Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36533 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36533 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
Oggetto: Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10755/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME, giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME,
-intimata-
nonché contro
NOME
-intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 393/2021 depositata il 13/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. L a Corte d’appello di L’ Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Chieti che aveva dichiarato l’inefficacia del contratto di mantenimento dell’8.4.2016, in virtù del quale NOME COGNOME (nuora) aveva acquistato, da NOME COGNOME (suocera) , la piena proprietà dell’immobile di civile abitazione, sito a Miglianico (CH), in INDIRIZZO, a fronte del proprio impegno vitalizio a prestare assistenza materiale e morale alla predetta alienante.
2. Per quel che ancora rileva, NOME COGNOME, con atto di citazione notificato a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, premesso di essere creditrice della somma di Euro 46.700,00 in ragione di alcuni incarichi professionali svolti quale avvocato in favore della famiglia COGNOME, aveva chiesto , accertati i presupposti di cui all’art. 2901 c.c., dispor si la revocatoria e l’inefficacia dell’atto stipulato in data 8.4.2016 per AVV_NOTAIO rep. n. 3188 racc. n. 2595 trascritto il 11.4.2016, con cui COGNOME NOME aveva ceduto la proprietà del bene immobile alla COGNOME NOME. Si costituivano NOME e NOME chiedevano il rigetto della domanda perché infondata.
Il Tribunale di Chieti con sentenza n. 78/2020, accoglieva l’azione revocatoria, e per l’effetto dichiara va inefficace, nei confronti di NOME COGNOME, l’atto notarile de quo , datato 8/4/2016, avente ad oggetto gli immobili identificati al catasto del comune di Miglianico con i seguenti dati: Foglio 10,
Particella 1169, Subalterno 1; Foglio 10, Particella 1169, Subalterno 15, con condanna delle convenute alle spese di lite.
3. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME fondato su quattro motivi; sebbene intimate, NOME COGNOME e COGNOME NOME, non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di cassazione.
L’intimata svolto attività difensiva.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
Ha depositato memoria la ricorrente.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo la ricorrente lamenta ‘ in relazione all’art. 360 nn. 3), 4) e 5) c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c.; nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., riguardo al requisito dell’eventus damni ed al mancato esame di un fatto decisivo atto ad escluderl a’; i n particolare, la Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato che nella fattispecie ‘l’ «eventus damni» non è in contestazione’ mentre sostiene la ricorrente che tale affermazione sarebbe ‘sconfessata da quanto ampiamente dedotto con il primo motivo di appello ‘ ; osserva, altresì, che sebbene la Corte d’appello abbia ritenuto pacifico l’ eventus , tuttavia ha affrontato le eccezioni svolte sul punto dall’appellante (travisandone il senso) , e per altro verso, ha omesso l’esame di un fatto essenziale ai fini decisori che di per sé consentiva di escludere la verificazione di un danno al creditore, ossia la circostanza per cui dall’alienazione dell’immobile all’odierna ricorrente non sarebbero scaturiti pregiudizi di alcun genere alla creditrice COGNOME, stante il valore vile del bene, peraltro dichiarato in atto ed incontestato, sicchè un’esecuzione sul medesimo, ove intrapresa, neppure sarebbe bastevole a coprire le spese di procedura.
2. Con il secondo motivo (anch’esso rubricato come primo) denuncia ‘ in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 CC, riguardo al requisito della scientia damni; violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ; violazione o falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. ‘ laddove la Corte d’appello , pur avendo affermato che il contratto di mantenimento dell’8.4.2016 sia da qualificare come atto a titolo oneroso, sì che occorre indagare, quale presupposto immancabile per la revoca, l’esistenza di una scientia damni condivisa dalle parti all’epoca della sua stipula, intesa come consapevolezza di entrambe di ledere gli interessi dell’ atttrice revocante, ha poi violato il disposto dell’art. 246 c.p.c., laddove ha escluso che la teste fosse incapace di testimoniare sebbene la stessa avesse un interesse diretto e personale nella controversia, per aver collaborato con l’AVV_NOTAIO, nelle attività consulenziali e di assistenza al RAGIONE_SOCIALE, addirittura costituendosi parte del contratto dal quale traggono origine i presunti crediti. Nello specifico, la Corte d’a ppello nel ritenere rituale la testimonianza della COGNOME ha osservato che quest’ultima, nel rendere una deposizione favorevole all’attrice, affermava di essere stata già pagata per le prestazioni professionali rese sulla scorta del contratto di consulenza comune all’AVV_NOTAIO , e da entrambe stipulato con i signori COGNOMECOGNOME a parere della ricorrente, tale notazione non sarebbe pertinente, poiché secondo gli arresti di legittimità (viene citata, tra le altre, Cass. n. 703/2002), le vicende estintive del credito, ivi compresa quindi la completa tacitazione dell’obbligazione (ammesso e non concesso che sia vero quanto riferito dalla COGNOME, visto che del pagamento a quest’ultima non vi è traccia documentale in atti, né è vero che la circostanza sia processualmente acquisita, avendola, invece, lei soltanto riferita), non fanno venire meno l’incapacità a testimoniare che deve invece essere valutata su un piano prettamente potenziale (la stessa COGNOME che, nel descrivere il ruolo dell’appellante COGNOME, afferma: ‘sottoscrisse un contratto di consulenza con
l’AVV_NOTAIO, dove confluiva anche il mio operato, che seguivo dal 2010; mi sono poi avvalsa della consulenza legale dell’AVV_NOTAIO; ero nominata nel contratto sottoscritto da tutto il gruppo RAGIONE_SOCIALE, contratto contestuale per la consulenza sia aziendale che legale’ ; ‘per l’attività svolta sono stata pagata dall’AVV_NOTAIO per conto dei signori COGNOME –COGNOME‘ (verbale del 14.10.2019). Pertanto, a parere della ricorrente, la teste COGNOME avrebbe un interesse giuridico qualificato al buon esito, per la COGNOME, del giudizio di revocatoria volto al recupero dell’asserito credito, sia per l’essere parte del contratto che costituisce il presupposto dei predetti giudizi, sia dovendo preservare l’utilità economica che ha già ottenuto e che potrebbe addirittura vedersi tenuta a retrocedere, se il contratto di consulenza (oggi sub judice ) fosse invalidato o se, semplicemente, la COGNOME non riuscisse a recuperare per sé, dalla famiglia della COGNOME, le competenze asseritamente maturate, essendosi trattato, stando alle parole della stessa COGNOME, di mera ‘anticipazione per conto degli effettivi obbligati’ di cui la COGNOME si sarebbe fatta carico nelle more della causa in corso con i comuni clienti e nell’incertezza del suo esito.
Con il terzo motivo denunzia in relazione all’art . 360 c.p.c. nn. 3) e 4): la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 2901 c.c., laddove si accerta il requisito della scientia damni mediante ricorso alle presunzioni.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati stante l’evidente vincolo di connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
4.1. Sono inammissibili là dove lamentano la violazione e/o falsa applicazione di diverse norme sostanziali e processuali sotto un duplice concorrente profilo.
In primo luogo, i motivi, ad onta della loro formale intestazione nella quale si denuncia la violazione di norme di diritto, attengono a profili di fatto
ed invocano una rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ottenere dalla Corte di legittimità un inammissibile nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dal giudice di appello. Quest’ultimo, nell’esercizio dei propri poteri, non ha violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato in quanto, dopo aver esaminato il motivo di appello formulato dalle allora appellanti, ha accertato la sussistenza del requisito del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, affermando che « l’«eventus damni» non è in contestazione’ ; e comunque, emerge dalle difese delle stesse appellanti, che riconoscono che la COGNOME non aveva redditi, né altri beni di proprietà sui quali l’AVV_NOTAIO possa utilmente soddisfarsi » (foglio 7 della sentenza impugnata).
In proposito, la Corte territoriale ha richiamato due arresti di legittimità sulla nozione lata di credito, in cui rientra quello litigioso, che legittima il creditore (come avvenuto nella specie) ad esperire l’azione revocatoria (Cass. nn. 4212/2020 e 11121/2020), e di conseguenza, ha correttamente ritenuto «del tutto irrilevante la circostanza che il bene oggetto del contratto revocando sia di valore inferiore al credito stesso».
Inoltre, il giudice di appello ha pure considerato che, nel caso di specie, «il contratto di mantenimento è a titolo oneroso», che il «contratto di collaborazione professionale che legava la COGNOME alla COGNOME è stato concluso prima di quello di mantenimento» e che prima di questo, erano state «rese le prestazioni sulle quali l’AVV_NOTAIO fonda il proprio credito» (foglio 8 della sentenza impugnata).
Pertanto, la Corte d’appello – non travisando alcuna delle deduzioni di parte ricorrente – si è posta in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il pregiudizio può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in
una prestazione di facere infungibile), quando detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi (tra tante: Cass. Sez. 1, 26/02/2002 n. 2792; in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale Cass. Sez. 3, 17/01/2007 n. 966; di recente in tema di cessione di crediti: Cass. Sez. 3, 19/02/2020 n. 4244).
Quanto al requisito della scientia damni , la Corte d’appello ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, rilevasse la consapevolezza da parte delle due contraenti del pregiudizio che il contratto di mantenimento avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.
Va disattesa, inoltre, la doglianza di violazione dell’art. 2729 c.c. per avere la Corte d’appello accertato la scientia damni mediante ricorso alle presunzioni; ragionamento presuntivo ammissibile e sufficiente per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, anche valorizzando come nella specie «lo stretto vincolo di coniugio e di affinità che lega la COGNOME al marito ed alla suocera» (foglio 10 della sentenza impugnata) (Cass. Sez. 3, 05/03/2009 n. 5359; Cass. Sez. 3, 18/01/2019 n. 1286).
Al riguardo, va pure osservato che quanto alla censura relativa all’asserita violazione dell’art. 246 c.p.c. in ordine all’incapacità a testimoniare della testimone COGNOME, qui riproposta dalla ricorrente, i profili di doglianza addotti risultano ininfluenti ai fini dell’accertamento compiuto, tenuto conto che la Corte d’appello ha comunque ritenuto sussistente il presupposto della scientia damni in capo alla contraente, odierna ricorrente.
In secondo luogo, va osservato che le doglianze proposte tendono a contrapporre a questo apprezzamento della Corte d’appello una diversa lettura fornita dalla ricorrente, omettendo ques t’ultima di considerare che la valutazione delle prove è attività riservata al giudice del merito, cui compete anche la scelta, tra le prove stesse, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053,
e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 e Cass. n. 21753 28/08/2019).
Le predette valutazioni, alla stregua di quanto sopra esposto, non risultano idoneamente censurate dalla ricorrente, e non possono essere, nella specie, rimesse in discussione in questa sede di legittimità, con conseguente inammissibilità dei motivi esaminati anche sotto questo profilo.
4.2. I motivi sono infondati nella parte in cui lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo individuato nella ‘sicura incapienza di una procedura intrapresa sul bene alienato alla COGNOME‘ (pag. 10 in ricorso) tenuto conto che la tesi formulata dalla ricorrente per cui ‘l’esistenza del danno legittimante la revoca non può prescindere dalla fr uttuosità dell’azione esecutiva esperibile sul bene’ è priva di fondamento.
Invero questa Corte ha già affermato che in tema di azione revocatoria ordinaria, l’accertamento dell’ eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest’ultimo della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (principio espresso nel diverso caso in cui erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto che, addirittura, la modesta entità del credito, non giustificasse il ricorso all’ azione revocatoria Cass. Sez. 3, n. 29/09/2021 n.26310).
5. Con il quarto motivo (anch’esso rubricato come terzo) lamenta in relazione all’art. 360 nn. 3, 4) e 5) c.p.c.: la violazione o falsa applicazione dell’art .10 c.p.c., nonché agli articoli 91 e 92 c.p.c. ed all’art. 112 c.p.c.; riguardo all’art. 360 nn. 3) e 5), c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.; in particolare, la sentenza impugnata avrebbe violato le norme in rubrica ed il principio di ultrapetizione, atteso che, nel regolamento delle spese processuali, l’adita Corte non si è avveduta dell’errore liquidatorio commesso dal primo giudicante, pur ritualmente denunziato con l’appello,
C.C. 5. 10.2023
n. r.g. 10755/2021
Pres. L.NOME COGNOME
AVV_NOTAIO laddove detto giudice commisurava la condanna alle spese della COGNOME al valore del credito per cui la COGNOME agiva in revocatoria, invece che al valore della domanda.
6 . Il motivo è infondato.
Quanto alla prospettata violazione delle norme in tema di spese, del principio del chiesto e pronunciato e dei criteri in tema di indebito oggettivo (che sarebbe stato lucrato dalla creditrice per aver sborsato un contributo unificato inferiore a quanto ritenuto relativo al valore della domanda), la Corte d’appello ha correttamente statuito in linea con quanto affermato da questa Corte e cioè che « nell’azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell’atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore, poiché l’azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo, dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l’efficacia dell’atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l’assoggettabilità all’azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore» (Cass. n. 5402/2004; n. 3697/2020). Di conseguenza, la Corte territoriale ha ritenuto che «non as sume alcun rilievo il valore (€ 21.500) che l’attrice ha assegnato alla causa al momento della sua iscrizione sul ruolo: anche perché quel valore è stato da lei espressamente riferito ‘al prezzo del diritto di abitazione’: e quindi non al credito da lei vantato, e neppure al complessivo valore del cespite alienato, ma piuttosto al solo diritto di abitazione. Per cui il Tribunale ha correttamente parametrato la liquidazione delle spese al credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE‘ » (fogli 11 e 12 della sentenza impugnata).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Non è a farsi luogo a pronunzia in orine alle spese del giudizio di cassazione non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
C.C. 5. 10.2023
n. r.g. 10755/2021
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile,