglimento, risultava evidente la lesione della quota legittima riservata al suo debitore, COGNOME NOME, figlio del defunto,
illegittimamente pretermesso dal testamento olografo di Calcina Guerrino del 30.5.2008.
Nel giudizio di primo grado si costituiva poi, tardivamente, COGNOME NOME, che sosteneva che era stato sequestrato da Corfù NOME ed era stato costretto da lui e da altre persone, sotto la minaccia delle armi, a redigere un atto col quale si era impegnato a pagare al Corfù € 50.000,00 ed a sottoscrivere presso il notaio COGNOME di Brescia il 30.7.2009 una procura irrevocabile alla vendita dell’immobile paterno con nomina del Corfù quale procuratore speciale, nonché a consegnare al Corfù le chiavi dell’immobile; che il Corfù aveva poi rivenduto l’immobile alla sua convivente; che in seguito era stato anche costretto a redigere un testamento privo di data, col quale aveva disposto delle proprie sostanze a favore del Corfù; che il Corfù, a sua insaputa, aveva redatto il falso testamento del 9.1.2009 col quale COGNOME aveva istituito il figlio NOME come suo unico erede, e lo aveva costretto a fare pubblicare quel testamento dal notaio COGNOME e ad accettare l’eredità; che il 9.10.2009 si era deciso a denunciare i fatti dei quali era rimasto vittima, ed il Corfù era stato arrestato. Per tali ragioni COGNOME NOME aderiva alle domande degli attori, ed eccepiva l’inammissibilità per difetto di interesse ad agire e comunque l’infondatezza dell’intervento di Corfù NOME
Nel corso del giudizio COGNOME NOME e COGNOME Marco chiedevano l’adozione di un provvedimento d’urgenza per ordinare alla Banca Monte dei Paschi di Siena SPA di non disporre dei titoli amministrati e del denaro depositato lasciati da COGNOME, ma la richiesta veniva respinta con rinvio al definitivo per la pronuncia sulle spese relative.
Nelle more del procedimento di querela di falso COGNOME NOME e COGNOME NOME promuovevano un separato giudizio di petizione ereditaria (proc. n.4366/2010 RG) sulla base del testamento olografo di COGNOME del 30.5.2008, sempre davanti al
Tribunale di Mantova, nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME ed in questo giudizio COGNOME NOME chiedeva in via riconvenzionale la riduzione delle disposizioni testamentarie a favore dei suoi figli da parte di COGNOME COGNOME per lesione della quota legittima a lui riservata.
In sede penale, con la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 346/2012 del 4.5.2012, in seguito confermata dalla Suprema Corte, veniva confermata la condanna di COGNOME NOME per i reati a lui ascritti, con condanna del predetto al risarcimento del danno in favore di Corfù NOME per € 10.000,00, e veniva ribadita la legittimità del credito da quest’ultimo vantato nei confronti di COGNOME Alberto.
Nel procedimento per querela di falso veniva espletata CTU per verificare l’autenticità, o meno del testamento olografo di Calcina Guerrino del 9.1.2009, mentre veniva disattesa la richiesta dell’intervenuto, COGNOME NOME, di estensione della verifica di autenticità al testamento olografo di Calcina Guerrino del 30.5.2008, e COGNOME NOME produceva la trascrizione della conversazione telefonica eseguita dai Carabinieri di Brescia relativa al colloquio avvenuto tra COGNOME NOME e suo cugino, COGNOME NOME, nel quale i predetti si erano accordati su quale testamento utilizzare.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, con la sentenza n. 755/2012 del 15.10.2012, respingeva tutte le domande dell’intervenuto, COGNOME NOME, dichiarava la falsità e quindi la nullità del testamento olografo attribuito a COGNOME datato 9.1.2009, ordinava la cancellazione della trascrizione dell’accettazione dell’eredità di COGNOME NOME basata su quel testamento, dichiarava che COGNOME NOME e COGNOME NOME erano quindi divenuti eredi testamentari di COGNOME in virtù del testamento olografo del 30.5.2008, compensava le spese processuali tra gli originari attori e COGNOME NOMECOGNOME e condannava
Corfù NOME al pagamento delle spese processuali degli attori e di CTU.
Contro la sentenza di primo grado proponeva appello COGNOME NOMECOGNOME che lamentava il mancato accoglimento della sua eccezione d’inammissibilità e/o improcedibilità della querela di falso perché proposta contro una scrittura privata non riconosciuta, e sulla base della relazione tecnica fatta eseguire nelle more del giudizio d’impugnazione dalla grafologa dott.ssa COGNOME chiedeva di accertare l’autenticità del testamento olografo ritenuto falso in primo grado, e sosteneva invece la falsità del testamento olografo di Calcina COGNOME del 3.5.2008.
