Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5125 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5125 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26448/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1516/2022 depositata il 08/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE per la Provincia di Agrigento, con atto di citazione del 17.11.2016, dichiarandosi creditrice di NOME COGNOME per l’importo di €.1.073.144,00 per effetto di n.8 cartelle di pagamento e n.3 avvisi di accertamento specificati in atto, ha chiesto al Tribunale di Agrigento di dichiarare inefficace ed inopponibile nei suoi confronti, poiché preordinato ad arrecare grave pregiudizio alle ragioni di credito di essa RAGIONE_SOCIALE, l’atto a rogito AVV_NOTAIO COGNOME di RAGIONE_SOCIALE del 10.03.2014 con cui il NOME COGNOME, riservandosi il diritto di abitazione, ha venduto a NOME COGNOME, anche questa convenuta in giudizio, una unità immobiliare sita in RAGIONE_SOCIALE a INDIRIZZO nonché il diritto di comproprietà pari ad ½ su altra unità immobiliare all’interno 7 del medesimo fabbricato.
Costituendosi NOME COGNOME ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto RAGIONE_SOCIALE domanda attrice, eccependo di non avere avuto alcuna conoscenza, anteriormente alla stipula dell’atto di vendita, RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria di parte attrice e che il presunto credito si era
notevolmente ridimenzionato a seguito di opposizione e che, comunque, sussistevano idonee garanzie patrimoniali.
NOME COGNOME si è costituita in giudizio eccependo di non avere mai avuto la consapevolezza, ancorché generica, che NOME con il proprio atto di disposizione avesse inteso diminuire le garanzie spettanti ai di lui creditori,
Con sentenza del 10.07.2017 il Tribunale di Agrigento, ritenuto che il negozio del 10 marzo 2014 sia stato attuato nella consapevolezza da parte di NOME e NOME di pregiudicare le avverse ragioni creditorie, ha accolto la domanda di RAGIONE_SOCIALE dichiarando inefficace nei confronti di questa, ex art.2901 cc, detto atto di compravendita del 10.04.2014.
Avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento ha proposto appello NOME COGNOME con atto notificato il 6.09.2017.
Nel giudizio si è costituita RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del gravame e, con provvedimento del 9.02.2018 è stata disposta la riunione al giudizio del fascicolo del giudizio RG n.2132/2017 relativo all’autonomo appello proposto da NOME COGNOME o.
Con atto del 13.04.2022 si è costituita in giudizio RAGIONE_SOCIALE, Ente succeduto ex lege alla estinta RAGIONE_SOCIALE, facendo propri i precedenti scritti di quest’ultima ed insistendo per il rigetto dell’appello proposto d al COGNOME.
Con la sentenza dell’8.09.2022 la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il gravame proposto da COGNOME, nonché quello proposto da NOME COGNOME.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE e si costituisce con separato atto NOME COGNOME aderendo allea posizione del ricorrente.
Motivi RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per omessa indicazione di una parte processuale violazione dell’art.132 cpc in relazione all’art.360 comma 1 n.4 cpc Risulta pacifico che con atto del 13.04.2022 si è costituita in giudizio avanti la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, conferendo specifica procura al proprio difensore, la RAGIONE_SOCIALE, quale ente subentrante ope legis alla estinta RAGIONE_SOCIALE, e che nei confronti RAGIONE_SOCIALE stessa è proseguito il giudizio. Tu ttavia nell’intero contesto RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, sia nell’intestazione che nelle parti dedicate alla svolgimento del processo e motivi RAGIONE_SOCIALE decisione, ma ancor più nel dispositivo ove si pronuncia in favore di RAGIONE_SOCIALE, non viene mai rilevata la costituzione in giudizio di detta RAGIONE_SOCIALE e non ne compare mai la specifica indicazione e denominazione, talché la stessa risulta completamente estranea alla vicenda processuale nonostante l’avvenuta costituzione Il motivo è inammissibile.
L’inesatta indicazione del nome di una RAGIONE_SOCIALE parti nell’intestazione e nel corpo RAGIONE_SOCIALE sentenza costituisce errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto RAGIONE_SOCIALE sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti; mentre comporta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza stessa qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo RAGIONE_SOCIALE lettura dell’intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n. 22275/2017).
