Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10677 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10677 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10636/2023 R.G. proposto da
: l’avvocato NOME
NOMECOGNOME domiciliata presso COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente principale-
contro
COGNOME domiciliato presso l’avvocato COGNOME (-) e l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente
e
ricorrente
incidentale-
nonchè contro
EREDITÀ
NOME
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA n. 894/2022 depositata il 31/10/202;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/4/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Per quanto qui interessa, NOME COGNOME nel 1997 conveniva davanti al Tribunale di Reggio Calabria NOME COGNOME e NOME COGNOME per ottenere il risarcimento dei danni causati alla sua attività commerciale da un incendio avvenuto il 18 luglio 1992 che avrebbe provocato la convenuta a un proprio immobile, essendo a suo avviso quest’ultima responsabile ex articolo 2051 c.c.; chiedeva altresì la revoca ai sensi dell’articolo 2901 c.c. della donazione della COGNOME al nipote NOME Francia come da atto pubblico del 23 luglio 1992, donazione che avrebbe avuto ad oggetto tutti i suoi beni immobili.
Nelle more del giudizio la convenuta decedeva e il processo proseguiva nei confronti della sua eredità giacente.
Quest’ultima veniva condannata dal Tribunale, con sentenza del 14 settembre 2015, a risarcire all’attrice nella misura di euro 39.356,97 oltre accessori; veniva però rigettata la domanda pauliana.
Proponeva appello principale la COGNOME e appello incidentale il COGNOME; entrambi gli appelli venivano rigettati dalla Corte d’appello di Reggio Calabria.
COGNOME COGNOME ha presentato ricorso principale, composto di cinque motivi. Il Di Francia si è difeso con controricorso veicolante pure
ricorso incidentale di tre motivi. Entrambi hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, il ricorso incidentale.
1.1 Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia improcedibilità dell’appello della Marino per mancanza di impugnazione nei confronti della ‘giusta parte’:
1/A: violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 480 e 532 c.c. e dell’articolo 350, terzo comma, c.p.c. applicabile ratione temporis , in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.;
1/A/2: inammissibilità dell’appello per difetto di interesse; violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c., in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.;
1/B: inesistenza della notifica dell’atto d’appello ed errata indicazione del destinatario, nonché violazione e falsa applicazione dell’articolo 164 c.p.c., in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c.;
1.2 Con il secondo motivo denuncia estinzione del giudizio per mancanza di valida e tempestiva riassunzione del giudizio di primo grado.
2/A lamenta altresì violazione e falsa applicazione degli articoli 303 e 305 c.p.c. vigenti pro tempore prima della l. 69/2009, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., nonché estinzione del giudizio per la mancata riassunzione entro i termini di legge del giudizio di primo grado a seguito di interruzione per morte della parte, e per la notificazione tardiva alla curatela dell’eredità giacente.
1.3 Con il terzo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 n.1 c.c.
1.4 Il controricorso che contenga un ricorso incidentale deve -ai sensi dell’articolo 371, terzo comma, c.p.c. nel testo, qui vigente, introdotto dalla l. 18 ottobre 1977 n. 793 e non riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149- essere sottoposto alle norme di cui agli articoli 365, 366 e 369 c.p.c.: ‘Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369’.
L’articolo 366 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. 149/2022 -qui applicabile, essendo stato notificato il ricorso dopo il 1° gennaio 2023-, prevede che il ricorso, pena inammissibilità, deve (primo comma, n.3) offrire ‘la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso’.
Nel caso in esame, invece, il ricorso incidentale, dopo una ‘sintesi dei motivi del ricorso principale’ (che in realtà è collocata successivamente, nelle pagine 3-4 del controricorso), reca l’ indicazione dei ‘motivi del ricorso incidentale’ -nel senso delle rubriche di questi: controricorso, pagine 2-3-; le rubriche dei motivi del ricorso incidentale vengono riproposte nelle pagine 4-5, e vengono poi illustrati gli stessi motivi incidentali nelle pagine 5-22. Si passa quindi ‘a contestare i motivi del ricorso principale’ (controricorso, pagine 22-31) e si conclude chiedendo di dichiarare inammissibile e infondato il ricorso principale stesso, rigettandolo, e di accogliere il ricorso incidentale (controricorso, pagina 32).
Orbene, risulta invero violato l’articolo 366, primo comma n. 3, c.p.c.; né è sostenibile che i motivi abbiano sostituito una illustrazione precisa e completa, né che il controricorso possa ‘nutrirsi’ della ricostruzione della vicenda processuale (eventualmente) presente nel ricorso principale, poiché gli articoli 366 e 371, terzo comma, c.p.c. forniscono un inequivoco combinato disposto ostativo a tale lettura ermeneutica.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso incidentale, assorbito il resto.
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2901, primo comma, n.1, prima parte, c.c.
Si duole che la sentenza d’appello, mediante ‘una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo Giudice’, conferm i la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza della scientia damni in base a erronea interpretazione della norma invocata in rubrica, ‘o comunque … un’erronea sussunzione dei fatti posti a base della decisione nell’ipotesi di cui alla normativa anzidetta’.
Lamenta non essersi considerato che l ‘articolo 2901 c.c., oltre all’ eventus damni , nel caso di atto di disposizione gratuito compiuto dal debitore dopo l’insorgenza del credito (e questa è la norma appena citata), stabilisce che per integrare il requisito di scientia damni è sufficiente la conoscenza (o l’agevole conoscibilità) del debitore del pregiudizio che crea alla controparte, la cui prova può fornirsi tramite presunzioni (correttamente viene richiamata dalla ricorrente giurisprudenza in tema).
Inoltre, in caso di disposizione contestuale a favore di terzo di più beni o dell’unico immobile del debitore, l’esistenza e la consapevolezza del debitore del pregiudizio al creditore possono ritenersi in re ipsa , spettando dunque al debitore provare che il suo patrimonio residuo sia sufficiente per le ragioni del creditore (anche qui cita giurisprudenza pertinente).
Pertanto, ‘dal fatto che il debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, si può dedurre l’esistenza e la consapevolezza del pregiudizio’. E l’attuale ricorrente aveva in entrambi i gradi di merito addotto e provato che la debitrice con la donazione ‘si era spogliata di tutti i suoi beni immobili’, per cui il ‘presupposto soggettivo’ ben avrebbe potuto e dovuto essere ritenuto sussistente in re ipsa dai giudici di merito,
che al contrario lo hanno ritenuto insussistente per erronea interpretazione dell’articolo 2901, primo comma, n.1, prima parte, affermando che ‘sulla scorta dei suddetti elementi di valutazione’ si deve ‘escludere che vi sia stato un intento fraudolento della donante’: intento, questo, preteso invece dall’articolo 2901, primo comma, n.1, seconda parte.
2.2 Il giudice d’appello afferma che, ‘come correttamente rilevato dal Tribunale’ quanto alla ‘conoscenza del pregiudizio che con l’atto dispositivo si arreca alle ragioni del creditore’, nel caso in esame il dato che ‘l’atto sia stato fatto pochissimi giorni dopo l’incendio’ non può generare ‘un univoco e decisivo indice della consapevolezza della donante di agire in danno di possibili creditori’, non essendo all’epoca ‘chiare le responsabilità’ della Trapolino per quanto accaduto.
A tale stregua, la corte territoriale disattende invero il principio affermato da questa Corte in base al quale a ll’articolo 2901, primo comma, n.1, prima parte, c.c., l’ elemento soggettivo consiste nella conoscenza/conoscibilità del pregiudizio, che è effettivamente in re ipsa allorquando viene come nella specie donata un’intera serie di beni (si veda ricorso, pagine 2122; anche se l’elenco dei beni è offerto nel terzo motivo, non vi è ragione per non tenerne conto anche per il primo motivo, secondo il principio di tutela del diritto di difesa del ricorrente).
Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo consegue, assorbiti gli altri motivi, l’accoglimento del ricorso principale e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra Corte d’ Appello, che si indica in quella di Catanzaro, che procederà a nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’ Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma l’11 aprile 2025