Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11146 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11146 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16158/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 926/2019 depositata il 17/04/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo, ha ridotto l’accoglimento della domanda revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. dei pagamenti effettuati da Eutelia s.p.aRAGIONE_SOCIALE (ora in RAGIONE_SOCIALE) in favore di Finital s.p.a. nel semestre antecedente la dichiarazione di insolvenza, alla somma di € 167.442,00 (a titolo di provvigioni per il procacciamento di affari) escludendo il pagamento di € 35.029,00 ( per premi assicurativi).
1.1. -In particolare, a fronte della documentata ‘dichiarazione di scioglimento’ dei Commissari straordinari dal contratto di procacciamento di affari, la corte territoriale ha escluso che potesse attribuirsi al loro comportamento successivo (pagamento di provvigioni per circa 350 mila euro fino al 2012) il significato di revoca implicita dello scioglimento e di subentro tacito nel contratto, tanto più che quei pagamenti erano stati provati solo con le ‘prime note’ del partitario di Finital e non con più pertinente e significativa documentazione -essendo comunque compatibile con la temporanea prosecuzione dei contratti fino allo scioglimento l’eventuale pagamento di prestazioni precedenti la dichiarazione di insolvenza. La corte distrettuale ha altresì escluso che il pagamento di fatture per prestazioni già eseguite potesse integrare la fattispecie del contratto ad esecuzione continuata o periodica pendente.
1.2. -Con riguardo alla somma di € 15.505,00 (doc. 5) la corte ha rilevato la tardività dell’eccezione di mancato pagamento sollevata dalla convenuta solo nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. ed ha comunque assegnato prevalenza alla prova documentale, costituita dall’estratto degli ordini di bonifico bancario, rispetto alla mancata annotazione del pagamento medesimo nella ‘prima nota’, di per sé irrilevante e nemmeno computabile tra i documenti contabili obbligatori ex art. 2709 c.c.
1.3. -Quanto all’Iva di rivalsa versata da RAGIONE_SOCIALE per le prestazioni ricevute da RAGIONE_SOCIALE, e da questa incassata quale sostituto di imposta per il riversamento all’ente impositore, la corte d’appello ha ribadito che l’esonero da revocatoria ex art. 89, d.P.R. 602/73 riguarda solo l’ente impositore che riceve il pagamento di imposte
scadute, e non anche l’Iva di rivalsa incassata dal prestatore di servizi quale sostituto di imposta, dal momento che, trattandosi di pagamento revocato, perché lesivo della par condicio creditorum , la restituzione alla procedura investe anche l’imposta versata.
1.4. -Infine, con riguardo al requisito soggettivo, la corte d’appello ha rilevato come impropriamente l’appellante avesse tentato di superare l’accertata conoscibilità dello stato di insolvenza deducendo l’assenza del requisito oggettivo dello stato di insolvenza -che nella revocatoria fallimentare ex art. 67 co. 2 l.fall. è oggetto di una presunzione iuris et de iure -mentre le numerose evidenze della conclamata crisi finanziaria risultanti dalla sentenza di ammissione di Eutelia alla procedura di AS erano state « del tutto ignorate dall’appellante ma dimostrative del requisito oggettivo e della sua immediata conoscibilità da parte dell’appellata », non solo per gli articoli della stampa nazionale, ma anche perché « gli amministratori di RAGIONE_SOCIALE erano imparentati con gli amministratori di RAGIONE_SOCIALE ».
-Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione in cinque mezzi, cui RAGIONE_SOCIALE in AS ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo ( violazione degli artt. 67 l.fall., 49, 50 e 51 d.lgs. 270/99, 1-bis d.l. 134/08 conv. in l. 166/08 ) si articola in due doglianze:
pur essendo pacifico che con racc. del 18.3.2011 i Commissari straordinari hanno dichiarato di sciogliersi dal contratto di procacciamento di affari, ai sensi dell’art. 50, d.lgs . n. 270/99, il rapporto sarebbe proseguito per facta concludentia (stante il pagamento di provvigioni fino al 13.9.2012, come da bonifici annotati nel partitario di Finital), potendo il subentro nel contratto essere anche implicito (Cass. 1765/1988, 18834/2008);
in ogni caso, nessuna norma di legge autorizzerebbe la revocatoria dei pagamenti precedenti la dichiarazione di insolvenza a fronte di uno scioglimento dal contratto avente efficacia ex nunc (e non ex tunc ) ai sensi dell’art. 1373 , comma 2 c.c. in tema di
recesso nei contratti a prestazione continuata o periodica, mentre, ai sensi dell’art. 51 d.lgs. cit., sia in caso di subentro che in caso di scioglimento i diritti del contraente in bonis sarebbero regolati dalla disciplina sui rapporti pendenti ex artt. 72 e ss. l.fall.
3.1. -Il motivo è infondato.
3.2. -Sul punto, l a Corte d’ appello ha correttamente rilevato che, non essendovi agli atti alcuna dichiarazione di subentro, ma risultando al contrario una espressa comunicazione di scioglimento, non si può ‘ attribuire al comportamento dei Commissari (..) valore di revoca implicita dello scioglimento e di subentro tacito nel contratto di procacciamento ‘ , mentre l’esecuzione del contratto e la sua prosecuzione ope legis , ex artt. 50 e 51 d.lgs. n. 270/1999, non può essere interpretata come subentro per facta concludentia da cui far derivare l ‘improponibilità dell’azione revocatoria a fronte di contratti ad esecuzione continuata o periodica ex art. 74 l.fall. (Cass. 1195/2018, 3193/2016), né si può applicare la disciplina sui contratti pendenti poiché l’azione revocatoria riguarda pagamenti relativi a contratti pervenuti a naturale scadenza.
3.3. -In diritto, la decisione si pone in linea con gli approdi della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5585/2025, 23899/2023) nei quali è stato chiarito che, in base all’art. 50 ( come autenticamente interpr etato dall’ art. 1-bis del d.l. n. 134/08, conv. con mod. dalla l. n. 166/08) e all’ art. 51 del d.lgs 270/99:
il contratto ineseguito o parzialmente eseguito non è soggetto a sospensione ma prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione anche dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria;
il commissario straordinario conserva il potere di sciogliersi in ogni momento dal contratto ma, finché una simile facoltà non viene esercitata, quest’ultimo continua ad avere esecuzione;
i crediti del contraente in bonis maturati a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite nel periodo compreso tra l’apertura della procedura e la decisione del commissario di scioglimento del contratto beneficiano della prededuzione (Cass. 19146/2022);
se il commissario straordinario si scioglie, il contraente in bonis , a norma dell’art. 72, comma 4, l.fall., ha diritto di insinuare al
passivo il credito (al corrispettivo) derivante dalle prestazioni rese anteriormente all’apertura della procedura nei confronti del contraente inadempiente (fermo restando che i crediti del contraente in bonis ai corrispettivi per le prestazioni eseguite nel periodo compreso tra l’apertura della procedura e la decisione di scioglimento del contratto devono essere pagati in prededuzione);
solo se il commissario straordinario decide di subentrare nel rapporto contrattuale pendente trovano applicazione le norme previste dagli artt. 72, comma 1, e 74 l.fall., con la conseguenza che lo stesso diviene parte del rapporto negoziale ‘in luogo’ del contraente assoggettato alla procedura concorsuale e deve, pertanto, adempiere, in prededuzione, ‘tutti i relativi obblighi’, vale a dire i debiti sorti a far data dal subingresso (oltre, a quelli relativi ai corrispettivi per le prestazioni eseguite nel periodo compreso tra l’apertura della procedura e la decisione del commissario) nonché ma solo se si tratta di contratto ‘ad esecuzione continuata o periodica’ (pure se diversi dalla somministrazione: v. Cass. 16650/2022, 9166/2023, 23899/2023) -i debiti relativi al pagamento del ‘ prezzo … delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati ‘ prima del l’apertura della procedura.
3.4. -Va dunque ribadito che ai fini del subentro del commissario straordinario nei contratti in corso è imprescindibile una esplicita manifestazione di volontà dell’organo concorsua le.
-Il secondo mezzo ( violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c .) assume che le norme in tema di prova tra imprenditori tramite scritture contabili sarebbero state violate per la preferenza data dai giudici di merito alla prova del pagamento della fattura di € 15.505,00 del 23.12.2009 mediante l’ordine di bonifico di Eutelia, sebbene fosse incontestato che quel pagamento non era stato annotato nel partitario di Finital (‘prima nota’) .
4.1. -Il motivo è inammissibile, poiché implica un sindacato di questa Corte sulla valutazione delle prove da parte dei giudici di merito, che non può trovare ingresso in sede di legittimità.
-Il terzo mezzo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 comma 3 lett. f) , l.fall. perché, trattandosi di pagamenti
delle provvigioni per contratto di procacciamento di affari (telefonici), si sarebbe dovuta applicare l’esenzione da revocatoria per i pagamenti effettuati in favore di dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati.
5.1. -La censura è inammissibile perché veicola una questione nuova, attinente a profilo di fatto e di diritto pacificamente non sollevato dalla parte nel giudizio di merito, di cui infatti non ve n’è traccia in sentenza (Cass. 28060/2018, 22069/2015).
Lo stesso ricorrente ammette a pag. 32 del ricorso che « tale prospettazione non è stata mai indicata nei precedenti gradi di giudizio », ma sostiene che la qualificazione del contratto, come di collaborazione non subordinata, non richiederebbe alcun accertamento in fatto, invocando a tal fine impropriamente la pronuncia di Cass. 25836/2018 (che proprio per analoghe ragioni ha dichiarato inammissibile il ricorso).
-Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 89 del d.P.R. n. 602/1973 per la pretesa non revocabilità del pagamento dell’IVA (somma di spettanza d ell’ Erario), pena una locupletazione della procedura anche a prescindere dal meccanismo recuperatorio ex art. 26, comma 2, d.P.R. cit. (diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione del credito non recuperato per varie cause tra cui procedure concorsuali).
6.1. -La censura è manifestamente infondata.
6.2. -L’ art. 89 del d.P.R. 602/73 prevede l’ esenzione da revocatoria dei pagamenti di imposte scadute ottenute da agenti di riscossione prima o durante la procedura concorsuale, ed è quindi riferita ai pagamenti eseguiti a favore degli enti impositori, non già ai pagamenti per i crediti di rivalsa IVA spettanti ai cedenti di beni o ai prestatori di servizi. In ogni caso, oggetto dell’azione revocatoria è il pagamento delle somme a qualsiasi titolo fuoriuscite dal patrimonio del soggetto poi sottoposto a fallimento o amministrazione straordinaria, fermo restando il meccanismo di detrazione previsto dall’art. 26, comma 2, d.P.R. che consegue all’ammissione al passivo ai sensi dell’ art. 70 comma 2 l.fall.
-Con il quinto mezzo ( violazione e falsa applicazione dell’art. 67 comma 2, l.fall.) il ricorrente si duole che le proprie deduzioni sarebbero state fraintese dai giudici in primo e secondo grado, non volendosi con esse contestare la sussistenza dello stato di insolvenza (cioè il requisito oggettivo) bensì il fatto che la scientia decoctionis non poteva sussistere proprio perché non c’erano i sintomi tipici della crisi irreversibile , o meglio, «la crisi c’era ed era nota », ma c’era anche il convincimento di poterla superare.
7.1. -Il motivo è palesemente inammissibile perché completamente versato nel merito.
-All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, come da dispositivo.
– Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2025.