Il vizio rileva in termini di nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, solo se l’atto-sentenza sia inidoneo al raggiungimento dello scopo (Cass. n. 17957/2007).
Al contrario, come emerge anche dal contenuto del ricorso e dello specifico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE è subentrata, ex lege, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche
processuali, RAGIONE_SOCIALE disciolta RAGIONE_SOCIALE, per cui non incide sulla idoneità RAGIONE_SOCIALE decisione la circostanza che la corte territoriale, nella sentenza impugnata, abbia continuato a chiamare RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo lamenta l’omessa pronuncia su un motivo di appello violazione art.112 e 132 n.4 cpc in relazione all’art.360 n.4 cpc; omessa motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cpc .
In particolare, impugnando la sentenza di primo grado il ricorrente aveva contestato la fondatezza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni con cui il primo giudice, ai fini RAGIONE_SOCIALE ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE scientia damni e del consilium fraudis, ha dato per certa l’avvenuta conoscenza da parte del COGNOME RAGIONE_SOCIALE atti impositivi asseritamente a questo notificati dalla già RAGIONE_SOCIALE per rilevante ‘credito tributario’.
In sede di appello, al contrario, si è ribadita l’invalidità RAGIONE_SOCIALE relative notifiche che produce come effetto immediato l’impossibilità del contribuente di conoscere l’atto.
Rispetto a tali censure specifiche il giudice del gravame avrebbe limitato la propria disamina sulla sola sussistenza del ‘credito litigioso seppur ridotto’, omettendo di decidere sullo specifico motivo di gravame relativo alla contestata conoscenza in capo al COGNOME di detto credito al momento del compimento dell’atto dispositivo e relativa insussistenza del ritenuto consilium fraudis quale presupposto dell’azione revocatoria.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente ha dedotto in ricorso l’omesso esame di una questione che avrebbe specificamente sottoposto al giudice di appello, relativa alla effettiva conoscenza RAGIONE_SOCIALE accertamenti, che sarebbe intervenuta un anno dopo gli atti dispositivi.
Il passaggio centrale del motivo è il seguente ‘A motivo di gravame avverso tali argomentazioni l’appellante COGNOME ha lamentato : – alla pagina 10 dell’atto di appello, che la affermazione di cui al suddetto
capo a) ‘nei suoi termini testuali dà evidenza del fatto che il giudice di prime cure ha ritenuto acquisita detta conoscenza senza alcuna considerazione, immotivatamente e gravemente errando, RAGIONE_SOCIALE contestazione del COGNOME di non essere venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALE atti di accertamento ed impositivi, e relativo credito, se non dopo più di un anno dall’atto dispositivo, causa difetto di notifica RAGIONE_SOCIALE stessi idonea a consentirne la conoscenza. Contestazione non certo infondata, come invece appare ritenuta in sentenza pur in difetto di compiuta motivazione sul punto, posto che la stessa ha già trovato conferma ed accoglimento nelle citate pronunce dei Giudici Tributari il cui apprezzamento è rimasto totalmente estraneo alle valutazioni del primo giudice nonostan te la loro rilevanza ‘ (sentenze nn.3430/2016 e 342/2016 di annullamento di atti impositivi per il complessivo ammontare di €.352.818,25 ed ordinanze nn.332/2016 e 151/2016 di sospensione cautelare per il complessivo importo di €.500.203,76 indicate nell’a tto di costituzione e prodotte avanti il primo giudice’.
Orbene, strutturata in questi termini la censura sottoposta al giudice di appello e ribadita in questa sede è generica, consistendo un una doglianza in ordine alla mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE tesi sostenuta dal COGNOME secondo cui lo stesso non sarebbe venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALE atti di accertamento, se non un anno dopo il trasferimento dei beni oggetto di revocatoria. Ma a fondamento di tale affermazione non pone alcun passaggio RAGIONE_SOCIALE decisioni dei giudici tributari che avrebbero specificamente esaminato tale profilo.
La doglianza, in questa sede, si traduce pertanto in una prospettazione di una ricostruzione in fatto del materiale probatorio più favorevole alla tesi del ricorrente, inibita in sede di legittimità.
Per il resto, la Corte ha correttamente esaminato le altre censure rilevando che ‘sia pure parzialmente ridotta (di circa 1/3) sussiste una ragione di credito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE idonea a legittimare la sua richiesta di revocatoria’ aggiungendo che ‘a seguit o RAGIONE_SOCIALE pronunce
RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria, invero, sono venute meno solo la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per € 10.897,74, e la n. NUMERO_CARTA per € 341.918,80 relativa al precedente avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, per un totale di circa € 352.000,00. I giudizi di impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per € 376.700,15 relativa all’avviso di accertamento n. TY501T302595/NUMERO_DOCUMENTO e RAGIONE_SOCIALE cartella n. NUMERO_CARTA per € 92,77 sono invece ancora pendenti, e sul punt o va richiamato quanto detto sopra in merito all’idoneità del credito litigioso per ottenere la pronuncia ex art. 2901 c.c.’.
Con il terzo motivo si lamenta l’omessa pronuncia su un motivo di appello violazione art.112 e 132 n.4 cpc in relazione all’art.360 n.4 cpc; omessa motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cp c.
In particolare, COGNOME aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui, a pagina 7, così si motiva: ‘ulteriore elemento da cui infierire il consilium fraudis lo si scorge nella circostanza che la alienazione dei beni è avvenuta con riserva del diritto di abitazione in capo al COGNOME….. In primo luogo, appare sconosciuta la ragione per cui il COGNOME avesse bisogno di assicurarsi il diritto di abitazione in un immobile a RAGIONE_SOCIALE risiedendo lo stesso in Porto Empedocle; la professione di AVV_NOTAIO che il medesimo asserisce di svolgere anche a RAGIONE_SOCIALE ben difficilmente era tale da giustificarne la sua costante presenza nella città capitolina’.
A motivo del gravame aveva invece eccepito di avere depositato già con il primo scritto copia RAGIONE_SOCIALE propria iscrizione presso l’RAGIONE_SOCIALE in uno con copia del contratto di locazione del proprio studio professionale in RAGIONE_SOCIALE ed ha depositato copia di decine di biglietti aerei ( n.35 per il 2016 -n. 32 per il 2016- n.12 per i primo mesi 2017) tutti andata e ritorno sulla tratta RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e la cui mera disamina evidenzia e prova la costante presenza in del COGNOME in RAGIONE_SOCIALE.
A fronte di tali rilievi la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciare sul motivo, argomentando invece in relazione all’elemento soggettivo in capo alla acquirente del bene, NOME, altra convenuta.
La censura è inammissibile perché si traduce nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.
La Corte d’appello ha ragionevolmente motivato che ‘per effetto dell’atto di disposizione, il convenuto non risultava intestatario di ulteriori beni ad eccezione RAGIONE_SOCIALE quota di 625/1000 RAGIONE_SOCIALE villa sita in Porto EmpedocleINDIRIZZO, il cui valore non era stato allegato dal Sinisi, cui incombeva l’onere RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE sufficienza del patrimonio residuo a garantire le ragioni creditorie; che in merito alle somme versate nei c/c intrattenuti presso la Banca Intesa San Paolo e la Banca Monte dei Paschi di Siena non si sapeva alcunché, così come in merito all’ammontare RAGIONE_SOCIALE emolumenti percepiti quale docente dell’RAGIONE_SOCIALE, in ogni caso pignorabili, ed effettivamente pignorati, nei limiti di 1/5′.
Il ricorrente, in definitiva, intende dimostrare che i fatti che il giudice ha ritenuto gravi precisi e concordanti in realtà non lo sono.
La deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ., il ricorrente deve spiegare che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma RAGIONE_SOCIALE gravità, o di quello RAGIONE_SOCIALE precisione o di quello RAGIONE_SOCIALE concordanza.
Per fare ciò è necessario preliminarmente individuare l’argomentazione ritenuta irrispettosa di uno o di tutti i paradigmi prospettando l’ipotesi di c.d. falsa applicazione.
Quando, invece, parte ricorrente si limiti a contestare la esistenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare un fatto storico, aggiungendo che per dimostrare tale profilo sarebbero necessari RAGIONE_SOCIALE elementi gravi, precisi e concordanti per applicare
correttamente il criterio presuntivo di cui agli articoli 2727-2729 c.c. si è al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi di censurabilità in sede di legittimità RAGIONE_SOCIALE decisione ai sensi RAGIONE_SOCIALE norme citate.
Ciò in quanto difetta del tutto, sia l’attività di individuazione del ragionamento ritenuto irrispettoso dei paradigmi oggetto RAGIONE_SOCIALE due norme citate, sia la descrizione puntuale del ragionamento presuntivo del giudice di merito che si intende contestare.
Nello specifico il ricorrente sollecita una ricostruzione fattuale alternativa e più appagante RAGIONE_SOCIALE vicenda oggetto di contestazione.
In conclusione, l’illustrazione del motivo non prospetta la falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma nei termini su indicati, ma si risolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse, sulla base RAGIONE_SOCIALE evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE quaestiones facti ripercorse in relazione agli oggetti dei vari documenti dell’elenco iniziale sopra ricordato. Ne segue che il motivo non presenta le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE denuncia di un vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ. e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
Con il quarto motivo si censura la motivazione inadeguata e contraddittoria -violazione art.132 cpc. in relazione all’art.360 comma primo n.4 cpc- violazione art.116 cpc in relazione art.360 comma primo n.4.
Alla pagina 5 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado la sussistenza dell’ eventus damni era stato fatto discendere dalla circostanza che per effetto dell’atto di disposizione dell’unità immobiliare in RAGIONE_SOCIALE ‘il convenuto non risulta intestatario di ulteriori beni immobili ad eccezione RAGIONE_SOCIALE quota di 625/1000 RAGIONE_SOCIALE villa sita in Porto Empedocle, già ipotecata dalla RAGIONE_SOCIALE in data 1.12.2015, il cui valore di mercato risulta non conosciuto in quanto non allegato dalla difesa del convenuto COGNOME.’ e che ‘nulla è dato sapere sull’ammontare
RAGIONE_SOCIALE emolumenti che lo stesso percepisce quale docente dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La decisione appare immotivata nella parte in cui continua a fare riferimento ad un presunto credito di oltre un milione di euro in luogo RAGIONE_SOCIALE più prudente quantificazione del credito attuata in atti da RAGIONE_SOCIALE in €.209.837,54.
Quanto alla idoneità del cespite immobiliare di Porto Empedocle, trattasi di una prestigiosa villa in di mq.367 e vani 11 il cui valore è desumibile dalla stessa AVV_NOTAIO di iscrizione ipotecaria in atti, appare del tutto irragionevole, contrario all’id quod p lerumque accidit e petizione di principio, l’escludere che nell’iscrivere l’ipoteca per €.861.633,30 in sola sorte capitale , il creditore non ne abbia valutato preventivamente la relativa capienza, si da poterne almeno presumere il considerevole valore di mercato.
Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha ragionevolmente motivato che ‘il valore RAGIONE_SOCIALE quota RAGIONE_SOCIALE villa sulla quale è stata iscritta ipoteca, infatti, non può evincersi, come vorrebbe l’appellante dall’ammontare per cui è stata iscritta l’ipoteca che riguarda l’ammontare del debito da garantire, ben potendo il bene essere incapiente rispetto allo stesso. Né risulta depositata in primo grado la documentazione relativa agli emolumenti percepiti dall’appellante che, in ogni caso, sono pignorabili solo per la quota di 1/5′. L’onere di dimostrare l’insussistenza di tale situazione ricade sul COGNOME. E nel valutare il materiale probatorio dei giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto non assolto tale onere.
Rispetto a tale valutazione RAGIONE_SOCIALE prove parte ricorrente pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano
processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
NOME COGNOME si costituisce con controricorso interamente adesivo al fine di aderire al ricorso presentato da NOME COGNOME e relativi motivi dei quali ribadisce la fondatezza, concludendo per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
In tema di giudizio di cassazione, si impone la qualificazione del controricorso adesivo in termini di ricorso incidentale nell’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui esso contenga la richiesta di cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e l’adesione alla richiesta di cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza proposta dal ricorrente principale.
Anche il ricorso incidentale, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza; mentre vanno compensate tra ricorrenti, principale ed incidentale, in ragione RAGIONE_SOCIALE reciproca soccombenza.
I ricorrenti, in via principale e incidentale, vanno altresì condannati al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del
giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti, in via principale e incidentale, al solidale pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE: a) RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 10.000,00, oltre a spese eventualmente preAVV_NOTAIOte a debito; b) RAGIONE_SOCIALE somma di euro 10.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica to pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione in data 23 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME