Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4592 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4592 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19846/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
CREDITO RAGIONE_SOCIALE, CREDITO RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4124/2023 depositata il 08/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 25 settembre 2023 NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, convenuti in un’azione revocatoria ordinaria rispettivamente quali venditori e acquirenti di beni immobili, propongono ricorso per cassazione -affidato a tre motivi- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4124/2023 dell’8/6/2023.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto ancora d ‘ interesse, con atto di citazione notificato il 9-14/10/2013 il RAGIONE_SOCIALE aveva promosso azione revocatoria ordinaria (ed in subordine azione di simulazione) in relazione ad alcuni atti di disposizione patrimoniale dei debitori NOME COGNOME e NOME COGNOME. La banca deduceva di essere creditrice dell’importo di € 103.529,55, l’anteriorità del suddetto credito rispetto all’atto di disposizione patrimoniale, nonché la lesione delle ragioni creditorie derivanti da tali atti, che sostanzialmente avevano determinato la dismissione dell’intero patrimonio immobiliare dei due debitori. Radicatosi il contraddittorio, con sentenza n. 3719 del 24.02.2017, il Tribunale di Roma rigettava la domanda attorea ritenendo non provati i presupposti richiesti dall’art. 2901 c.c., in particolare la consapevolezza nei terzi contraenti di aver arrecato con i
contratti di acquisto un pregiudizio al creditore, ritenendo che gli stessi fossero giustificati da ragioni di sistemazione del patrimonio familiare.
Avverso la decisione proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con atto notificato il 7.6.2017.
Si costituivano ritualmente gli appellati chiedendo il rigetto dell’appello.
Nel corso del giudizio di appello, con contratto concluso in data 12 marzo 2020, il RAGIONE_SOCIALE cedeva in blocco ex art. 58 TUB alla RAGIONE_SOCIALE il portafoglio di crediti classificati a sofferenza alla data del 30 settembre 2019 indicando che tra i crediti ceduti vi erano quelli vantati nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e dei suoi garanti.
Con sentenza n. 4124 del 8.6.2023 la Corte di Appello di Roma, in riforma della prima pronuncia, accoglieva il gravame, dichiarando l’inefficacia dei contratti di vendita impugnati.
Entrambe le parti hanno depositato rispettiva memoria.
Con provvedimento in data odierna, essendo intervenuta dichiarazione di astensione del Consigliere NOME COGNOME, la Prima Presidente ha accolto la dichiarazione di astensione ed ha designato la Cons. NOME COGNOME in sostituzione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo ex articolo 360, 1° comma n. 3, cod. proc. civ. i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. Riferendosi alla sentenza di primo grado che non ha ritenuto sussistere i presupposti dell’azione, i ricorrenti deducono che la corte ha errato nella valutazione del consilium fraudis dei terzi acquirenti, in termini di mera conoscenza dello stato debitorio dei propri danti causa, deducendo invece che la prova, anche presuntiva, deve essere necessariamente verosimile, altrimenti si arriverebbe al paradosso secondo il quale qualsiasi
compratore dovrebbe eseguire una sorta di due diligence del proprio dante causa, al di là di quanto rilevabile da parte del AVV_NOTAIO rogante, cosa questa non richiesta né dalla norma in esame, né dalla giurisprudenza formatasi su di essa.
Con il secondo motivo denunciano ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c .’ deducendo che in tema di scientia damni del terzo acquirente si sia operata una inversione dell’onere probatorio, gravante sull’attore e non sui convenuti, là dove la sentenza assume che ‘ non può negarsi che nessuna prova risulta fornita per dimostrare che quei denari erano stati destinati a compensare la perdita/riduzione della garanzia…’ in un contesto in cui ad essere esaminata è la buona o mala fede in capo agli alienanti e non lo stato psicologico degli acquirenti. Contestano la sentenza d’appello, ove si riferisce dell’ ‘ Assenza di prova certa della stipula di atti, antecedenti, vincolanti tra le parti e riferiti agli immobili per cui è causa…’, quando essi, invece, hanno dato prova di tutta una serie di pagamenti avvenuti a decorrere dal periodo precedente a qualsiasi problema finanziario della RAGIONE_SOCIALE e dei suoi fideiussori, che coincidono con quelli che nell’atto di vendita il AVV_NOTAIO indica come acconti versati nel tempo precedentemente ai saldi.
Con il terzo motivo denunciano ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. ‘.
Denunciano che, differentemente da quanto ritenuto dal primo giudice, il Collegio abbia dato valore assoluto alle presunzioni semplici, senza aver condotto una adeguata valutazione delle stesse, né averle adeguatamente calate al caso concreto. Più precisamente riferiscono che, quanto al pagamento del corrispettivo di vendita, uno dei tre immobili compravenduti era stato pagato per intero con pagamenti
tracciati, verificati dal AVV_NOTAIO e riportati in atti e prodotti nel primo grado di giudizio, pertanto alcun dubbio può sorgere in merito. Per due dei tre immobili, quelli di maggior valore, i pagamenti sarebbero avvenuti in tempi antecedenti all’insorgere del credito. In particolare, l’appartamento in Roma acquistato dalla sig.ra COGNOME, sarebbe stato saldato con assegni per complessivi € 108.000,00 verificati dal AVV_NOTAIO, e pagato in acconto tramite 21 tranche di pagamento riportate nell’atto di acquisto, a partire dal 2006 (periodo precedente al sorgere del credito della banca verso i coniugi COGNOME e COGNOME). Sarebbe pertanto tutt’altro che inverosimile il fatto che la COGNOME ignorasse le vicende finanziarie dei cognati e, invece, assolutamente verosimile che si fosse determinata all’acquisto già prima del 2006, quando iniziarono i versamenti suddetti.
Si dolgono non essersi il rapporto di parentela considerato avuto riguardo allo specifico caso concreto, al fine di comprendere se ad esso si accompagnano nella specie caratteri di frequentazione assidua ed affettività idonei a fondare la conclusione che in ragione del medesimo il terzo potesse essere effettivamente a conoscenza dello stato debitorio del dante causa.
Lamentano che nella specie nonostante la sussistenza di siffatto rapporto non si vi è stata alcuna frequentazione, alcuna attività in comune, né ad alcun altro elemento che continuasse a legare i nuclei familiari dopo il trasferimento dalla Calabria a Roma dei debitori.
Quanto al momento e al luogo della stipula degli atti, lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che gli stessi sono stati rogati in tre momenti diversi, nell’arco di ventidue giorni, tutti in Roma, considerato anche che gli acquirenti erano parenti dei debitori da lati diversi della famiglia (due parenti della famiglia COGNOME -di cui una non carnale -ed uno
della famiglia COGNOME), essendo assolutamente verosimile che ciascun acquirente non sia stato messo a conoscenza degli altri due negozi, posto che alle date degli atti né il rapporto di conto corrente era stato volturato a sofferenza, né i fideiussori erano stati in qualsiasi modo messi in mora dal creditore.
Va anzitutto esaminato il terzo motivo, in quanto logicamente prioritario.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, ai sensi dell’art. 2901 c.c., unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass.Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019; Sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014).
Nel caso di specie, la decisione del giudice di appello si fonda su un apprezzamento di una pluralità di circostanze di fatto che non risponde ad una ragionevole e logica ricostruzione fattuale della fattispecie di cui all’art. 2901 c.c. su base indiziaria, ai sensi dell’art. 2729 c.c., in quanto non procede evidenziando in riferimento ad ogni posizione assunta dalle parti in questione non solo la volontà dei debitori di liberarsi del proprio patrimonio (con l’unico possibile scopo di sottrarli alla garanzia patrimoniale del creditorie), ma anche il contestuale coinvolgimento dei parenti nella stipula di una pluralità di atti dismissivi, rogitati dal AVV_NOTAIO in Roma.
La corte di merito ha dato infatti esclusivo rilievo alla parentela, omettendo di considerare organicamente e coerentemente gli ulteriori indizi per ciascuna parte che ha preso parte ai negozi in discussione, a volte confondendo la posizione dei debitori con quella dei terzi aventi causa in base a un negozio di trasferimento a titolo oneroso.
Ed invero, il procedimento logico inferenziale della corte di merito ai fini della valutazione di sussistenza dell’elemento soggettivo della scientia damni dei terzi poggia, a ben vedere, esclusivamente sulla parentela tra venditori e acquirenti. Tuttavia, non la corte distrettuale ha tenuto conto del principio per cui la prova della ” scientia damni ” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere sì ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, ma solo quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 1286 del 18/1/2019).
Ove tale vincolo, in carenza di una situazione di vicinanza o di convivenza tra le parti in causa ( dato nella specie pacifico ) non abbia un suo autonomo e isolato peso indiziario, è invero erronea la decisione fondata sul mero rapporto di parentela in difetto di ulteriori indizi.
Alla fondatezza nei suindicati termini del terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il primo e il secondo motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d ‘A ppello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16/6/2025
Il Presidente NOME COGNOME