La Corte d’Appello di Brescia, nella resistenza degli originari attori e di COGNOME Alberto, con la sentenza n. 1587/2018 del 25.9/11.10.2018, rigettava l’appello e condannava il soccombente alle spese processuali di secondo grado (il destinatario della condanna nel dispositivo veniva rettificato con l’ordinanza di correzione del 20/27.12.2018).
In particolare la sentenza di secondo grado riteneva, in via preliminare, che COGNOME NOME non avesse i requisiti per sostituirsi al suo debitore COGNOME NOME nell’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di legittima contro il testamento olografo di COGNOME del 3.5.2008, che aveva privato di ogni suo bene il legittimario COGNOME NOME in quanto l’azione surrogatoria, avente carattere necessariamente eccezionale, poteva essere esercitata quando sussistessero i tre presupposti dell’esistenza di un credito certo, anche se sottoposto a termine o condizione, dell’inerzia del debitore nell’esercizio dei diritti e delle azioni a lui spettanti verso i terzi, e della sussistenza di un pericolo d’insolvenza, da intendersi nel senso che il contegno omissivo del debitore, o l’inerzia, dovevano essere tali da produrre o aggravare il pericolo dell’insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare le ragioni del creditore. Nel caso di specie la Corte d’Appello, anche a volere
ritenere sussistenti i requisiti dell’esistenza del credito e dell’insolvenza del debitore, considerava insussistente il presupposto dell’inerzia di COGNOME NOME nell’esercizio dei suoi diritti e delle azioni a lui spettanti, intesa secondo la giurisprudenza di questa Corte, come trascuratezza.
Specificava, infatti, la Corte d’Appello che COGNOME, costituendosi nel giudizio di querela di falso in primo grado, aveva chiesto che fossero accolte le domande degli attori, ossia che fosse dichiarata la nullità del testamento olografo del 9.1.2009 di COGNOME, e che in caso di dichiarata validità dello stesso, fosse dichiarata la nullità dell’accettazione dell’eredità su esso basata da parte sua, e l’autenticità e validità del testamento olografo di COGNOME del 30.5.2008, mentre nel separato giudizio di petizione ereditaria aveva, altresì, esperito l’azione di riduzione per lesione di legittima contro tale ultimo testamento, che aveva istituito come unici eredi i figli di COGNOME NOME, ossia COGNOME NOME e COGNOME NOME
Avverso tale sentenza proponeva ricorso a questa Corte COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi e resistevano con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME, mentre rimanevano intimati COGNOME NOME e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia.
Nelle more dell’udienza camerale il ricorrente depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
Con l’ordinanza interlocutoria n. 23 del 14.11.2024/2.1.2025 questa Corte invitava il Presidente della Corte di Cassazione a valutare, se rimettere alle sezioni unite della Corte, per il loro particolare rilievo, le questioni relative all’evoluzione, nella giurisprudenza della Corte di legittimità, della nozione di inerzia in quella di trascuratezza nell’azione surrogatoria, ed all’individuazione dello strumento di tutela del creditore del legittimario pretermesso nell’esercizio in via surrogatoria
dell’azione di riduzione per lesione di legittima spettante al debitore insolvente, o piuttosto nell’applicazione analogica dell’impugnazione della rinuncia all’eredità prevista per il chiamato all’eredità dall’art. 524 cod. civ..
Con provvedimento del 6.2.2025 il Presidente aggiunto di questa Corte ha ritenuto che non ricorressero le ragioni previste dall’art. 374 comma 2° c.p.c. per la rimessione alle sezioni unite, sulla prima questione, per l’esistenza nella giurisprudenza richiamata di una varietà di sfumature, ma non di una vera e propria contrapposizione di orientamenti rispettivamente nel senso dell’inerzia assoluta e dell’esercizio negligente del diritto, e sulla seconda questione, perché pur trattandosi di questione di particolare rilevanza, affrontata espressamente solo dalla sentenza n. 16623 del 20.6.2019 della seconda sezione civile, non assurge a questione di massima di particolare importanza, ed è opportuno che, per il suo elevato livello specialistico, sia risolta all’interno della sezione competente sulla specifica area tematica.
La complessità delle suddette questioni, e l’esigenza di una rimeditazione che sia affidata all’area quarta della seconda sezione di questa Corte, rendono palese la necessità di deciderle in udienza pubblica davanti ad un collegio dell’area quarta della seconda sezione, previa requisitoria della Procura Generale ed interlocuzione delle parti
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione di pubblica udienza dell’area quarta di questa sezione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Presidente
NOME COGNOME