Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4551 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4551 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19001/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME;
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente incidentale- contro
COGNOME NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1313/2023 depositata il 15/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel luglio 2020, la società RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Padova, i signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo che il contratto stipulato in data 7 luglio 2015, con cui NOME COGNOME aveva trasferito al figlio NOME la proprietà dell’abitazione familiare in cambio della costituzione di un vitalizio alimentare, di mantenimento e assistenza vita natural durante, fosse: nullo per difetto di alea, oppure frutto di simulazione assoluta; in ogni caso, inefficace nei propri confronti ai sensi dell’art. 2901 c.c., in quanto posto in essere con finalità fraudolente, in pregiudizio delle ragioni creditorie della società attrice.
Con sentenza n. 2344/2021, il Tribunale di Padova accoglieva la domanda revocatoria, dichiarando, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia nei confronti della società attrice del contratto di compravendita stipulato il 7 luglio 2015 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Rigettava, invece, le domande relative alla nullità e alla simulazione assoluta del contratto.
Con sentenza n. 1313 del 15 giugno 2023, la Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame, ritenendo infondati tutti i motivi di appello.
Escludeva, in primo luogo, che la proposizione dell’azione revocatoria fosse preclusa dalla natura litigiosa del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE, rilevando come tale credito risultasse accertato con sentenza della medesima Corte d’Appello, recante condanna anche nei confronti di NOME COGNOME.
Quanto all’ eventus damni , confermava la valutazione espressa dal giudice di primo grado, secondo cui l’attore aveva assolto l’onere di dimostrare una modifica, anche solo qualitativa, del patrimonio del debitore, tale da compromettere la garanzia del credito; osservava, inoltre, che il debitore non aveva fornito prova della sufficiente capienza del patrimonio residuo. Dichiarava inammissibile, per violazione del divieto di nuove prove in appello, la produzione della perizia estimativa relativa all’immobile oggetto di esecuzione forzata.
In ordine alla scientia damni e al consilium fraudis in capo al terzo acquirente, la Corte d’Appello riteneva adeguatamente motivata la decisione del Tribunale, fondata su un insieme di circostanze presuntive -quali la convivenza tra le parti, il valore economico dell’atto, l’età e la condizione economica dell’acquirente, nonché la riserva del diritto di abitazione in favore dell’alienante che non risultavano specificamente contestate né superate da prova contraria.
Riteneva, pertanto, superflue le richieste istruttorie formulate nel grado di appello.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito NOME AVV_NOTAIO propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 articolati motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, con tre motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata in relazione agli artt. 112 e 346 c.p.c. (art. 360, co 1, n. 4, c.p.c.).
La Corte d’appello si sarebbe erroneamente pronunciata sulla scientia fraudis del terzo, senza decidere sull’eccezione, dallo stesso proposta, di assenza di prova di una sua partecipazione alla dolosa preordinazione del debitore, presupposto invece necessario, trattandosi di atto a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito.
4.2. Con il secondo motivo, censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2901, comma 1, n. 2 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Contesta la decisione impugnata, sempre relativamente al requisito della scientia fraudis dell’ actio pauliana , per avere la Corte territoriale, rispetto al terzo, ritenuto sufficiente l’accertamento di tale elemento, malgrado si trattasse di atto a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito, per cui era necessaria la prova della sua partecipazione alla dolosa preordinazione.
4.3. Con il terzo motivo, articolato in più censure, il ricorrente deduce: da un lato, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2901, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che le prove orali dedotte dall’appellante non siano idonee a contrastare l’accertamento presuntivo compiuto dal Tribunale in ordine alla sussistenza della scientia fraudis in capo al terzo.
Secondo il ricorrente, le deposizioni testimoniali richieste avrebbero dimostrato l’assenza di consapevolezza da parte del terzo circa la dolosa preordinazione dell’atto dispositivo, mentre il giudice del gravame avrebbe erroneamente invertito l’onere della prova, gravando il convenuto della dimostrazione negativa dell’elemento soggettivo, in violazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c.; dall’altro lato, deduce la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo e controverso nonché per travisamento delle istanze istruttorie, lamentando la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere la Corte territoriale valutato in modo corretto e puntuale le prove dedotte e per aver respinto le istanze istruttorie senza una congrua motivazione.
4.4. Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce, ancora, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, e 345 c.p.c., nonché degli artt. 2901 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Contesta la decisione impugnata per due ordini di ragioni, aver ritenuto necessario che il COGNOME fornisse la prova della sufficienza del suo patrimonio a soddisfare le pretese creditorie dopo l’atto dispositivo, ‘pur avendo l’attore in primo grado riconosciuto espressamente la sua consistenza’; inammissibile il doc. 8, dallo stesso prodotto in appello, che sarebbe invece stato dimostrativo della sua consistenza patrimoniale.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile per violazione del principio di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura, con cui si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione formulata dal COGNOME in ordine alla mancata prova della partecipazione del terzo (il figlio) alla dolosa preordinazione dell’atto lesivo, risulta generica, poiché priva della necessaria indicazione del contenuto preciso dell’eccezione stessa.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., richiede che il ricorrente riporti, in modo puntuale e specifico, i termini esatti della domanda o eccezione asseritamente pretermessa, indicando gli atti in cui è stata formulata, al fine di consentire alla Corte di verificarne la ritualità, la tempestività e la decisività. In difetto di tale allegazione, la Corte non può procedere a una autonoma ricognizione degli atti processuali, essendo tenuta a operare entro i limiti del principio di autosufficienza del ricorso (cfr., da ultimo, Cass. civ. 11 maggio 2025, n. 12507; Cass. civ. Ord., 29 aprile 2025, n. 11229; Cass. civ. Sez. II, Ord., 14 ottobre 2021, n. 28072).
Nel caso in esame, il ricorrente ha trascritto solo poche righe dell’eccezione o, meglio, della ‘mera difesa’ che avrebbe sviluppato nell’atto di appello (cfr. p. 5 ricorso principale), non consentendo quindi a questo collegio di esaminare compiutamente il relativo contenuto e, conseguentemente, fornire un giudizio sulla decisività delle questioni prospettate.
Per il resto, il motivo si risolve in censure volte ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie e/o del ragionamento presuntivo compiuto dai giudici di merito (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 24 settembre 2024, n. 25585; Cass. civ. Sez. V, Ord., 8 luglio 2024, n. 18556).
Tali considerazioni rendono superflua ogni ulteriore valutazione, poiché, anche aderendo alla tesi del ricorrente sulla mancata prova della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, la censura risulta infondata e, comunque, priva di interesse, trattandosi di vizio che, al più, avrebbe potuto essere fatto valere solo dal terzo.
In conformità con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1898/2025, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria, è sufficiente che il debitore e il terzo siano consapevoli del pregiudizio arrecato alle ragioni del
creditore, senza necessità di provare una dolosa preordinazione. In particolare, nel caso di atto dispositivo a titolo oneroso e successivo al sorgere del credito, l’art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., richiede solo la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore (Cass. civ., SS.UU., 27 gennaio 2025, n. 1898; in precedenza: Cass. civ., Sez. III, 27 novembre 2023, n. 32969; Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2013, n. 16825; Cass. civ., Sez. III, 11 aprile 2025, n. 9563).
Nella presente fattispecie risulta accertato, in un distinto giudizio tra le stesse parti e avente ad oggetto il medesimo credito, che il Tribunale di Padova, con sentenza n. 2344/2021, ha dichiarato che il credito vantato da RAGIONE_SOCIALE è sorto, per effetto dello scioglimento del rapporto contrattuale, in epoca anteriore al 7 luglio 2015, data di stipula dell’atto dispositivo da parte del sig. NOME COGNOME in favore del figlio NOME (v. p. 13, sentenza Tribunale di Padova n. 1344/2021).
Ne deriva, pure per tale aspetto, la non accoglibilità delle censure del ricorrente.
5.1. Parimenti inammissibile è il secondo motivo del ricorso principale.
Anche in questo caso viene censurata la valutazione compiuta dalla Corte d’appello in ordine alla sussistenza della scientia fraudis in capo al terzo, prospettando una violazione di legge sul presupposto, erroneo, che l’atto dispositivo fosse anteriore al sorgere del credito.
Tali doglianze risultano assorbite, alla luce di quanto già esposto con riferimento al motivo precedente. Trattandosi, nella specie, di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale del creditore ( scientia damni ), non essendo richiesta, in conformità all’orientamento espresso dalle Sezioni
Unite, anche la partecipazione alla dolosa preordinazione ( consilium fraudis ), necessaria unicamente per gli atti anteriori.
Deve, comunque, rilevarsi che, trattandosi di una statuizione concernente esclusivamente la posizione del terzo acquirente, difetta in capo al debitore, sig. NOME COGNOME, un interesse concreto ed attuale a censurare il relativo capo della sentenza.
Infine, la doglianza relativa alla presunta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. risulta inammissibile, in quanto, pur richiamata nella rubrica del motivo, non è stata adeguatamente articolata. Manca, infatti, la puntuale indicazione delle circostanze fattuali o delle risultanze istruttorie che sarebbero state oggetto di un’erronea valutazione, così come non è specificato in che modo il giudice avrebbe violato le disposizioni evocate. Ne consegue la violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
5.2. L e doglianze devono ritenersi inammissibili, in quanto sollevate dal debitore e riferite a un capo di sentenza che concerne esclusivamente la posizione del terzo, con conseguente difetto di interesse all’impugnazione.
Parimenti inammissibili sono le deduzioni con cui si prospetta la violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., atteso che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito, né per ottenere una diversa ponderazione delle risultanze probatorie. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 13 maggio 2025, n. 12762; Cass. civ., Sez. V, Ord., 29 aprile 2025, n. 11252; Cass. civ., Sez. I, Ord., 27 aprile 2025, n. 11049; Cass. civ. Sez. V, Ord., 4 agosto 2017, n. 19547,).
La censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha allegato né la decisività del mezzo istruttorio, né la tempestività e ritualità dell’istanza (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Ord., 23 dicembre 2024, n. 34110; Cass. civ., Sez. I, Ord., 13 marzo 2024, n. 6696; Cass. civ., Sez. III, Ord., 24 ottobre 2023, n. 29440). La Corte
d’appello ha ritenuto correttamente non decisive le prove richieste, in quanto dirette a dimostrare la preordinazione del terzo, irrilevante nella fattispecie in esame, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Ord., 23 dicembre 2024, n. 34110; Cass. civ., Sez. I, Ord., 13 marzo 2024, n. 6696; Cass. civ., Sez. III, Ord., 24 ottobre 2023, n. 29440). Parimenti inammissibili le critiche al ragionamento presuntivo del giudice di merito, rientrando nella sua discrezionalità valutativa. In ogni caso, il motivo sarebbe infondato, essendo state le prove orali articolate inidonee a superare la ricostruzione logica e coerente della Corte d’appello, conforme ai criteri di sufficienza costituzionale della motivazione.
5.3. Quanto al quarto motivo valgono le considerazioni già svolte nell’esame del terzo motivo ; per il resto il motivo è inammissibile. 1° comma nn. 4 e 6, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 7 maggio 2025, n. 11949; Cass. civ., Sez. V, Ord., 23 aprile 2025, n. 10661; principi sanciti in Cass. civ., Sez. III, Ord., 4 dicembre 2023, n.
I l ricorrente non ha assolto agli oneri prescritti dall’art. 366, 33827; Cass. civ., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481).
In particolare, non vi è né trascrizione né sintesi del contenuto del documento, né una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, né, infine, alcuna comparazione tra la perizia allegata e gli elementi già valutati dalla Corte d’appello. Detti inadempimenti non possono essere suppliti dal controricorso, né da altri atti del processo, essendo l’onere a carico esclusivo del ricorrente nel corpo del ricorso per cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 31 marzo 2025, n. 8448).
Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente e ricorrente incidentale società RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente in via principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 9.200,00 ( di cui euro 9.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente e ricorrente incidentale società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 30 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME