Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4589 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4589 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7314/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2475/2023 depositata il 12/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con atto notificato l’11 marzo 2024 la signora NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Firenze n. 2476/2023 pubblicata il 12/12/2023 e notificata 9 gennaio 2024.
Resiste con controricorso la signora NOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE Value e Banca Alta Toscana Credito Cooperativo SC non hanno presentato difese.
Il ricorso attiene a una pronuncia di accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria avviata nei confronti di COGNOME NOME dalla banca intimata, cui è subentrata Do Bank ex art. 111 cpc, quale cessionaria del credito.
COGNOME, invece, interveniva nel processo di primo grado quale interventrice adesiva ex art. 105 c.p.c. deducendo di essere a sua volta portatrice di un credito di lavoro nei confronti della convenuta di euro 68.934,00 in linea capitale, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese, accertato con sentenza definitiva numero 790 del 2015 del 01.07.2015. Tale intervento non veniva ammesso dal giudice di primo grado, mentre veniva accolta la domanda della banca e della cessionaria volta a ottenere la dichiarazione di inefficacia di un trust autodichiarato in cui la ricorrente COGNOME aveva fatto confluire i suoi beni immobili, con atto dispositivo successivo al sorgere del credito
Proposto appello sia dalla debitrice COGNOME COGNOME dalla interveniente adesiva COGNOMECOGNOME la c orte d’appello dichiarava l’ammissibilità dell’intervento spiegato dalla COGNOME, accoglieva parzialmente l’appello della debitrice in ordine alla mancata prova dell’inclusione del credito nella cessione in blocco intervenuta a favore di Dobank, cessionaria del credito, e nel merito confermava l’azione revocatoria nei confronti della banca cedente e della COGNOME, ciascuna per le proprie ragioni di credito.
E’ stata formulata proposta di definizione accelerata del giudizio sull’assunto che il ricorso fosse improcedibile per mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, ovvero dei relativi messaggi di spedizione e ricezione.
Parte ricorrente ha chiesto ex art. 380 bis c.p.c. che il ricorso venisse deciso, deducendo che nell’allegato 3 era rinvenibile la notifica via pec della sentenza, notificata dalla controparte il 9 gennaio 2024.
La COGNOME ha depositato atto denominato ‘Sintetica memoria illustrativa ( ex art. 380 bis n. 1 comma 1 cpc )’ che non può qualificarsi tale in difetto dei relativi requisiti di legge.
Motivi della decisione
In via pregiudiziale, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento emesso ai fini della definizione accelerata del procedimento, deve rilevarsi la procedibilità del ricorso in ragione del tempestivo deposito della documentazione rilevante, avvenuta in data 2.4.2024; risulta altresì che la notifica del ricorso dell’11 marzo 2024 sia tempestiva rispetto alla data di notifica della sentenza, avvenuta il 9 gennaio 2024 ai sensi dell’art. 326 c.p.c.
Quanto al merito del ricorso si osserva quanto segue.
Con il primo motivo la ricorrente denunzia l’erroneità e contraddittorietà della motivazione e la violazione degli articoli 105 e 268 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. là dove la Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato ammissibile l’intervento adesivo della lavoratrice dipendente della convenuta nell’azione revocatoria avviata dalla banca, in conformità ai principi che regolano tale intervento.
8.1. Il motivo è inammissibile.
8.2. Non risulta con esso ( quantomeno idoneamente ) censurata la ratio decidendi dell’impugnata sentenza in ordine al l’intervento adesivo del terzo nel processo, libero fino alla data di precisazione delle conclusioni, per quanto sottoposto al regime delle preclusioni probatorie.
8.3. Il regime dell’intervento ex art. 105 c.p.c. prevede testualmente che ‘ ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo ‘.
8.4. Come sottolineato dalla COGNOME, quest’ultima svolse intervento adesivo al consumarsi del termine per il deposito delle memorie istruttorie di cui all’art. 183/6 n.2 c.p.c.; le controparti, pertanto, ebbero modo di proporre sia mezzi di prova diretti (per il tempo rimanente della consumazione del termine per la memoria ex art. 183/6 n 1 cpc) che mezzi di prova contraria, ovvero idonei a contrastare il sostegno probatorio e assertivo fornito dalla interveniente.
8.5. L’affermazione di ammissibilità dell’intervento della COGNOME nel processo, oltre a essere suffragata dal testo della norma, trova ampio sostegno nella giurisprudenza, richiamata e applicata dalla sentenza impugnata.
8.6. Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti,
quand’anche sia spirato il termine di cui all’art. 183 c.p.c. per la fissazione del “t hema decidendum “; né l’interpretazione dell’art.268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l’interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell’istruzione, in violazione del contraddittorio e del principio dispositivo, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (Sez. 3 , ordinanza n. 28907 del 11/11/2024; Cass n. 12463/2023 del 9.5.2023; Cass. Civ. Sez.1, ordinanza n. 31939 del 06/12/2019).
8.7. Anche i diritti processuali della controparte, in realtà, non vengono conculcati per il solo fatto dell’intervento adesivo del terzo, perché a differenza dell’intervento autonomo, deve escludersi che la generale applicazione del sistema delle preclusioni produca l’effetto di consentire al terzo interveniente adesivo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti originarie. In pari modo, l’interventore adesivo dipendente non ha neanche un’autonoma legittimazione ad impugnare la pronuncia, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese poste a suo carico (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 3238 del 05/02/2024; Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 23931 del 07/08/2023).
8.8. Infine, la deduzione di violazione del contradittorio è posta dalla ricorrente in termini del tutto astratti, non correlati al caso in esame, poiché non viene dedotto che la ricorrente, pur non essendo ancora maturati i termini istruttori, abbia lamentato o
evidenziato la necessità di svolgere attività difensiva in merito all’intervento della COGNOME, essendosi quest’ultima limitata a dedurre l’inammissibilità del suo intervento.
Con il secondo ( subordinato ) motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c.
Si duole essersi erroneamente affermata la sussistenza nella specie dell’ eventus damni , quale elemento costitutivo dell’azione revocatoria, in assenza di valutazione e prova alcuna della asserita maggiore difficoltà per i creditori di ottenere il soddisfacimento coattivo del preteso credito; nonché l’erroneità, contraddittorietà e carenza di motivazione.
Lamenta che, perché possa affermarsi la sussistenza dell’ eventus damni , non è sufficiente allegare e dimostrare il compimento di un qualsivoglia atto dispositivo, dovendo ad esso essere affiancata la prova che tale atto dispositivo abbia reso ‘ maggiormente incerto o difficoltoso il soddisfacimento coattivo del credito ‘ , laddove la corte territoriale ha asseritamente omesso di esperire ogni indagine in merito alla sussistenza di detto requisito, e più specificamente in merito all’effettiva efficacia lesiva dell’atto di costituzione del trust , venendo così ad affermare la sussistenza dell’ eventus damni senza avere invero vagliato l’efficacia lesiva in concreto e nel caso di specie dell’atto costitutivo del trust.
11.1. Il motivo è inammissibile.
11.2. Non risulta con esso ( quantomeno idoneamente ) censurata la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui l’ eventus damni è prefigurabile anche per un atto dispositivo che determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, in grado di comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, in piena adesione a principi consolidati in tema di revocatoria. La norma
dell’art. 2901 co. 1 n.1) per come da sempre interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, richiede al creditore la prova della lesione del proprio credito per il tramite dell’atto dispositivo compiuto dal debitore, tenuto alla conservazione della propria garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
11.3. Trattasi, infatti, di azione volta a tutelare l’interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c., contro qualunque atto che determini o semplicemente aggravi il pericolo della sua insufficienza (cfr. ex pluribus Cass. Civ. 3462 del 7.2.24; 20232 del 14.7.2023; 5815 del 27/02/2023; n. 27290 del 16/09/2022 ; n. 2218 del 25/01/2022; n. 26310 del 29/09/2021; n. 24986 del 09/11/2020).
11.4. In ragione di ciò è stata accolta una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell’azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 28141 del 06/10/2023).
11.5. Sotto il profilo degli oneri probatori, una volta provato da parte del creditore che l’atto dispositivo mette a rischio la garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio del debitore, al debitore si richiede la prova del fatto impeditivo, ovvero della presenza nel suo patrimonio di beni in grado di neutralizzare l’effetto depauperativo intrinsecamente posseduto dall’atto di trasferimento patrimoniale da revocare ( ex multis Cass. Civ. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019).
Le spese del giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 16/6/2025
Il Presidente NOME COGNOME