Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1377 Anno 2023
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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1377 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
sul ricorso 33188/2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in INDIRIZZO
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-ricorrente –
– intimata – nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, che agisce in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME
contro
RAGIONE_SOCIALE Monte Paschi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO
Pec: – .EMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1830/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 da COGNOME NOME;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, quale rappresentante di Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE SpA, allegando di essere creditrice di NOME COGNOME, fideiussore di società dichiarate fallite, debitrici a vario tit della banca, per la somma di C 387.386,61, convenne in giudizio lo stesso COGNOME e la figlia NOME chiedendo dichiararsi la simulazione assoluta di un atto con il quale il padre aveva trasferii:o alla figlia nuda proprietà di un immobile, riservando a sé medesimo il diritto di abitazione, o, in subordine, la revocatoria dello stesso atto ex art. 2901 c.c., in entrambi i casi con condanna del fideiussore NOME AVV_NOTAIO al pagamento del dovuto;
convenuti si costituirono in giudizio, contestando integralmente le domande;
nel corso del giudizio RAGIONE_SOCIALE, quale rappresentante di altro creditore (RAGIONE_SOCIALE Toscana SpA) svolse intervento volontario, dichiarando di aderire alle domande formulate dalla banca attrice;
il Tribunale adito, all’esito di CTU,, accolse le domande delle banche istanti ex art. 2901 c.c., rilevando la sussistenza dei crediti, il pregiudizio arrecato ai creditori dalla sottrazione di un valore
economico ingente, quale quello corrispondente al diritto di abitazione riservato ad un soggetto di soli 50 anni, la consapevolezza dei convenuti circa il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni creditorie;
la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza resa in data 23 luglio 2019, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, condannando gli appellanti alle spese del gravame;
per quanto ancora di interesse in questa sede, la corte di merito ha ritenuto, quanto al motivo di appello con cui si rilevava la tardività dell’intervento del secondo creditore e l’assenza di prova del credito, che il motivo non avesse più ragion d’essere stante l’incorporazione della RAGIONE_SOCIALE Toscana SpA nella RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE SpA e che, in ogni caso, esso fosse infondato in quanto la prova della legittimazione attiva dell’interveniente doveva desumersi dalla documentazione prodotta dalla banca attrice; quanto al motivo con cui l’COGNOME lamentava l’inidoneità della documentazione prodotta dalla banca attrice a costituire prova del credito, la corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse in linea con la giurisprudenza di legittimità che prevede la decadenza del fideiussore dal potere di impugnare gli estratti conto emessi dalla banca nei confronti del debitore principale e che, in ogni caso, l’appellante non avesse dato prova della “copiosa giurisprudenza” asseritamente esistente a sostegno della propria contraria tesi difensiva; quanto al motivo di appello con cui si contestava la sussistenza dei presupposti dell’art. 2901 c.c. sulla base della pretesa strumentalità della vendita a soddisfare debiti scaduti, la corte ha escluso la ricorrenza dell’art. 2901, co. 3 c.p.c. non essendovi prova che l’alienazione del bene costituisse l’unico mezzo a disposizione del debitore per soddisfare il credito scaduto, potendo piuttosto il debitore vendere la piena proprietà del bene anziché sottrarre il diritto di abitazione alle Corte di Cassazione – copia non ufficiale
procedure esecutive della banca; ha infine confermato la sussistenza dell’elemento soggettivo della scientia fraudis sia in capo al debitore sia al terzo;
avverso la sentenza NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
ha resistito RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE SpA;
H ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni richieste dall’art. 380 bis c.p.c.;
i ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli art. 268 co. 2 c.p.c., 100 c.p.c., 2504 bis c.c. nonché degli artt. 2901 e 2902 c.c., dell’art. 2697 c.c., il tutto in relazione all’art. 3 co. 1 n. 3 c.p.c. i ricorrenti impugnano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la prova del credito di RAGIONE_SOCIALE Toscana SpA in spregio x RAGIONE_SOCIALE , alle norme sulle preclusioni processuali: trattandosi infatti di intervento adesivo autonomo, spiegato dopo il termine delle preclusioni di cui all’art. 183, 6° co. c.p.c., la corte di merito avrebbe dovuto ritenerlo tardivo e, come tale, inammissibile: ammettendo, invece, la possibilità che la prova del credito fosse desunta dalla documentazione prodotta dalla banca attrice, peraltro del tutto irrilevante, la corte di merito h violato gli artt. 268, co. 2 c.p.c, 110 c.p.c. e il 2504 bis c.c.;
il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto dedotta nel motivo in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
in base al consolidato orientamento di questa Corte, infatti, chi interviene volontariamente nel giudizio ha sempre facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, essendo soltanto limitato nella possibilità di produrre prove ove sia maturato il termine per le preclusioni (Cass., 3, n. 25264 del 16/10/2008; Cass., 2, n. 15208 dell’11/7/2011; Cass., 3, n. 4934 del 2/3/RAGIONE_SOCIALE),-LL L LU RAGIONE_SOCIALE .e RAGIONE_SOCIALE 4tc RAGIONE_SOCIALE I é› ·Cr<— -, RAGIONE_SOCIALE u-1 tel / le prove ( per, sono sengpre arnmess0 pet provare It titolarit’ imít. dell’interveniente in quanto, come correttamente ritenuto ARIimpugnata sentenza, il ritenere diversamente costituirebbe una limitazione ingiustificata e quindi contraria a Costituzione del diritto dell’interveniente, in presenza di una norma processuale che abilita all’intervento sino al momento della precisazione delle conclusioni e dunque ben oltre il termine delle preclusioni;
con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione a quanto disposto dagli artt. 1828 e 2901 4 c.c. (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.)-i ricorrenti go RAGIONE_SOCIALE o che la sentenza abbia condannato NOME COGNOME al pagamento della somma di € 387.386,61, sulla base di una documentazione a loro avviso inidonea ad integrare la prova del credito / sia perché proveniente dalla banca creditrice sia perché non costituita dalla serie continua ed ininterrotta degli estratti conto ( ?dalla data di apertura a quella di chiusura del conto ma da soli estratti del saldo debitore (del conto corrente) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, avrebbero potuto giustificare l’emissione di un decreto ingiuntivo ma non anche provare il credito nell’ambito del giudizio di opposizione a cognizione piena; 21
i ricorrenti ( . ..- altresì che la sentenza abbia fatto riferimento alla giurisprudenza che nega al fideiussore la possibilità di impugnare gli estratti conto della banca, inconferente nel caso di specie ove i crediti non erano stati provati a mezzo di estratti conto;
il motivo è inammissibile perché, nel limitarsi a riproporre il secondo motivo di appello, non contiene una censura specifica alla sentenza impugnata ma si limita alla mera apodittica affermazione della mancanza di prova del debito dell’COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE Monte Paschi di RAGIONE_SOCIALE SpA, laddove la banca ha provato con gli estratti conto – non contestati dal fideiussore nei gradi di merito – le singole voci di debito derivanti dalle fideiussioni prestate dall’COGNOME nei confronti delle imprese debitrici;
il motivo si risolve, in sostanza, nella richiesta rivalutazione del materiale probatorio prodotto in atti senza osservare le condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte per dedurre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine all’apprezzamento delle prove; c,-
RAGIONE_SOCIALE infatq che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice del merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (ex multiis Cass., 1, n. 6774 del 1/3/2022);
con il terzo Ce, ..d—~ motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, co. 1 e co. 3 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- i ricorrenti contestano la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria negando l’eventus damni e la scientia fraudis del debitore e del terzo: affermano che il prezzo pagato era più che congruo rispetto al valore di mercato del diritto trasferito; che la vendita era strumentale all’adempimento di debiti scaduti, e che il
rapporto di filiazione sussistente tra le parti del contratto, lungi da costituire indice sintomatico della partecipati° fraudis del terzo, aveva consentito all’COGNOME di adempiere ai propri debiti e allo stesso tempo di continuare a disporre di una abitazione in cui vivere, sostanzialmente agevolando la soddisfazione dei creditori;
il motivo è inammissibile perché volto a censurare, con argomenti puramente fattuali, la valutazione operata dai giudici del merito circa la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, accertamento, come noto, rimesso all’esclusivo apprezzamento dei medesimi;
sia sulla insussistenza la sentenza ha motivato della strumentalità della vendita a soddisfare il pagamento di debiti scaduti in mancanza di prova che essa costituisse l’unico mezzo per consentire tale adempimento, sia sulla consapevolezza del debitore e del terzo di sottrarre il bene immobile oggetto di compravendita alla esecuzione forzata, sia sulla rilevanza del rapporto di filiazione ai fini della dimostrazione della scientia fraudis;
a fronte di tali rationes decidendi i ricorrenti, lungi dal prospettare vizi di sussunzione, si limitano a contrapporre a quanto accertato dalla corte di merito una propria diversa versione dei fatti;
conclusivamente il ricorso #dichiarato inammissibile;
‘ i i ricorrenti ‘sono) condannati a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cessazione, liquidate come in dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti NOME-( JJ-c, spese del giudizio di cassazione, ,liquidati in C 10.200 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ay ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile Corte di Cassazione, in data 15 settembre 2022