Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4554 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4554 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10769/2023 R.G. proposto da :
CERFEDA IVA, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 64/2023 depositata il 19/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel gennaio 2009, NOME COGNOME conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, NOME COGNOME e NOME COGNOME -quest’ultima beneficiaria di un atto di donazione -al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell’atto pubblico di donazione stipulato in data 14 settembre 2007, con il quale NOME COGNOME aveva donato alla nipote l’immobile di sua proprietà sito in INDIRIZZO.
L’attore deduceva, a fondamento della domanda, l’esistenza di una propria ragione creditoria nei confronti di NOME COGNOME, derivante da un’anticipazione di € 90.000,00 che egli assumeva di aver effettuato, per il tramite della società RAGIONE_SOCIALE (di cui era amministratore), per consentire alla convenuta l’acquisto di attrezzature funzionali all’avviamento di un’attività commerciale all’interno di un immobile dallo stesso precedentemente alienato alla medesima.
Si costituiva NOME COGNOME, contestando integralmente le pretese attoree. Eccepiva, in particolare, l’inesistenza del credito azionato, negando di aver mai incaricato il COGNOME di eseguire anticipazioni in suo favore ovvero di aver ricevuto forniture da RAGIONE_SOCIALE, e rappresentava di essere comunque proprietaria di altro cespite in
grado di garantire le eventuali pretese creditorie. Formulava altresì domanda riconvenzionale volta all’accertamento dell’inesistenza di qualsivoglia rapporto obbligatorio nei confronti dell’attore e alla restituzione di alcuni titoli bancari Unicredit.
Si costituiva altresì NOME COGNOME, resistendo alla domanda attorea e aderendo alle eccezioni sollevate dalla donante.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale (con l’escussione di undici testimoni, di cui uno in via rogatoriale), interrogatorio formale delle parti e acquisizione documentale.
Con sentenza n. 5905 del 15 dicembre 2015 il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta da NOME, dichiarando l’inefficacia dell’atto di donazione nei suoi confronti e rigettando integralmente le domande riconvenzionali delle convenute.
Nel corso del giudizio di secondo grado, NOME COGNOME depositava copia della denuncia-querela proposta nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME -testi escussi in primo grado su istanza attorea -nonché l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, il decreto di rinvio a giudizio e successivamente le sentenze penali di condanna n. 130/2017 del G.U.P. del Tribunale di Lecce, n. 750/2019 della Corte d’Appello penale di Lecce e n. 31393/2020 della Corte di Cassazione, tutte passate in giudicato, che accertavano la penale responsabilità degli stessi per il reato di falsa testimonianza resa nel giudizio di primo grado.
2.1. Con sentenza n. 64/2023 del 19 gennaio 2023 la Corte d’Appello di Lecce, rigettava l’impugnazione, confermando integralmente la pronuncia di primo grado,
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito Iva COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
3.1. Resiste con controricorso il COGNOME.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia la v iolazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sotto il profilo della motivazione solo apparente. La Corte d’Appello, nel rigettare il primo motivo di gravame con cui la deducente aveva censurato la decisione di primo grado per erronea ricostruzione della causa petendi e per l’erronea applicazione dell’art. 1988 c.c., si è limitata ad affermare -in via meramente assertiva -che ‘non può che condividersi la conclusione del Tribunale’, omettendo ogni effettivo scrutinio delle puntuali doglianze mosse in appello, nonché delle risultanze dell’ampia istruttoria documentale e testimoniale. In particolare, non è stato in alcun modo chiarito il percorso logico-argomentativo che ha condotto a ritenere non provata l’inesistenza del credito, nonostante l’accertamento penale, in via definitiva, della falsità delle testimonianze decisive rese in primo grado. Ne è derivata una lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, atteso che l’apparente motivazione della Corte d’Appello si è risolta in una formula di stile, priva dei requisiti minimi di intellegibilità e controllabilità esterna, in violazione del canone costituzionale della motivazione quale elemento essenziale della decisione giurisdizionale.
4.1. Con il secondo motivo denunzia omesso esame (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) da parte della c orte d’ appello di fatto storico decisivo per il giudizio e oggetto di specifico contraddittorio tra le parti, rappresentato dalla mancata fornitura delle attrezzature commerciali da parte della società RAGIONE_SOCIALE a favore della sig.ra COGNOME, circostanza alla quale l’attore aveva ancorato la pretesa creditoria oggetto di tutela con l’azione revocatoria. Si deduce che la Corte territoriale ha omesso ogni effettiva valutazione in merito alle risultanze di tre sentenze penali, passate in giudicato, con cui i testi escussi in primo grado a sostegno della
tesi attorea (COGNOME e COGNOME) sono stati condannati per falsa testimonianza, avendo dichiarato, contrariamente al vero, l’avvenuta dazione delle somme e la fornitura delle attrezzature. L’esame delle citate pronunce prodotte ritualmente nel giudizio d’appello avrebbe condotto ad una diversa decisione, in quanto dimostrativa della radicale insussistenza della ragione di credito azionata in via revocatoria. La Corte d’Appello, limitandosi ad un generico inciso (‘in disparte le dichiarazioni dei testi…’), ha dunque omesso di considerare un fatto decisivo, in violazione del paradigma motivazionale di cui all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
4.2. Con il terzo motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in quanto la c orte d’ appello ha reso una motivazione meramente apparente, priva dei requisiti minimi costituzionalmente richiesti.
La corte territoriale ha infatti respinto la doglianza formulata con il secondo motivo di gravame -con cui l’appellante contestava l’assoluta carenza di motivazione del primo giudice in ordine all’effettiva esistenza del credito azionato limitandosi a ribadire, in termini tautologici, la ‘chiarezza dell’iter logico’ del Tribunale, senza però indicare in alcun modo le ragioni, le fonti di prova o gli elementi istruttori ritenuti rilevanti a sostegno della decisione.
La corte di merito si è altresì limitata ad affermare, in via del tutto generica, che la difesa dell’appellante non sarebbe stata idonea a ‘scalfire il significato probatorio dei titoli di credito’, senza però confrontarsi in alcun modo con la copiosa attività istruttoria svolta in primo grado, né con il contenuto delle sentenze penali definitive che avevano accertato la falsità delle dichiarazioni testimoniali a fondamento della pretesa creditoria.
In tal modo, la motivazione risulta priva di ogni concreta articolazione logico-giuridica, non consentendo di comprendere le
ragioni del decisum né di verificare l’effettiva tenuta del giudizio probatorio. Si è dunque in presenza di una motivazione meramente apparente, inidonea ad assolvere alla funzione tipica di giustificazione della decisione, integrando vizio di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Va anzitutto osservato che la motivazione di un provvedimento è ‘meramente apparente’ allorquando sia ‘afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ , ovvero risulti ‘perplessa ed obiettivamente incomprensibile’ (cfr. Cass. 17 maggio 2021, n. 13170. Conf. Cass. 25 settembre 2018, ord. n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940.
Un provvedimento è solo apparentemente motivato quando non è dato comprendere, per l’inconferenza delle affermazioni, quale sia stato l’iter logico ( melius , le ‘ragioni di fatto e di diritto’) seguito dal giudice onde pervenire ad una decisione piuttosto che ad un’altra ; ovvero quando dal complesso delle motivazioni espresse si dovrebbe giungere ad una conclusione nettamente opposta a quella cui, invece, è giunto l’organo giudicante.
In tali casi la decisione risulta affetta da nullità processuale, deducibile in sede di legittimità, alla stregua dell’art. 360, 1° comma, n. 4), quale error in procedendo .
Sussiste anche un filone interpretativo più ampio e uniforme, in virtù del quale ‘la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6 Cost’ (v.
Cass. 30 giugno 2020, n. 13248; conf. Cass. 7 aprile 2017, ord. n. 9105; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113).
L’inesistenza della motivazione sussiste ogni qual volta la pronuncia viziata non rechi alcuna indicazione, neppure grafica, delle ragioni che hanno indotto il giudicante a adottare una determinata decisione.
La motivazione è c.d. apparente quando la stessa, materialmente inserita nel provvedimento impugnato, ‘non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture’ (eloquentemente, Cass. SS. UU. 3 novembre 2016, n. 22232; conf. Cass. 1° marzo 2022, ord. n. 6758; Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977) essendo quindi, in tal caso, inidonea a consentire alla parte di comprendere e controllare l’operato del giudice, ancorché essa faccia precipuo e abbondante riferimento alle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio (cfr. Cass. 30 giugno 2020, n. 13248). Il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili produce come risultato la motivazione c.d. contraddittoria, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione ( in terminis , Cass. 17 agosto 2020, n. 17196. Conf. Cass. 17 maggio 2018, n. 12096; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2427).
Orbene, nella specie la motivazione della sentenza impugnata, pur se coincisa, non risulta né meramente apparente né irredimibilmente contraddittorietà e illogica.
L’iter logico -giuridico seguito dal giudice emerge chiaro dalla motivazione dell’impugnata sentenza e è conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di azione revocatoria.
Difatti, giudici dell’appello -attraverso una più ampia argomentazione, in una prospettiva complessiva – hanno statuito che incombeva sulla debitrice l’onere della prova della inesistenza del credito. Hanno poi affermato che tale prova non poteva ritenersi effettivamente resa dalla debitrice, nonostante l’ampia attività istruttoria espletata nel primo grado di giudizio e la falsità delle dichiarazioni dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannati in sede penale per falsa testimonianza, trattandosi -peraltro – di credito litigioso, per la cui tutela pure può esperirsi l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata).
D’altro canto, mette anche conto rilevare che la Corte di merito, accertando nel merito i requisiti richiesti dall’art. 2901 c.c., ha ritenuto, nella specie, sussistente sia l’elemento oggettivo sia quello soggettivo.
Quanto al requisito oggettivo dell”eventus damni’, la Corte d’Appello ha dichiarato che la debitrice non aveva dimostrato «l’idoneità del rimanente patrimonio a soddisfare il completo soddisfacimento delle ragioni del creditore». Ciò – ad avviso della Corte territoriale – bastava ad integrare il detto requisito oggettivo, al cui proposito è sufficiente che l’atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell’esazione coattiva del credito (a pag. 5 della sentenza impugnata).
Con riferimento, invece, al requisito soggettivo – in disparte la correttezza o meno, in diritto, del ragionamento seguito dalla Corte di merito – è stata ritenuta sufficiente, trattandosi di atto a titolo gratuito, la consapevolezza del debitore della natura pregiudizievole dell’atto di disposizione: in proposito, i giudici d’appello hanno desunto tale consapevolezza in via presuntiva, stante la natura gratuità dell’atto di disposizione e il vincolo di parentela tra le parti (cfr. ancora pag. 5 della sentenza impugnata).
Ratio decidendi non ( quantomeno idoneamente ) censurata dall’odierna ricorrente, che si limita a inammissibilmente tentare di accreditare una ricostruzione della vicenda e un apprezzamento delle prove da parte di questa Corte del tutto divergente da quelli compiuti dai giudici di merito.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente COGNOME, seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.600,00 (di cui euro 4.400,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 29 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME