Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28011 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 28011  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18755/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME  (CODICE_FISCALE)  che  la  rappresenta  e  difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
 nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso  la  sentenza  della  Corte  d’Appello  di  RAGIONE_SOCIALE  n.  14/2021 depositata il 12/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 12/1/2021, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria (di seguito indicata per brevità amministrazione straordinaria) confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città che aveva respinto la domanda, proposta dall’amministrazione straordinaria di revoca, ex art. 67 commi 1° e 2°, l.fall. delle rimesse solutorie effettuate dalla società sul conto corrente ordinario n. 2422 e sui conti corrente anticipi 6009000048 e 615001896, intrattenuti con RAGIONE_SOCIALE (successivamente incorporata da RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, ha ceduto il rapporto controverso a RAGIONE_SOCIALE) nel periodo compreso tra il 25/11/2007 e il 25/11/2008.
1.1.La Corte, dopo aver precisato che le rimesse derivanti dall’incasso di anticipi salvo buon fine sono soggette all’azione revocatoria ex art 67, comma 2°, l.fall. per l’importo confluito sul conto corrente ordinario, ove siano rimesse solutorie, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 67, comma 1°, n. 2 l.fall. ritenendo non anomali, ma rispondenti ad una prassi commerciale comunemente praticata, i versamenti corrispondenti ad anticipazioni dietro presentazioni di ricevute bancarie o fatture su conto affidato.
1.1 La Corte ha altresì evidenziato che l’amministrazione straordinaria non aveva allegato e provato la riduzione in maniera
consistente  e  durevole  dell’esposizione  debitoria  del  fallito  nei confronti  della  banca;  né  il  mancato  assolvimento  di  tale  onere poteva  essere  supplito  da  richieste  di  esibizione  o  da  consulenza tecnica.
2 L’amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione  affidandolo  a  due  motivi,  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  ha  svolto difese mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 380 bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. , 67, comma 3° lett. b), l.fall. in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello, chiamata a decidere in tema di revocazione delle rimesse su conto corrente, ritenuto che l’onere della prova circa la natura ‘consistente e durevole’ della riduzione dell’esposizione debitoria (e, quindi, la dimostrazione delle sussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’eccezione di cui all’art. 67, comma 3° lett. b), l.fall) gravasse sull’amministrazione straordinaria e non sulla banca.
Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per mancata e/o apparente motivazione degli artt. 132 e 115 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello ha esposto le ragioni che hanno indotto la stessa a non disporre la consulenza tecnica d’ufficio.
3 Il primo motivo di ricorso pone in modo diretto la questione della ripartizione degli oneri probatori nelle azioni revocatorie fallimentari delle rimesse effettuate su un conto corrente bancario, onere che la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ha posto a carico dell’attore, con riguardo non solo alla natura solutoria della rimessa (che nella sentenza impugnata è comunque considerata parte integrante della fondatezza dell’azione), ma anche al carattere durevole e consistente della riduzione dell’esposizione, perché scrive la corte
territoriale -«per le rimesse bancarie la regola è che la revocatoria sia esclusa salvo che: la curatela provi che esse abbiano ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione della fallita nei confronti della RAGIONE_SOCIALE».
3.1 A ben vedere, per la soluzione della questione posta dal primo motivo assume rilevanza la corretta definizione del rapporto tra i primi tre commi dell’art. 67 l. fall., con particolare riguardo alle rimesse su conto corrente bancario, per le quali si tratta di stabilire se i presupposti della loro revocabilità vadano tuttora ricercati -come per tutti gli altri atti revocabili -innanzitutto nei primi due commi (e, in particolare, nel secondo), rispetto ai quali il terzo comma pone una serie di eccezioni (tra le quali quella relativa alle rimesse in conto corrente che non producono una durevole e consistente riduzione dell’esposizione del fallito verso la banca); oppure se il terzo comma ponga esso stesso la norma sulla revocabilità delle rimesse bancarie, intese come atti che non sarebbero altrimenti revocabili, determinandone tutte le condizioni. 3.2 Sul tema questa Corte si è già pronunciata (sentenza n. 277/2019, cui sono seguite le ordinanze nn. 23095/2023 e 24018/2023), stabilendo il principio del superamento -a seguito della riforma dell’art. 67 legge fall. introdotta con il d.l. n. 35 del 2005, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005 -della distinzione tra «rimesse solutorie» e «rimesse ripristinatorie», a lungo utilizzata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 2353/1984; 6031/1994; 17892/2004, nonché, tra le tante, in tempi più recenti: Cass. n. 13175/2020) per assimilare soltanto le prime ai «pagamenti» revocabili ai sensi del secondo comma dell’art. 67 (dando la prova della scientia decoctionis ) e considerare le seconde irrilevanti ai fini della revocatoria; secondo tale nuovo orientamento le «rimesse effettuate su un conto corrente bancario» sarebbero atti distinti e diversi da quelli indicati nei primi due commi dell’art. 67 legge fall., considerati in quanto
tali  nel  terzo  comma e assoggettabili a revocatoria alle condizioni ivi previste.
3.3. Sebbene l’orientamento sia apprezzabile, e sia stato apprezzato, per il vantaggio di una semplificazione della disciplina delle revocatorie fallimentari, nondimeno esso merita un ulteriore approfondimento e riflessione con particolare riguardo alla rilevata difficoltà di inserire una norma costitutiva di un’azione revocatoria in una disposizione che – per il tenore letterale e la dislocazione topografica – parrebbe scritta allo scopo esclusivo di porre una deroga a una revocabilità altrimenti disposta (come si dà per scontato -e la giurisprudenza della Corte ha nel frattempo e in effetti deciso – che sia) per tutte le ipotesi contemplate nelle altre lettere del comma terzo.
3.4 Le questioni di diritto concernenti il possibile superamento della tradizionale distinzione tra «rimesse solutorie» e «rimesse ripristinatorie» e la distribuzione degli oneri probatori nella revocatoria  delle  rimesse  su  conto  corrente  bancario  appaiono  di particolare  rilevanza  nomofilattica  e  dunque  meritevoli  di  una nuova trattazione in pubblica udienza (art. 375, comma 1, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Il Presidente NOME COGNOME