Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35586 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35586 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
Oggetto: azione revocatoria – mutuo fondiario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3500/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo RAGIONE_SOCIALE, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3216/2020, depositata il 3 luglio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di
Roma, depositata il 3 luglio 2020, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che, in accoglimento della domanda del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato l’inefficacia, nei confronti della procedura fallimentare, del contratto di mutuo fondiario con garanzia autonoma e parificazione di grado ipotecario concluso tra la banca e la società il 29 luglio 2010 e della relativa iscrizione ipotecaria del successivo 5 agosto;
la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando, in particolare, che la conclusione del contratto di mutuo fondiario era stata finalizzata all’estinzione della pregressa esposizione debitoria della società e alla trasformazione del debito chirografario in debito privilegiato;
il ricorso è affidato a cinque quattro motivi;
il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE non spiega alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 1414 cod. civ., per aver la sentenza impugnata confermato la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla natura simulata del contratto di mutuo fondiario;
il motivo è inammissibile;
sebbene la decisione faccia riferimento alla « natura simulata dell’atto di mutuo fondiario del 29 luglio 2020 », appare evidente dalla lettura complessiva del provvedimento che il giudice di merito abbia inteso significare che la somma mutuata è stata utilizzata per finalità diverse da quelle -proprie del contratto di mutuo -della messa a disposizione del denaro e, per l’esattezza, per estinguere una pregressa esposizione debitoria e contestualmente assistere il nuovo credito con una garanzia ipotecaria;
una siffatta interpretazione del dato motivazionale trova indiretta conferma, d’altra parte, nella ritenuta fondatezza dell’azione revocatoria in ordine al medesimo contratto -su cui diffusamente la
Corte si sofferma -e nella conseguente dichiarazione di inefficacia relativa (nei confronti del Fallimento attore) del medesimo, inconcepibile se non assumendo l’idoneità del contratto a spiegare effetti nei confronti delle parti e degli altri terzi;
da ciò consegue che la doglianza in esame non coglie la ratio decidendi , muovendo da una diversa -e, per le ragioni riferite, non plausibile -interpretazione della sentenza impugnata;
con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., per aver la Corte di appello qualificato l’atto di costituzione dell’ipoteca quale atto a titolo gratuito e, conseguentemente, dichiarato la sua inefficacia (relativa) nei confronti del Fallimento senza alcun esame del requisito della scientia damni , peraltro neanche allegato dall’attore;
il motivo è inammissibile;
quanto alla mancata allegazione del requisito della scientia damni , la doglianza è inammissibile poiché -indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla ritualità della prospettazione di un siffatto vizio, non essendo fatto valere nella forma del vizio di extrapetizione -la mancata riproduzione dell’atto di citazione, sia pure in parte qua , non consente di apprezzare la veridicità di quanto allegato e la concludenza della doglianza;
-quanto all’omessa valutazione d i siffatto requisito, la censura non si confronta con la sentenza impugnata, la quale ha espressamente riconosciuto la « sussistenza in capo all’istituto di credito della consapevolezza di porre in essere atti concretamente pregiudizievoli delle ragioni dei creditori nel complesso considerati », così accertando il controverso requisito di cui all’art. 2901 , primo comma, n. 2, cod. civ.;
-deve, inoltre, osservarsi che non concludente si rileva la contestazione in ordine alla qualificazione operata dal giudice di merito, ai fini dell’applicazione dell’istituto in esame, dell’atto di costituzione di
ipoteca quale atto a titolo gratuito -apparentemente ritenuta sul fondamento della anteriorità della concessione del mutuo rispetto alla costituzione della garanzia -atteso che la Corte di appello ha esaminato, giudicandolo sussistente, anche il requisito del scientia fraudis in capo al terzo, richiesta con specifico riferimento ai soli atti a titolo oneroso;
con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ. sotto il diverso profilo del mancato accertamento della sussistenza del requisito dell’ eventus damni , anch’esso non allegato dall’attore;
-anche questo motivo è inammissibile perché non aggredisce specificamente la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la ricorrenza di « elementi che hanno evidentemente compromesso la garanzia patrimoniale del debitore » e ha provveduto alla loro puntuale indicazione (sussistenza di crediti preesistenti alla concessione del mutuo fondiario; iscrizione di ipoteca sull’intero patrimonio; identità sostanziale del credito chirografario e l’importo del mutuo ipotecario; non contestualità tra l’erogazione del mutuo e l’iscrizione della ipoteca);
-con l’ultimo motivo , proposto in via subordinata, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost. , nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione alla mancata considerazione della circostanza che l’ipoteca costituita insisteva su un bene già oggetto di precedente ipoteca a garanzia di un credito vantato da altro soggetto;
il motivo è inammissibile, ricorrendo una ipotesi di « doppia conforme » che, ai sensi dell’art. 348 ter , commi 4 e 5, cod. proc. civ., non consente la formulazione di una siffatta censura;
per le suindicate considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile;
nulla deve disporsi in ordine delle spese del presente giudizio in
assenza di attività difensiva della parte vittoriosa
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 24 novembre 2023.