Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28299 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28299 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
sul ricorso 28397/2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente avverso la sentenza n. 667/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 da COGNOME NOME
Ritenuto che
1.-NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno costituito una società il cui oggetto era l’esercizio di una impresa agricola, prevalentemente diretta a produrre prodotti latticini.
Nel 2006, tuttavia, COGNOME ha agito nei confronti di COGNOME ritenendo che costui stesse gestendo la società in maniera illecita, e senza rendiconto: attraverso un lodo arbitrale, confermato poi a seguito di impugnazione, è riuscito ad ottenere che si imponesse al COGNOME il deposito di un rendiconto. Il socio non ha però ottemperato al lodo, e conseguentemente COGNOME ha agito in giudizio per ottenere l’ adempimento: nel corso di tale procedura un consulente tecnico ha altresì accertato lo storno di somme di denaro da parte del COGNOME.
Le controversie giudiziarie sono poi proseguite.
2.-NOME COGNOME, che aveva accumulato comunque un credito per spese legali, all’esito dei complessivi giudizi, per circa 68 mila euro, ha poi altresì agito per la revocatoria di una vendita fatta dal COGNOME alla moglie NOME COGNOME.
3.-Nel giudizio che ne è seguito, i due convenuti, il COGNOME e la COGNOME, hanno sostenuto che la vendita era in realtà stata conclusa per poter adempiere ad un debito scaduto: la moglie, peraltro, con il denaro ricevuto, ha estinto ipoteche su altro immobile, che ha venduto per poter comprare quello oggetto di revocatoria.
In altri termini, la moglie del COGNOME, cioè NOME, aveva garantito con beni propri (quale terza datrice di ipoteca) un ‘apertura di credito fatta dalla banca al marito. Secondo i due convenuti la NOME ha poi venduto quei beni per comprare l’immobile del marito, il quale a sua volta ha usato il denaro per estinguere il debito verso la banca.
3.1.- Il Tribunale ha accolto la revocatoria, ed ha ritenuto che, da un lato, non tutta la somma oggetto di corrispettivo risulta destinata ad estinguere il debito, e, in secondo luogo, che l’ipoteca che doveva essere cosi estinta era ancora iscritta.
Contro tale sentenza hanno proposto distinti appelli COGNOME e COGNOME, che, previa riunione, sono stati rigettati dalla Corte di Appello di Brescia.
4.- Contro tale rigetto ricorrono per cassazione COGNOME e COGNOME con quattro motivi.
COGNOME ne chiede il rigetto con controricorso.
Considerato che
5.- La ratio della decisione impugnata è nel senso che dalle prove ammesse ed assunte non è rimasto provato che la vendita oggetto di revocazione è stata posta in essere allo scopo di estinguere un debito scaduto.
6.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 345 c.p.c. e 2909 c.c.
La questione è la seguente.
Nel corso del giudizio di appello, è diventata definitiva una sentenza del Tribunale di Brescia con cui si è dichiarato inesistente il credito di COGNOME, ossia il credito in base al quale costui ha agito per la revocatoria.
La Corte di appello ha negato rilievo alla documentazione prodotta, ed alla relativa eccezione (di giudicato) in quanto l’esistenza del credito era stata accertata in primo grado e non era stata fatta oggetto di impugnazione, con la conseguenza che era passata in giudicato.
Osservano i ricorrenti che invece in appello la questione era stata posta ed indicano come lo avrebbero fatto con la conclusionale. E che comunque l’esistenza del giudicato esterno va rilevata d’ufficio.
Il motivo è inammissibile.
Non si dice quale era il contenuto della sentenza resa nel separato giudizio, e di cui si adduce qui giudicato, e dunque che cosa abbia accertato in particolare, e se abbia negato il credito a cui garanzia qui si agisce.
A parte ciò, i ricorrenti non dimostrano di avere impugnato la sentenza di primo grado nell a parte in cui ha accertato l’esistenza del credito di COGNOME. Risulta chiaramente che l’appello era basato su un unico motivo: la natura solutoria della vendita oggetto di revocazione.
A ben vedere, dal motivo di ricorso non si ricava affatto che il credito è stato negato dalla sentenza emessa nell’altro giudizio, non emergendo chiaramente un accertamento in tal senso.
7.-Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Sostengono i ricorrenti di avere nel corso del giudizio di appello saldato la somma oggetto del credito residuo e ritengono che il giudice di appello non abbia tenuto in alcuna considerazione tale circostanza, provata anche dal fatto che COGNOME ha di conseguenza rinunciato alla esecuzione sull’immobile revocato: in sostanza, pur ammesso che esisteva un credito residuo, questo è stato saldato nel corso del giudizio di appello, il che avrebbe dovuto portare ad una decisione diversa.
Il motivo è inammissibile.
Eccepisce peraltro il controricorrente che il pagamento avvenuto in corso di causa ha estinto debiti della COGNOME nei confronti di COGNOME, ma non quelli del COGNOME, che sono poi i debiti che hanno giustificato la revocatoria.
A fronte di tale eccezione, ma anche a prescindere da essa, in effetti, i ricorrenti, pur adducendo di avere estinto il debito a base della revocatoria, non ne fanno adeguata allegazione: non risulta dal motivo di ricorso e dagli allegati che il pagamento in questione sia stato proprio rivolto ad estinguere i debiti che hanno indotti COGNOME ad agire in revocatoria.
8.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 2901 c.c., in relazione agli articoli 112,166 e 167 c.p.c.
La tesi è la seguente.
In primo grado i due convenuti avevano eccepito che la vendita aveva come scopo quello di estinguere un debito scaduto.
Rigettata in primo grado l’eccezione, essa era stata riproposta come motivo di appello. Il giudice di secondo grado si era posto il problema se questa eccezione fosse rilevabile d’ufficio o meno, ossia se fosse una eccezione in senso lato o in senso stretto: ha concluso per la seconda soluzione.
I ricorrenti ora chiedono che, invece, alla luce della giurisprudenza formatasi in tema di distinzione tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto, questa ratio decidendi venga cassata, e si affermi che, invece, si trattava di eccezione in senso lato come tale non sottoposta a limiti di deduzione.
Il motivo è però inammissibile. La questione della natura della eccezione non ha alcun rilievo pratico, e del resto gli stessi ricorrenti ammettono che potrebbe tornare loro utile in giudizi diversi da questo, ossia in altre revocatorie in cui sono convenuti.
Non ha rilievo in quanto la ratio della decisione impugnata è un’altra. Infatti i giudici di merito ritengono che l’eccezione (rectius, poi il motivo di appello) non è provato, ossia che, alla luce delle prove ammesse ed assunte, non è stata fornita prova che la vendita del bene oggetto di revocazione serviva ad estinguere un debito scaduto (2901, terzo comma c.c.).
Con la conseguenza che, quale che sia la natura della eccezione, la questione dirimente è che non è stata provata, f ermo restando l’onere del convenuto di farlo.
9.- Il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 345 c.p.c. e degli articoli 1219, 1182 1183 c.c.
La tesi è che la decisione impugnata ha erroneamente supposto il debito come non scaduto, con conseguente non operatività del terzo comma dell’articolo 2901 c.c..
In realtà era in atti ampia prova del fatto che il debito era scaduto, e tale circostanza era peraltro oggetto di non contestazione della controparte.
Infine, se la Corte di merito avesse ammesso le prove richieste, avrebbe altresì ritenuto provato che il ricavato della vendita serviva per l’appunto ad estinguere quel debito.
Il motivo è inammissibile.
Postula un diverso accertamento dei fatti.
Intanto, quanto alla prima ratio decidendi (il debito non era scaduto), la sua censura presuppone per l’appunto che qui si accerti un fatto diverso da quello assunto dai giudici di merito: che non fosse maturata scadenza. In secondo luogo, questa è una delle due rationes , l’altra è quella del difetto di prova c he il pagamento fosse destinato ad estinguere quel debito.
Quanto a questa seconda ratio , la contestazione della mancata ammissione dei documenti probatori, quando anche ammissibile in questa sede, è del tutto generica: non si indicano le violazioni di legge che renderebbero quella decisione istruttoria come illegittima.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nella misura di 6000,00 euro per compensi, oltre a 200,00 euro per esborsi ed oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Roma 19.6.2023
Il Presidente